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Sentenza — n. 28265/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28265/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28265/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre in via immediata avverso la sentenza del Tribunale di Cremona, che ha condannato Lombardo Giovanni Giacomo alla pena di mesi dieci di reclusione, per il reato continuato di danneggiamento aggravato, con riconoscimento della contestata recidiva reiterata, infra-quinquennale. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge, in quanto il Tribunale, pur ritenendo configurata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod.pen., ha applicato un aumento della pena pari alla metà della pena base, mentre andava effettuato un aumento di un terzo, per come disposto dalla norma.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. Sono state lette: 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODAONI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena. 2.2. la nota fatta pervenire dall'Avv. ALESSIO ROMANELLI che ha denunciato l'assenza di motivazione sulla recidiva e ha difeso la legalità della pena.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale inadempimento reiterato aggravamento della pena pentito criminalità persistente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: LOMBARDO GIACOMO GIOVANNI nato a VAPRIO D'ADDA il 08/03/1985 avverso la sentenza del 07/03/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena. letta la nota fatta pervenire dall'Avv. ALESSIO ROMANELLI che ha denunciato l'assenza di motivazione sulla recidiva e ha difeso la legalità della pena. a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre in via immediata avverso la sentenza del Tribunale di Cremona, che ha condannato Lombardo Giovanni Giacomo alla pena di mesi dieci di reclusione, per il reato continuato di danneggiamento aggravato, con riconoscimento della contestata recidiva reiterata, infra-quinquennale. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge, in quanto il Tribunale, pur ritenendo configurata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod.pen., ha applicato un aumento della pena pari alla metà della pena base, mentre andava effettuato un aumento di un terzo, per come disposto dalla norma.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. Sono state lette: 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODAONI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena. 2.2. la nota fatta pervenire dall'Avv. ALESSIO ROMANELLI che ha denunciato l'assenza di motivazione sulla recidiva e ha difeso la legalità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va premesso che il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata e infra-quinquennale, così come contestata nel capo di imputazione. A fronte di ciò ha operato un aumento della pena nella misura pari alla metà della pena base, indicando il seguente procedimento di determinazione della sanzione: pena base pari a mesi sei di reclusione, aumentata per la recidiva a mesi nove di reclusione, aumentata ancora di un mese di reclusione per la continuazione. Il Pubblico ministero (che non impugna l'aumento applicato per la continuazione) ha correttamente osservato che l'aumento di pena che l'art. 99, comma quarto, cod.pen. prevede in presenza della recidiva reiterata infra- quinquennale è di due terzi, senza che sia rimessa alcuna possibilità discrezionale per il giudice di stabilire un aumento di minor portata.

Ne discende che la pena inflitta dal Tribunale è stata determinata in violazione di legge, dal che deriva il suo annullamento. L'annullamento va disposto senza rinvio, atteso che la pena può essere determinata dalla Corte di cassazione senza che siano necessari ulteriori accertamenti. La pena base di sei mesi già indicata dal Tribunale va aumentate nella misura di due terzi, vale a dire di quattro mesi. Il risultato di mesi dieci di reclusione va ulteriormente aumentato nella misura di un mese, per come già stabilito dal Tribunale in relazione alla continuazione.

La pena finale è perciò pari a undici mesi di reclusione.

2. Va da ultimo rilevata l'inammissibilità delle censure alla sentenza del Tribunale contenute nella memoria difensiva fatta pervenire nell'interesse di Lombardo. Tali doglianze, invero, andavano eventualmente fatte valere con la proposizione dell'appello nei termini di legge. In mancanza della proposizione di un tempestivo atto di appello, la sentenza è divenuta irrefragabile sulle questioni non colpite da impugnazione, ivi compresa la questione relativa alla motivazione circa la sussistenza della recidiva reiterata. Da ciò la già rilevata inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi undici di reclusione. Così deciso in data 21/4/2021 Il Consigliere est. ente A