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Sentenza — n. 28264/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28264/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28264/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Leoni Giancarlo ricorre avverso la sentenza in data 19/2/2019 della Corte di appello di Roma che - a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riformato la sentenza la sentenza in data 30/3/2012 del Tribunale di Roma. 1.1. Deduce i vizi di violazione di legge, di inosservanza di norma processuale, di travisamento della prova e di motivazione diffusamente articolati e illustrati in cinque motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 150 cod. pen; Sentenza — n. 28264/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODAONI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale errore giudiziario procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia motivi di cassazione disposizione a causa di morte remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 150 cod. pen
Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONI GIANCARLO nato a ROMA il 28/12/1955 avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato. a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Leoni Giancarlo ricorre avverso la sentenza in data 19/2/2019 della Corte di appello di Roma che - a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riformato la sentenza la sentenza in data 30/3/2012 del Tribunale di Roma. 1.1. Deduce i vizi di violazione di legge, di inosservanza di norma processuale, di travisamento della prova e di motivazione diffusamente articolati e illustrati in cinque motivi di ricorso.

2. Nelle more della trattazione è stata acquisita la notizia della morte dell'imputato, avvenuta in data 12.10.2020, per come attestato da apposita certificazione rilasciata dal Comune di Casperia, in provincia di Rieti.

3. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODAONI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nelle more del procedimento, in data 12/10/2020, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. 1.2. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, rv. 217245).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 21/4/2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Antonio Saraco Mirell