Sentenza — n. 28089/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 247 c.p.p. per la mancata enunciazione nel decreto di perquisizione e sequestro del 12.6.2020 dell'oggetto del sequestro seguito alla perquisizione locale compiuta il 16.6.2020 presso l'abitazione dell'indagato. Nel primo motivo la difesa -dato atto dell'emissione del decreto di perquisizione e sequestro da parte del pubblico ministero in data 12.6.2020, dell'esecuzione dello stesso in data 16.6.2020, della richiesta di riesame presentata e della dichiarazione di inammissibilità della stessa- censura il provvedimento ora pronunciato dal giudice per le indagini preliminari evidenziando che non vi sarebbe corrispondenza tra quanto disposto nel decreto originario (relativo a "scritti di formule sacramentali e riti di affiliazione, armi, titoli di credito, titoli bancari e postali, scritture private inerenti a rapporti di credito debito o prestazioni di garanzia, il tutto sia in forma cartacea che in formato elettronico o telematico") e quanto poi in effetti sottoposto a vincolo reale, ciò con specifico riferimento a 4 fogli A4 e a un'agenda contenenti annotazioni di cifre e nominativi con conteggi. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen, art. 247 c.p, art. 247 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28089/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In data 8 aprile 2021 sono pervenuti in cancelleria dei motivi nuovi con i quali la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSCO FRANCESCO nato a GIOIA TAURO il 11/05/1979 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO letti i motivi nuovi depositati dalla difesa.
RITENUTO IN FATTO
Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di REGGIO CALABBRIA con ordinanza in data 4/2/2021, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto emesso il 13/1/2021 con il quale il PUBBLICO MINISTERO aveva respinto l'istanza di dissequestro presentata nell'interesse di FUSCO FRANCESCO in relazione ai reati di cui all'art. 416 bis cod. pen.
1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 247 c.p.p. per la mancata enunciazione nel decreto di perquisizione e sequestro del 12.6.2020 dell'oggetto del sequestro seguito alla perquisizione locale compiuta il 16.6.2020 presso l'abitazione dell'indagato. Nel primo motivo la difesa -dato atto dell'emissione del decreto di perquisizione e sequestro da parte del pubblico ministero in data 12.6.2020, dell'esecuzione dello stesso in data 16.6.2020, della richiesta di riesame presentata e della dichiarazione di inammissibilità della stessa- censura il provvedimento ora pronunciato dal giudice per le indagini preliminari evidenziando che non vi sarebbe corrispondenza tra quanto disposto nel decreto originario (relativo a "scritti di formule sacramentali e riti di affiliazione, armi, titoli di credito, titoli bancari e postali, scritture private inerenti a rapporti di credito debito o prestazioni di garanzia, il tutto sia in forma cartacea che in formato elettronico o telematico") e quanto poi in effetti sottoposto a vincolo reale, ciò con specifico riferimento a 4 fogli A4 e a un'agenda contenenti annotazioni di cifre e nominativi con conteggi. 1.2.
Violazione di legge in relazione all'art. 247 cod. proc. pen. per la mancata correlazione tra il provvedimento e l'oggetto dell'indagine, l'omessa indicazione della rilevanza probatoria dell'oggetto del sequestro e la natura degli accertamenti che giustificherebbero il mantenimento del vincolo. Nel secondo motivo la difesa rileva che il provvedimento del giudice, coi il riferimento generico alla circostanza che le indagini preliminari sono "ancora in corso", avrebbe omesso di motivare quanto all'effettiva e concreta necessità di mantenere il vincolo reale.
2. In data 8 aprile 2021 sono pervenuti in cancelleria dei motivi nuovi con i quali la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso.
3. In data 10 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa Franca Zacco, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata corrispondenza tra quanto sottoposto a vincolo reale e quanto previsto dal decreto di perquisizione e sequestro originario emesso dal pubblico ministero in data 12 giugno 2020 ed eseguito dalla polizia giudiziaria il 16 giugno 2020. La doglianza, che si riferisce al provvedimento genetico e non all'ordinanza ora pronunciata, non è consentita. A fronte del provvedimento con il quale il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile la richiesta proposta avverso il provvedimento originario, infatti, si è determinata una Or—kira- -ore endoprocessuale (c.d. giudicato cautelare) per la quale la situazione cautelare può essere oggetto di nuova valutazione solo in presenza di fatti sopravvenuti che rendano necessaria una nuova e diversa valutazione in ordine ai presupposti di applicazione della misura (cfr.
Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015, Nobile, Rv. 265413; Sez. 3, n.24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011, Famà, Rv. 249989).
2. Nel secondo motivo la difesa rileva che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di motivare quanto all'effettiva e concreta necessità di mantenere il vincolo reale. La doglianza è fondata. 2.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 2.2. Tanto premesso deve concludersi che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente.
Il giudice, con il mero rinvio alle "esigenze investigative che hanno necessitato l'imposizione del vincolo" e con il riferimento apodittico al fatto che "le indagini sono ancora in corso", infatti, non ha esposto le ragioni poste a fondamento della propria conclusione e ha così radicalmente omesso di motivare quanto alla persistenza della necessità di mantenere il vincolo reale originariamente disposto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - per nuovo esame. Così deciso il 28/5/2021 Il