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Sentenza — n. 28088/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28088/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28088/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 10.12.2020 il Tribunale di Salerno ha deciso sull'appello proposto da Benedetto Cicillini, in proprio e quale legale rappresentante della Crimarcar srl nei confronti del provvedimento del GIP di Nocera Inferiore che, in data 3.11.2020, aveva respinto l'istanza di dissequestro inoltrata dalla difesa e che aveva ad oggetto quanto attinto dal provvedimento con il quale era stato disposto il vincolo cautelare su denaro e beni di qualsiasi natura riconducibili al Cicillini ed alla Crimarcar srl sino a concorrenza di Euro 17.296 ai sensi del combinato disposto degli artt. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 322ter cod. pen.;

Regesto Legislator

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artt. 321 comma 2 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28088/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Parole chiave

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importazioni di beni sequestro del veicolo prelievi all'importazione infrazione doganale trasmissione automatica di mezzi di prova confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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artt. 321 comma 2 cod. proc. pen
art. 192 cod. proc. pen
Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Cicillini Benedetto, nato a Formia il 27.8.1983, in proprio e quale legale rappresentante di Crimarcar Srsl, con sede in Cellole, via Trento, contro l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 10.12.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10.12.2020 il Tribunale di Salerno ha deciso sull'appello proposto da Benedetto Cicillini, in proprio e quale legale rappresentante della Crimarcar srl nei confronti del provvedimento del GIP di Nocera Inferiore che, in data 3.11.2020, aveva respinto l'istanza di dissequestro inoltrata dalla difesa e che aveva ad oggetto quanto attinto dal provvedimento con il quale era stato disposto il vincolo cautelare su denaro e beni di qualsiasi natura riconducibili al Cicillini ed alla Crimarcar srl sino a concorrenza di Euro 17.296 ai sensi del combinato disposto degli artt. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 322ter cod. pen.;

2. ricorre per cassazione il difensore di Benedetto Cicillini lamentando: 2.1 violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento agli artt. 476, 482 e 640 cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 322ter cod. pen.: rileva che il Tribunale non avrebbe potuto rinviare al contenuto del provvedimento impugnato omettendo una propria autonoma valutazione ed evitando di confrontarsi con gli elementi offerti dalla difesa e che avevano dimostrato come le cessioni fossero state effettuate dalla A&M Car srl; rileva, perciò, il carattere meramente apparente della motivazione della ordinanza impugnata caratterizzata da una erronea interpretazione della normativa di riferimento, anche di natura amministrativa, e che ha operato una forzatura del dato documentale per confermare l'esistenza del "fumus"; sottolinea come dato di partenza quello secondo cui, nell'ipotesi di importazione di vetture, VIVA è a carico del soggetto primo importatore che, nel caso di specie, è la A&M Car srl mentre le operazioni successive sono assoggettate alla normativa fiscale ordinaria; evidenzia, quindi, che per ciascuna delle operazioni contestate (salvo quella relativa all'acquisto della Nocera) la documentazione prodotta esclude la riconducibilità della importazione all'odierno acquirente:

1) l'acquisto di Viceconte Francesco: rileva come la stessa ordinanza abbia dato atto che la fattura era stata emessa dalla A&M Car srl non essendo questo dato superato dalla mera dichiarazione del Viceconte che, anzi, viene smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa; richiama la dicitura contenuta nella fattura e che indica "prima immatricolazione telaio" a testimonianza del fatto che la prima immatricolazione è stata eseguita dalla A&M Car srl e non già dalla Crimarcar srl di Benedetto Cicillini;

2) l'acquisto di Di Petrillo e Chierchiello: rileva, anche in tal caso, la violazione della normativa di settore ed il travisamento della prova laddove il Tribunale del Riesame ha spiegato che la difesa aveva esibito la documentazione bancaria inerente l'incasso della fattura di vendita e copia di una fattura quando invece avrebbe dovuto produrre il modello F24 di pagamento dell'IVA; sottolinea che, in effetti, le vendite furono effettuate dalla Crinnarcar srl ma successivamente alla prima immatricolazione dei veicoli e furono perciò assoggettate al regime IVA per le transazioni interne laddove il pagamento dell'IVA tramite il modello F24 era di competenza di altro soggetto; rileva come sia emblematica la vicenda relativa all'acquisto da parte di Irene Nocera che non ha avuto alcun rapporto con la Crimarcar srl e la specifica transazione sia stata compresa tra le varie contestazioni in assenza di elementi tali da poterla collegare con la società del Cicillini;

3) l'acquisto di Amalia Della Rosa: rileva che la documentazione prodotta attesta come la vendita fosse avvenuta ad opera della A&M Car srl e non presso la Crimarcar srl che si limitò a seguire la pratica di finanziamento, circostanza ritenuta ingiustificatamente "illogica" del Tribunale del Riesame;3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: richiamati i limiti della cognizione della Corte in materia di misure cautelari reali e la sufficienza del "fumus commissi delicti" a giustificarne la adozione, rileva come il provvedimento in esame abbia preso in considerazione tutti gli elementi acquisiti ivi compresi quelli offerti dalla difesa fornendo della sua decisione una motivazione completa e, comunque, certamente non apparente avendo fatto riferimento alle dichiarazioni degli acquirenti delle vetture ed a quelle del titolare della agenzia di pratiche auto su chi aveva conferito l'incarico;

4. la difesa di Benedetto Cicillini ha trasmesso una memoria difensiva in replica alle conclusioni del PG rilevando come, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura Generale, il provvedimento in esame non ha preso in considerazione il fatto che i veicoli erano stati importati dall'estero non dalla Crimarcar srl ma da A&M Cars e non ha proceduto a ricostruire il fatto al fine di consentirne un corretto inquadramento dando luogo, in tal modo, ad una motivazione meramente apparente in quanto del tutto sganciata dagli elementi essenziali della vicenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nei confronti di Benedetto Ciciillini (e della Crimarcar srl ai sensi dell'art. 24 del D. Lg.vo 231 del 2001) si procede: per il delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p., 476 e 482 cod. pen. in relazione all'art. 76 DPR 443/2000 "perché, Cicillini Benedetto ... in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Crímarcar srl, formava le seguenti cinque dichiarazioni sostitutive di atto notorio ...; per il delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 640 comma 2 n. 1 cod. pen. "perché Cicillini Benedetto ... con gli artifizi e raggiri consistiti nella condotta di falso descritta nei seguenti capi, induceva in errore i funzionari dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Salerno, presso cui era depositata la documentazione genuina riguardante l'adempimento degli obblighi IVA sui singoli autoveicoli importati da altri sati UE (...) così ottenendo il rilascio della carta di circolazione, delle targhe nazionali italiane e del certificato di proprietà, e si procurava l'ingiusto profitto pari ad Euro 17.296,70, valore dell'IVA non versata sugli acquisti, con pari danno per l'Agenzia delle Entrate".

2. Con decreto del 20.7.2020 il GIP di Nocera Inferiore aveva disposto il sequestro in via diretta o per equivalente sino a concorrenza della somma di Euro 17.296 ritenendo la sussistenza del fumus in relazione ai reati di cui sopra, oltre che del corrispondente illecito amministrativo contestato alla Crimacar srl ai sensi degli artt. 5, 6, e 24 del D. Lg.vo 231 del 2001.

3. Il provvedimento impugnato in questa sede, nel respingere l'appello proposto contro il rigetto della istanza di dissequestro, ha riepilogato quello adottato dal GIP segnalando che le indagini (caratterizzate dalla acquisizione di documenti e dalla assunzione di sit) avevano consentito di appurare che la Crimacar srl svolgeva attività di commercializzazione di autovetture acquistate all'esterno frodando VIVA, in particolare omettendo il pagamento dell'imposta da eseguirsi con gli appositi nnod. F24 ("F24 Iva Immatricolazione auto UE) per cinque vetture.

In definitiva, secondo la ricostruzione proposta dalla pubblica accusa e recepita allo stato nei provvedimenti cautelari, era accaduto che la società Crinnacar srl avrebbe acquistato le autovetture fatturandole in regime di cessione intracomunitaria ad altra impresa comunitaria compiacente e senza applicare VIVA; il veicolo sarebbe stato quindi alienato al cliente con fattura priva della indicazione di IVA ed attribuendo alla operazione il c.d. "regime del margine" incaricando un'agenzia automobilistica di formalizzare la pratica di nazionalizzazione.

Avverso il provvedimento del GIP non era stato proposto riesame e, con istanza del 26.10.2020, la difesa aveva articolato delle specifiche contestazioni con riguardo a quattro delle cinque operazioni controverse sollecitando di conseguenza il dissequestro delle somme attinte in sede di esecuzione del sequestro. Il Tribunale, nel respingere l'appello, ha richiamato in primo luogo la previsione di cui agli artt. 9 e 10 del DL 262 del 2006 (conv. con legge 286 del 2006) e l'obbligo di versamento dell'IVA sulla prima rivendita nazionale da perfezionare prima di immatricolare il veicolo.

Con specifico riferimento alla vicenda in esame ha inoltre sottolineato che: sulle cartelline relative alle operazioni oggetto della incolpazione provvisoria, custodite dalla agenzia di Pratiche Auto Pisacane Raffaele, e dalle sit acquisite, risultava che le vendite a privati erano riferibili alla Crinnarcar srl; gli acquirenti (salvo Nocera Irene) avevano riferito di aver acquistato la vettura dalla Crimarcar srl ancorché la fattura fosse stata rilasciata dalla A&M car srl; tutte le dichiarazioni di atto notorio degli acquirenti risultavano contenere la loro firma apocrifa; per nessun telaio delle cinque auto risultava essere stata versata VIVA; anche per le due vendite ammesse dalla difesa (in favore di Di Petrilli Angelo e di Chierchiello Antonietta) non era stato prodotto il mod.

F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'IVA. Ha ritenuto illogica la versione proposta dalla difesa con riguardo alla vendita in favore di Amalia Della Rosa perché essa sarebbe stata finanziato dalla Crimarcar srl ma realizzata da terzi benché il bonifico della acquirente fosse stato eseguito in favore proprio della Crimarcar srl. I giudici dell'appello cautelare hanno inoltre evidenziato che la difesa non era stata in grado di argomentare nulla sulla vendita a Nocera Irene sul frontespizio della cui pratica è riportata quale concessionaria venditrice proprio la Crimarcar srl.

Quanto alla vendita in favore di Francesco Viticonte, hanno segnalato che costui aveva riferito di aver acquistato il veicolo dalla Crimarcar srl e non dalla società indicata nella fattura.

4. Non è inutile allora ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass.

Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov). Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc. Basile). Tanto premesso, rileva il collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, nel dar conto della persistenza di circostanze non superate dalle argomentazioni difensive, non è censurabile dovendosi peraltro tener conto dei limiti propri della valutazione in punto di "fumus commissi delicti" che va effettuata sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass.

Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella). In ogni caso, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo per l'appunto sufficiente che sussista la astratta sussunnibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato (cfr., ancora, Cass.

Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mira rch i).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren