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Sentenza — n. 28087/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28087/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28087/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pralea che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 161 e 629 bis cod. proc. pen. e 6 CEDU con riferimento alla mancata conoscenza della celebrazione del processo. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la norme in quanto l'elezione di domicilio e l'esecuzione della misura cautelare, entrambe relative alla fase delle indagini preliminari, non sarebbero state idonee a garantire la certezza che il ricorrente avesse effettiva conoscenza della celebrazione del processo, ciò in quanto non vi sarebbe in atti alcun elemento tale da dimostrare che si sia mai instaurato in effettivo e reale rapporto professionale tra l'imputato, dichiarato assente, e il difensore d'ufficio che, per giunta, è stato quasi sempre sostituito.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 190 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28087/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare, poi, il ricorrente ha chiesto, "se ritenuto di giustizia", di sospendere l'esecutività della sentenza, disponendone la scarcerazione se non detenuto per altro.

Parole chiave

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restituzione in pristino assenza di persecuzione rimborso dell'IVA rinvio del dibattimento rapina condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con ordinanza del 23/7/2020 ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di RIMINI il 25/5/2018, divenuta irrevocabile il 27/10/2019, nei confronti di PRALEA VASILE per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 190 cod. proc. pen
Ciò anche nel procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, nel quale il giudice può acquisire, anche di ufficio, informazioni e prove che ritenga essenziali all'accertamento dei fatti, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRALEA VASILE nato il 13/08/1989 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; letta la requisitoria del PG dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA; letta la memoria del difensore.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con ordinanza del 23/7/2020 ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di RIMINI il 25/5/2018, divenuta irrevocabile il 27/10/2019, nei confronti di PRALEA VASILE per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pralea che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 161 e 629 bis cod. proc. pen. e 6 CEDU con riferimento alla mancata conoscenza della celebrazione del processo. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la norme in quanto l'elezione di domicilio e l'esecuzione della misura cautelare, entrambe relative alla fase delle indagini preliminari, non sarebbero state idonee a garantire la certezza che il ricorrente avesse effettiva conoscenza della celebrazione del processo, ciò in quanto non vi sarebbe in atti alcun elemento tale da dimostrare che si sia mai instaurato in effettivo e reale rapporto professionale tra l'imputato, dichiarato assente, e il difensore d'ufficio che, per giunta, è stato quasi sempre sostituito.

Sul punto, in specifico, nel ricorso si rinvia ai principi di recente enucleati dalle Sezioni Unite Ismail Darwish. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 420 bis e seguenti cod. proc. pen. Nel secondo motivo di ricorso la difesa rileva che l'assenza sarebbe stata illegittimamente dichiarata in quanto già all'epoca non vi era alcuna prova che lo stesso potesse aver avuto conoscenza della celebrazione del processo. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'acquisizione, circa un mese dopo la celebrazione dell'udienza, del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari di Rimini aveva applicato al sig.

Pralea la misura del divieto di dimora. Nel terzo motivo il ricorrente rileva la violazione del diritto di difesa in quanto la corte territoriale, senza alcun contraddittorio sul punto e senza neanche poi sentire la parte in ordine al valore da attribuire al documento, avrebbe acquisito, dopo la discussione e fuori udienza, un atto poi utilizzato per la decisione e per la motivazione. 1.4. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 bis e 143 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta conoscenza da parte del ricorrente della lingua italiana all'atto di redazione del verbale nel quale è stata effettuata l'elezione di domicilio. 1.5.

In via preliminare, poi, il ricorrente ha chiesto, "se ritenuto di giustizia", di sospendere l'esecutività della sentenza, disponendone la scarcerazione se non detenuto per altro.

2. Il presente procedimento è trattato de plano all'udienza del 16 marzo 2021 per la pronuncia in ordine alla sola richiesta di sospensione.

3. In data 11 maggio 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. dott. Giuseppina Casella, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. In data 27 maggio 2021 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il terzo motivo è fondato e gli altri motivi sono assorbiti.

1. Vasile Pralea, condannato per il reato di rapina dal Tribunale di Rimini con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, ha presentato istanza di rescissione del giudicato.Il condannato, evidenziato di essere residente in Italia dove svolge regolare attività lavorativa, ha rilevato di non avere mai avuto alcuna conoscenza della celebrazione del processo. L'elezione di domicilio dallo stesso effettuata nella fase delle indagini preliminari presso il difensore di ufficio, infatti, non gli avrebbe consentito di avere alcuna notizia riguardo il processo in quanto, non comprendendo bene la lingua italiana, non si era reso conto dell'importanza di tale atto e, comunque, non avrebbe avuto alcun contatto con il difensore designato. Nessuna ulteriore e diversa ricerca dello stesso, che era facilmente reperibile, d'altro canto, sarebbe stata effettuata dall'autorità.

2. La Corte d'Appello di Bologna, all'esito dell'udienza camerale celebrata in data 23 luglio 2020, ha rigettato l'istanza evidenziando che la mancata conoscenza del processo da parte del Pralea non poteva ritenersi incolpevole in quanto il condannato, in virtù degli atti dallo stesso ricevuti, aveva l'onere di attivarsi al fine di tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. La conclusione della Corte territoriale si fonda sulle seguenti considerazioni (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata): -era stato identificato il giorno successivo rispetto al fatto contestato; -aveva appreso della nomina del difensore d'ufficio e della necessità di retribuirlo; -gli era stato comunicato ogni riferimento per contattare il difensore; -ea stato informato che era indagato per il reato di rapina in concorso; -aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio e ciò comportava verosimilmente la consapevolezza circa il suo significato, peraltro espressamente illustrato nell'atto; -era stato sottoposto a misura cautelare non custodiale disposta con ordinanza emessa dal G.I.P. di Rimini il 17/9/2015, notificata a mani dai militari della Legione Carabinieri di Pisa in data 13/11/2015, atto contenente la specifica accusa contestatagli.

3. Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa in quanto la Corte territoriale, senza alcun contraddittorio sul punto e senza neanche poi sentire la parte in ordine al valore da attribuire al documento, avrebbe acquisito, dopo la discussione e fuori udienza, un atto utilizzato per la decisione e per la motivazione. La doglianza è fondata. Dagli atti risulta che l'udienza camerale è stata celebrata il 23 luglio 2020 e che il documento, richiesto dalla Corte in data successiva, è pervenuto il 19 agosto 2020, circostanza della quale si dà atto nella stessa motivazione.Tale modo di procedere non è consentito.

Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, infatti, sebbene non sia soggetto a limiti temporali e possa intervenire in qualunque momento e fase della procedura, è consentito soltanto qualora sia garantito il diritto al contraddittorio (cfr. Sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017, dep. 2018, I. e altro, Rv. 272459 Sez. 1, n. 36315 del 20/05/2016, Palumbo, Rv. 268262). Ciò anche nel procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, nel quale il giudice può acquisire, anche di ufficio, informazioni e prove che ritenga essenziali all'accertamento dei fatti, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen. ma sempre che sia rispettata la libertà morale delle persone e sia garantito il contradditorio (Sez. 2, n. 3954 del 18/01/2017, Raccagno, Rv. 269250).

4. A fronte della recente giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazione di assenza, d'altro canto, la valutazione circa il rilievo da attribuire alla notifica dell'applicazione della misura, così come l'eventuale verifica in ordine all'esecuzione della stessa e all'effettuazione dell'interrogatorio, appaiono centrali quanto al giudizio sulla natura, colpevole o incolpevole, della mancata conoscenza del ricorrente della celebrazione del processo. Ragione questa per la quale, a fronte della violazione del contraddittorio si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinché la Corte territoriale, anche tenuto conto dei recenti arresti delle Sezioni Unite così come anche applicati nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; cfr. da ultimo anche Sez. 2, n. 13638 del 26/2/2021, Ka n.m.), proceda a un nuovo esame dell'istanza.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per nuovo esame. Così deciso il 28/