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Sentenza — n. 28086/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28086/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28086/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Va premesso che l'art. 634 c.p.p. dispone che quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen., o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631 632, 633 e 641 cod. proc. pen., ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 634 c.p.p., l'espressione normativa "la Corte di appello anche di ufficio dichiara ( ... ) l'inammissibilità" significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della corte di appello l'adozione del rito camerale con fa garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.

Regesto Legislator

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art. 633 c.p, art. 634 c.p, art. 630 c.p, art. 631 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28086/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I, 4 ottobre 2007, n. 41804 rv. 238319). Quanto al giudizio di inammissibilità va ricordato che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000 - dep. 16/05/2000, Benedetto G, Rv. 21689301).

Parole chiave

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illecita violenza atti impugnabili portata geografica dell'infrazione azione di manutenzione istanza di revisione penale delitto

Disposizioni normative citate

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art. 633 c.p
art. 634 c.p
Va premesso che l'art. 634 c.p.p.
art. 630 c.p
art. 631 cod. proc. pen
Quanto al giudizio di inammissibilità va ricordato che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARUSO MICHELE nato a BURGIO il 10/12/1952 avverso l'ordinanza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni del PG il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con ordinanza emessa in data 9 novembre 2020, dichiarava, de plano, inammissibile l'istanza di revisione relativa alla sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Ribera il 21 novembre 2019 e divenuta irrevocabile in forza della quale Caruso Michele era stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 633 c.p. I giudici territoriali ritenevano che le prove nuove addotte, costituite dalla denunzia presentata in data 11/12/2012 e successivamente integrata il 24/01/2013 innanzi alla Polizia Municipale di Burgio - da cui sarebbe emerso che in relazione ai fatti di cui alla sentenza di condanna doveva dichiararsi l' improcedibilità dell' azione penale per difetto di tempestiva querela in quanto già ricompresi nella menzionata denunzia - erano in sé irrilevanti in quanto difettava ogni elemento idoneo a dimostrare la sovrapponibilità dei fatti, risultando, per contro, dagli elementi di cui al procedimento de quo che gli accadimenti in questione avevano costituito una prosecuzione della iniziale condotta illecita.

2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di Michele Caruso il quale ha dedotto, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge in relazione agli artt. 630 lett. c), 634, 637 c.p.p. e 111 Cost.Ha lamentato che i giudici territoriali, con il provvedimento de plano in questione, del tutto apoditticamente, avevano affermato la irrilevanza delle prove dedotte e, sostanzialmente, avevano operato una penetrante anticipazione dell' apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti, precludendo del tutto alla difesa la possibilità di dimostrare la fondatezza delle richieste ed affermando 3. La Procura Generale in persona dell' Avvocato Generale Pietro Gaeta ha depositato requisitoria scritta in data 9 maggio 2021 chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2. Va premesso che l'art. 634 c.p.p. dispone che quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen., o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631 632, 633 e 641 cod. proc. pen., ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 634 c.p.p., l'espressione normativa "la Corte di appello anche di ufficio dichiara ( ... ) l'inammissibilità" significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della corte di appello l'adozione del rito camerale con fa garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.

Pertanto la verifica della ammissibilità della domanda di revisione deve, per quel che concerne la valutazione della sussistenza di ciascuna delle ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., limitarsi all'obbiettivo riscontro della presenza, alla stregua del contenuto delle allegazione difensive, di specifiche situazioni riconducibili a quelle che la legge considera sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e della ingiustizia della sentenza irrevocabile, di cui si chiede la revisione. Invero, in considerazione della peculiarità del rimedio della revisione, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall'art. 634 c.p.p. quale autonoma causa di inammissibilità della relativa domanda, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, poiché, se così non fosse, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati.

In particolare è stato condivisibilmente affermato che in tema di revisione, sussiste distinzione logica-funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu ()culi", da parte del "novum" dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione della Corte di appello che, dopo aver disposto la citazione del condannato, aveva dichiarato, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta di revisione sulla base di una valutazione meramente cartolare delle nuove prove dedotte, senza procedere ad alcuna assunzione delle stesse). (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016 - dep. 13/04/2016, Di Pressa, Rv. 26681001).

Va, pure, ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il preliminare esame della Corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi a una "sommaria" delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla potenziale efficacia a incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudicato di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale fase, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite (così, ex plurimis, Cass., sez. 6^, 1 aprile 1999, Cavazza); e ciò, in altri termini, in quanto la fase di delibazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione ha la funzione di accertare che la richiesta stessa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge, e che non risulti manifestamente infondata, di modo che a detta delibazione è assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione nelle forme previste per il dibattimento; tanto che detti caratteri dell'indagine preliminare, mancante di una pronuncia rescindente della sentenza irrevocabile, giustificano l'esclusione della instaurazione di un qualsivoglia contraddittorio, essendo funzionali esclusivamente alla realizzazione dell'intento pratico di porre un ragionevole argine alla presentazione di domande pretestuose e palesemente infondate e di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale (Cass., sez. un., 26 settembre 2001, Pisano;

Cass., sez. 1^, 6 ottobre 1998, Bompressi).E' chiaro, comunque, che la delibazione preliminare non può mantenersi scollegata rispetto alla pregressa vicenda processuale, pena l'assoluta inconsistenza dello strumento stesso: è per questo che "ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione occorre procedere ad una comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna, per verificare, anche nell'ambito di una valutazione unitaria della pluralità delle nuove prove, la loro attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento" (Cass., sez.

I, 4 ottobre 2007, n. 41804 rv. 238319). Quanto al giudizio di inammissibilità va ricordato che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000 - dep. 16/05/2000, Benedetto G, Rv. 21689301).

E' stato ulteriormente precisato che il preliminare esame della corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla potenziale efficacia a incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudicato di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale fase, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite (Cass.

Sez. 6, Sentenza n. 13474 del 13/01/2010 Cc. (dep. 09/04/2010) Rv. 247021, imp. Burgio). 2.1. Muovendo da tali coordinate ermeneutiche appare manifestamente infondata la censura avanzata dal ricorrente, secondo cui la corte territoriale avrebbe esorbitato dai propri poteri avendo approfonditamente valutato i nuovi elementi probatori prospettati. La corte d'appello ha correttamente esaminato, sulla scorta della sola prospettazione della parte, senza necessità di approfondimenti di alcun genere, la manifesta infondatezza dell'istanza di revisione, per le caratteristiche della prova dedotta, per il palese contrasto con gli elementi posti a fondamento della sentenza di condanna passata in giudicato, rilevando, altresì, il sostanziale difetto di novità della prova dedotta.

Occorre evidenziare che ricorrente aveva assunto, quale elemento di novità, l'esistenza di una pregressa denuncia in data 11 dicembre 2012, con la conseguenza che i fatti oggetto della successiva denuncia dell'Il novembre 2013 sarebbero stati riconnpresi nella precedente e che, dunque, la successiva denuncia fosse, per un verso, duplicato della precedente e, per altro verso, proposta oltre i termini di legge. I giudici territoriali, attraverso un esame (sia pure sommario) dei contenuti dei due atti ha, con ragionamento congruo ed adeguato, evidenziato l' infondatezza dell'assunto di parte ricorrente mettendo in evidenza il dato immediato che, comunque, la denuncia dell'Il novembre 2013, contenesse l'indicazione di fatti nuovi e diversi rispetto a quelli prospettati nella precedente.

I giudici di merito, quindi, nell' esercizio dei poteri di loro competenza, lungi dal fornire una vera e propria "valutazione" di merito su tali elementi, si sono limitati — correttamente -a stabilire che il novum prospettato in realtà non fosse tale e, che comunque, la nuova prospettiva difensiva non avesse fondamento storico né, quindi, potenziale valore di disarticolazione del precedente giudicato. Rientra, infatti, tra i poteri attribuiti al giudice della revisione, in fase di preliminare delibazione della stessa, valutare la idoneità della stessa ad inficiare o anche solo porre in dubbio l'efficacia di atti probatori assunti nel giudizio di merito ed, in ipotesi di negativa valutazione di tale efficacia, ritenere i nova del tutto insufficienti a determinare la successiva fase di merito.

Le doglianze prospettate in ricorso, in sostanza, si riducono ad insistere sulla generale censura di merito secondo cui il provvedimento impugnato si sarebbe risolto, in modo illegittimo, in un'approfondita ed indebita anticipazione dell'apprezzamento di merito senza il contraddittorio delle parti. In conclusione, la c.d. nuova prova addotta dal ricorrente, già ad un primo esame comparativo (avvenuto nei limiti di cui all'art. 634 c.p.p.) con gli altri elementi probatori già valutati, non è apparso, sia pure in astratto, idonea a far prosciogliere il condannato, stante la sua inconsistenza ed assoluta inidoneità ad incidere in maniera decisiva, contrastandolo, con il compendio probatorio che sorregge il giudicato di condanna.

L'evidente inidoneità della nuova prova a rimuovere l'accertamento espresso dal giudicato, giustifica l'assunzione della decisione in questione declinata in termini di inammissibilità.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre