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Sentenza — n. 28085/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28085/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28085/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DORDEVIC BRUNO nato a TORINO il 15/01/1976 avverso la sentenza del 05/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni del PG il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza del 05/02/2021, applicava all'imputato Dordevic Bruno la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 commi 1, 2 e 3 n. 1 c.p. (capo 1), 110, 582, e 585 (capo 2) nonché 110, 100 CDS in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., disponendo la confisca dell' autovettura Audi A6 tg. CW541WL, trattandosi di mezzo in stretto nesso strumentale con il reato di cui al capo 1).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28085/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il tribunale risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione del condivisibile principio di diritto cui in questa sede va data continuità secondo cui è legittima la confisca disposta in sede di patteggiamento, ex art. 240, comma primo, cod. pen., di un'autovettura utilizzata dall'autore di una rapina, trattandosi di veicolo modificato in quanto dotato di targhe non originali, atteso che tale caratteristica è sintomatica dell'uso del veicolo appositamente per la realizzazione di condotte illecite e dimostra lo stretto nesso strumentale con la commissione del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 05/06/2019 Cc. (dep. 05/07/2019 ) Rv. 276671 - 01.

Parole chiave

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accuse di truffa reato di pirateria della strada stato difettoso del veicolo sorpasso pericoloso accuse di abuso azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, con sentenza del 05/02/2021, applicava all'imputato Dordevic Bruno la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 240 c.p
Il tribunale risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione del condivisibile principio di diritto cui in questa sede va data continuità secondo cui è legittima la confisca disposta in sede di patteggiamento, ex art. 240, comma primo, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DORDEVIC BRUNO nato a TORINO il 15/01/1976 avverso la sentenza del 05/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni del PG il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza del 05/02/2021, applicava all'imputato Dordevic Bruno la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 commi 1, 2 e 3 n. 1 c.p. (capo 1), 110, 582, e 585 (capo 2) nonché 110, 100 CDS in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., disponendo la confisca dell' autovettura Audi A6 tg. CW541WL, trattandosi di mezzo in stretto nesso strumentale con il reato di cui al capo 1).

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente proponendo due motivi: - con un primo motivo lamenta violazione di legge assumendo che, nella specie, la condotta di cui al capo 1) doveva essere qualificata quale ipotesi di truffa non risultando posto in essere alcun atto di violenza o minaccia in danno della vittima ma essendosi verificata la sottrazione dei beni in danno di questa a mezzo con artifici e raggiri; - con un secondo motivo deduce violazione dell' art. 240 c.p. rilevando che nel caso in esame mancava ogni rapporto di strumentalità ovvero di intrinseca funzionalità fra il mezzo suindicato ed il reato.

2. La Procura Generale in persona dell' Avvocato Generale Pietro Gaeta ha depositato requisitoria scritta in data 9 maggio 2021 chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso ai sensi del novellato art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Occorre, quindi, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale). (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 - dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 25486501).

Tale orientamento è stato ribadito, anche a seguito delle successive novità normative, precisandosi come in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).Osserva, quindi, la Corte che nel provvedimento impugnato il giudice ha chiarito che l' imputato doveva rispondere del reato di rapina consumata in quanto risultava dagli atti che il ricorrente, unitamente ad altri soggetti giudicati separatamente, si erano appropriati di beni della persona offesa Eplattenier Serge Denis e, quindi, nel darsi alla fuga avevano usato violenza nei confronti della vittima, che aveva cercato di inseguirli, cagionandogli delle lesioni, risultando, quindi, integrati per effetto della sottrazione dei beni della vittima e della successiva condotta dei complici gli estremi della rapina impropria consumata.

Orbene a fronte di una congrua e dettagliata ricostruzione operata dal giudice del merito in ordine alla qualificazione del reato contestato quale ipotesi di rapina consumata, previa specifica valutazione delle modalità dei complessivi accadimenti, parte ricorrente, pur prospettando problematiche inerenti l' erronea qualificazione del fatto, in realtà muove delle contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche prospettando una diversa ricostruzione di fatti quali risultanti dal capo di imputazione e non chiarendo, in alcun modo, sotto quale profilo il giudice di merito sarebbe incorso in un errore censurabile in sede di legittimità e per quale ragione emergerebbe, con indiscussa immediatezza, a fronte di una adeguata ricostruzione circa la consumazione del reato di rapina da parte dell' imputata, una qualificazione "palesemente eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione, da ciò conseguendone che l' inammissibilità della censura.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che " le cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un attività di spaccio effettuata nei pubblici giardini, non fosse confiscabile l'autovettura nella quale era stata reperita una parte dello stupefacente sequestrato all'imputato). (Sez. 6, Sentenza n. 3711 del 09/01/2013 Ud. (dep. 23/01/2013 ) Rv. 254573 - 01.

Nel caso in esame il giudice di merito, con una motivazione congrua e priva di aporie, ha evidenziato la strumentalità rispetto alla rapina del veicolo utilizzato, munito di targhe false proprio al fine di agevolare la condotta illecita contestata, risultando, quindi, accertato in fatto un collegamento stabile con l'attività criminosa tale da esprinnare un rapporto funzionale con essa sicuramente deducibile dalle modificazioni strutturali apportate al veicolo tali da consentire all' imputato di darsi alla fuga e di non farsi identificare attraverso i dati del mezzo.

Il tribunale risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione del condivisibile principio di diritto cui in questa sede va data continuità secondo cui è legittima la confisca disposta in sede di patteggiamento, ex art. 240, comma primo, cod. pen., di un'autovettura utilizzata dall'autore di una rapina, trattandosi di veicolo modificato in quanto dotato di targhe non originali, atteso che tale caratteristica è sintomatica dell'uso del veicolo appositamente per la realizzazione di condotte illecite e dimostra lo stretto nesso strumentale con la commissione del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 05/06/2019 Cc. (dep. 05/07/2019 ) Rv. 276671 - 01.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in