Sentenza — n. 28083/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Milano, con provvedimento in data 14 Gennaio 2020, rigettava l'istanza di revoca della dichiarazione di esecutività della sentenza n. 6831/2019 emessa in data 10/10/2019 a carico di Federico Colombi dalla Corte di Appello di Milano con la quale era stata confermata la sentenza n. 1774/2018 del G.I.P. del Tribunale di Milano e di restituzione nel termine per impugnare detta sentenza, ritenendo priva di rilievo, ai chiesti fini, la circostanza che il difensore di fiducia del condannato, Avv. Luna Escobar nominata dal Colombi in data 11 Giugno 2019, non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello per l' udienza svoltasi in data 10 Ottobre 2019, udienza tenutasi alla presenza del difensore d' ufficio dell' imputato in quanto, nelle more, era intervenuta la rinuncia da parte dell' originario difensore di fiducia, Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28083/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che parte ricorrente ha formulato istanza di restituzione nel termini ex art. 175 c.p.p. la quale presuppone una situazione qualificabile come "caso fortuito" ovvero "forza maggiore", assumendo che non avendo ricevuto, quale difensore di fiducia del ricorrente, la notifica del decreto di citazione in appello, sebbene la sua nomina fosse agli atti del fascicolo processuale alla data di notifica di tale decreto alle parti, si era verificata una lesione del diritto di difesa dell' imputato, idonea a legittimare l' istanza de qua. 2.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLOMBI FEDERICO nato a MILANO il 22/12/1998 avverso l'ordinanza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni del PG che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con provvedimento in data 14 Gennaio 2020, rigettava l'istanza di revoca della dichiarazione di esecutività della sentenza n. 6831/2019 emessa in data 10/10/2019 a carico di Federico Colombi dalla Corte di Appello di Milano con la quale era stata confermata la sentenza n. 1774/2018 del G.I.P. del Tribunale di Milano e di restituzione nel termine per impugnare detta sentenza, ritenendo priva di rilievo, ai chiesti fini, la circostanza che il difensore di fiducia del condannato, Avv. Luna Escobar nominata dal Colombi in data 11 Giugno 2019, non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello per l' udienza svoltasi in data 10 Ottobre 2019, udienza tenutasi alla presenza del difensore d' ufficio dell' imputato in quanto, nelle more, era intervenuta la rinuncia da parte dell' originario difensore di fiducia, Avv.
Daniela Figini. La corte territoriale osservava che poiché il decreto di citazione a giudizio era stato emesso in data 15/05/2019 e, quindi, prima che il predetto legale di fiducia depositasse la propria nomina in cancelleria, la notifica della citazione in appello era stata regolarmente effettuata al difensore di fiducia dell' imputato risultante dagli atti all' epoca della emissione del decreto di citazione a giudizio, Avv. Daniela Figini e che l' Avv. Luna Escobar non si era attivata per verificare, tramite ruolo, la data dell' udienza, con la conseguenza non sussistevano i presupposti per la chiesta restituzione nel termine.
2. Il difensore di Federico Colombi ha proposto ricorso per cassazione contro detta ordinanza lamentando che, erroneamente, la corte di merito aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine non tenendo conto che nomina del nuovo difensore di fiducia era sì successiva alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio in appello, ma precedente al momento della sua notifica sicchè, in ossequio ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in seno al ricorso, occorreva considerare la data di nomina del difensore di fiducia e non di emissione del provvedimento di citazione a giudizio, con la conseguenza che risultava compromesso e violato il diritto di difesa.
3. La Procura Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi ha depositato requisitoria scritta in data 22 Marzo 2021 chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.
2. Va premesso che parte ricorrente ha formulato istanza di restituzione nel termini ex art. 175 c.p.p. la quale presuppone una situazione qualificabile come "caso fortuito" ovvero "forza maggiore", assumendo che non avendo ricevuto, quale difensore di fiducia del ricorrente, la notifica del decreto di citazione in appello, sebbene la sua nomina fosse agli atti del fascicolo processuale alla data di notifica di tale decreto alle parti, si era verificata una lesione del diritto di difesa dell' imputato, idonea a legittimare l' istanza de qua. 2.1.
Tale motivo appare, all' evidenza, manifestamente infondato. La corte territoriale, nel rigettare l' istanza in questione e nell' escludere la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 175 c.p.p., si è conformata dall' indirizzo delle S.0 secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. (vedi Sez.U, Sentenza n.24630 del 26/03/2015 Cc. (dep.10/06/2015) Rv.263600 -01); in senso conforme:
Sez.1, Sentenza n. 16023 del 27/01/2016 Cc. (dep.19/04/2016) Rv. 266621-01; Sez.6-,Sentenza n.24948 del 12/04/2018 Ud.(dep.04/06/2018) Rv.274726 -01;Sez.5-,Sentenza n.25803 del 09/05/2019 Ud. (dep.11/06/2019) Rv. 276127 -01. E' chiaro, quindi, a fronte di un decreto di citazione a giudizio in appello in data 14/05/2019 nessuna notifica andava effettuata al "nuovo" difensore di fiducia Avv. Luna Escobar nominata dal Colombi in data 11 Giugno 2019 e che quest' ultima era tenuta, per effetto del mandato difensivo, a prendere cognizione degli atti del fascicolo ed a verificare la emissione del decreto di citazione in appello già agli atti al momento della sua nomina.
Ne deriva che nella fattispecie in esame non può certamente invocarsi una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, sussistendo, semmai, una negligenza imputabile allo stesso (nuovo) difensore che ha precluso la sua partecipazione all' udienza di appello.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,