Sentenza — n. 28080/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAKubaneishivili Ruslan, a mezzo difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro l'ordinanza in data 25.09.2020, con la quale il giudice del Tribunale di Torino ha convalidato l'arresto del predetto in relazione al reato di cui all' art. 635 comma 2 n.1. cod. pen. eseguito in data 24/09/2020. 1.1. Il ricorrente formula due motivi: - con un primo motivo lamenta, ai sensi dell' art. 606 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 117 comma 1 Cost, artt. 386 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28080/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Prendendo le mosse dalle argomentazioni e dalle considerazioni sopra formulate non appare meritevole di seguito l' istanza di remissione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell' Unione Europea per verificare la compatibilità della normativa italiana con la normativa dell' Unione. 3.1. Occorre rilevare che, ai sensi del' art. 267 del Trattato sul funzionamento dell' Unione Europa, il giudice nazionale può o talvolta deve sottoporre alla Corte di Lussemburgo un quesito circa l'interpretazione o la validità di una norma dell'UE, la cui soluzione sia determinante per decidere la controversia dinanzi a lui pendente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KUBANEISHIVILI RUSLAN nato il 18/10/1979 avverso l'ordinanza del 25/09/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l' annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Kubaneishivili Ruslan, a mezzo difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro l'ordinanza in data 25.09.2020, con la quale il giudice del Tribunale di Torino ha convalidato l'arresto del predetto in relazione al reato di cui all' art. 635 comma 2 n.1. cod. pen. eseguito in data 24/09/2020. 1.1. Il ricorrente formula due motivi: - con un primo motivo lamenta, ai sensi dell' art. 606 lett.
c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 117 comma 1 Cost., 5 § 2 e 5 § 3 lett. A) ed E) CEDU, artt. 386 commi 1 ed 1 bis, 392 comma 2 c.p.p. nonché della direttiva 2010/64/UE in quanto al momento dell' arresto non aveva ricevuto alcuna comunicazione né in lingua russa né in lingua georgiana ed atteso che il giudice della convalida aveva omesso di fornire all' arrestato gli avvisi in lingua previsti dalla normativa vigente e per essersi l' udienza svolta in presenza di un interprete di lingua russa, mentre lo stesso è cittadino della Georgia e la sua madrelingua è il georgiano.
Assume che sia nella fase di arresto che in quella di convalida si era verificata, sulla scorta delle disposizioni richiamate sia nazionali che sovranazionali, una violazione dei diritti difensivi dell' arrestato derivante dall' omessa traduzione degli avvisi durante la fase dell' arresto e dalla circostanza che la traduzione in fase di convalida in lingua russa non aveva consentito un pieno esercizio del diritto di difesa con adeguata "assistenza linguistica"; - con un secondo motivo formula istanza di remissione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell' Unione Europea per verificare la compatibilità della normativa italiana con la normativa dell' Unione.
Sollecita, in particolare, la rimessione alla CGUE per verificare se "I' assenza di un procedimento incidentale di una lingua veicolare sia compatibile con la necessità di mettere in atto procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno di assistenza di un interprete, come previsto dall' art. 2.4. della direttiva 2010/64/UE direttamente applicabile nel diritto italiano".
2. La Procura Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha depositato requisitoria scritta in data 11 Maggio 2021 chiedendo l' annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in ragione della fondatezza delle censure formulate dal ricorrente con il primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in ragione dalla manifesta infondatezza delle censure proposte.
2. Osserva questa Corte che, nel caso in esame, risulta che Kubaneishivili Ruslan arrestato in flagranza del reato di danneggiamento aggravato è stato condotto davanti al G.I.P. per la convalida dell' arresto ed in tale sede l' autorità giudiziaria ha proceduto alla convalida con la preseni&di un interprete. Va, quindi, evidenziato che, con insindacabile valutazione in fatto, il Tribunale, nel respingere la eccezione di nullità reiterata in questa sede, ha valorizzato la circostanza che l' interprete di lingua russa, nominato per l' udienza di convalida di Kubaneishivili Ruslan, aveva dato atto della comprensione di tale lingua da parte dell' arrestato, con conseguente capacità dello stesso di comprendere chiaramente le facoltà a lui spettanti in ordine all' udienza di convalida in questione, considerato che lo stesso arrestato ha dichiarato di conoscere il russo sia pure precisando che lo parlava "poco".Per contro il ricorrente, assumendo che dal verbale di udienza di convalida non sarebbe individuabile alcun dato da cui desumere effettivamente la conoscenza della lingua russa da parte dell' imputato il quale "parla il georgiano" e, quindi, una "diversa lingua" in realtà, finisce per sollevare una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta, come nel caso in esame, da una motivazione esente da vizi logici ed esaustiva.
Muovendo da tali premesse non coglie in alcun modo nel segno la contestazione della difesa dell' arrestato secondo cui, nel caso in esame, non potrebbe parlarsi della sussistenza di una vera e propria "assistenza linguistica" in favore del ricorrente in ragione del fatto che la traduzione sarebbe stata fatta in lingua russa e non nella propria madrelingua georgiana, tesi che appare, all' evidenza, priva di pregnanza alcuna in quanto l' accertamento in fatto dei giudici di merito, oggetto di adeguate argomentazioni, è stato nel senso, connnunque, della "piena comprensione" dei fatti e del procedimento da parte dell' arrestato Kubaneishivili Ruslan. 2.1.
In punto di diritto la decisione appare, poi, corretta in applicazione del principio secondo cui in tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è, comunque, soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti, nonchè dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza. (Sez. 5, Sentenza n. 11068 del 13/11/2017 Cc. (dep. 13/03/2018 ) Rv. 272659 - 01, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, non può ritenersi sussistente la nullità paventata avendo il ricorrente, comunque, compreso, per come ricostruito dai giudici di merito, i fatti contestati e le facoltà a lui spettanti nel corso dell' udienza di convalida, da ciò discendendo che non può in alcun modo parlarsi di una violazione diritto alla traduzione per colui che non parla o non comprende la lingua del procedimento sancito dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 2.2.
Osserva la Corte che la censura non coglie nel segno, in ogni caso, sulla scorta del condivisibile principio di diritto, cui in questa sede occorre date continuità, fissato in situazione sovrapponibile a quella odierna, secondo cui in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (Sez. 6, Sentenza n. 22814 del 10/05/2016 Ud. (dep. 30/05/2016 ) Rv. 267941 - 01, Dal tenore del ricorso non è dato comprendere, invero, sotto quale profilo e per quali ragioni vi sarebbe stato un concreto pregiudizio al diritto di difesa del predetto.'\‘e- 3.
Prendendo le mosse dalle argomentazioni e dalle considerazioni sopra formulate non appare meritevole di seguito l' istanza di remissione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell' Unione Europea per verificare la compatibilità della normativa italiana con la normativa dell' Unione. 3.1. Occorre rilevare che, ai sensi del' art. 267 del Trattato sul funzionamento dell' Unione Europa, il giudice nazionale può o talvolta deve sottoporre alla Corte di Lussemburgo un quesito circa l'interpretazione o la validità di una norma dell'UE, la cui soluzione sia determinante per decidere la controversia dinanzi a lui pendente.
In particolare la difesa chiede la rimessione alla CGUE al fine di verificare, tenuto conto della normativa del codice di rito, se l' assenza di un procedimento incidentale di una lingua veicolare sia compatibile con la necessità di mettere in atto procedure e meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno di assistenza di un interprete come previsto dall' art. 2.4. della direttiva 2010/64/UE direttamente applicabile nel diritto italiano. Trattasi, come è noto, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Ciò posto, in dottrina si è, in effetti, evidenziato come il diritto sovranazionale faccia riferimento al parametro della qualità, considerandolo come vero e proprio connotato essenziale dell'assistenza linguistica in quanto funzionale ad un corretto esercizio del diritto di difesa. Va osservato che la menzionata direttiva al paragrafo 8 dell'art. 2 precisa che: "L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse" ed al paragrafo 9 dell'art. 3 che: "La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa." Non, può, tuttavia non considerarsi che, come sopra anticipato, costituisce jus receptum in seno alla giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, con cui si deduce l'omessa traduzione di un atto che si aveva diritto a ricevere può configurarsi una lesione del diritto di difesa solo allorquando venga evidenziato il concreto e reale pregiudizio alle prerogative defensionali derivante dalla mancata traduzione.
Il ricorrente, sin dagli inizi del procedimento, a fronte di fatti pacificamente conclamati (il danneggiamento di due vetrate nonché di una camera di un edifico pubblico, il centro di prima accoglienza Brunelleschi ove si trovava al momento dei fatti) si è limitato ad eccepire la mancata traduzione degli atti di cui all' artt. 386 cod. proc. pen. per non essere state fornite le indicazioni al momento dell' arresto in lingua georgiana, senza evidenziare alcun concreto e reale pregiudizio ai suoi diritti di difesa patito in conseguenza di essa. La mancata allegazione da parte del ricorrente di un tale concreto e reale pregiudizio - tanto più in un contesto caratterizzato dalla presenza di un interprete nel corso dell'udienza di convalida del fermo e dell'interrogatorio di garanzia, allorché egli è stato reso edotto tramite un interprete, sia pure di lingua russa, ed in presenza del suo difensore, dei fatti contestati e degli elementi di accusa a suo carico — implica chiaramente che la soluzione della questione sollevata dalla difesa, a tacere di ogni altra considerazione nel merito della questione, non risulta in alcun modo determinante per decidere il procedimento pendente in questa sede, con la conseguenza che la superiore istanza di remissione non può che essere disattesa.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so