Sentenza — n. 28079/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOliveri Vincenzo ricorre avverso l'ordinanza in data 4/3/2021 del Tribunale di Messina che ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza in data 21/1/2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura -cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza e all'idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari per omessa valutazione della documentazione prodotta all'udienza del 4/3/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 28079/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. E' stata altresì letta la nota dell'AVV. ANDREA FLORIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVERI VINCENZO nato a MESSINA il 08/10/1980 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità de t ricors0; letta la nota dell'AVV. ANDREA FLORIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Oliveri Vincenzo ricorre avverso l'ordinanza in data 4/3/2021 del Tribunale di Messina che ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza in data 21/1/2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura -cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza e all'idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari per omessa valutazione della documentazione prodotta all'udienza del 4/3/2021.
A tal riguardo il ricorrente lamenta la mancata valutazione di un ordine di esecuzione per prosecuzione della pena in regime di arresti domiciliari che, nella prospettiva difensiva, doveva dimostrare che Oliveri già in passato era stato sottoposto a una misura restrittiva domiciliare senza mai violare gli obblighi che vi erano connessi. Deduce, altresì, la mancanza di un ragionamento prognostico in ordine alla propensione di Oliveri al rispetto delle prescrizioni connesse alla misura meno afflittiva sebbene questa propensione fosse stata provata.
Aggiunge che il giudice della cautela avrebbe dovuto palesare nel provvedimento di rigetto le ragioni per cui ha ritenuto che il ricorrente -alla prima esperienza carceraria- si fosse dimostrato incline a violare la misura custodiale degli arresti domiciliari.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. E' stata altresì letta la nota dell'AVV. ANDREA FLORIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, che risulta smentita dalla presenza di una puntuale e adeguata motivazione, a mezzo della quale il Tribunale ha spiegato le ragioni dell'inadeguatezza della misura domiciliare (risaltando la gravità del fatto alimentata da una personalità spregiudicata) e ha evidenziato: che Oliveri era già stato condannato; che non erano sopraggiunti elementi di novità rispetto alla decisione del riesame.; che il decorso del tempo in regime custodiale era ininfluente anche in ragione della sua brevità.
A fronte di ciò il ricorrente obietta che il tribunale non ha valutato un documento prodotto all'udienza del 4/3/2021, ossia all'udienza di trattazione.A tal proposito va rilevato come di tale documento non si faccia menzione né nell'istanza di revoca rivolta al G.i.p., né nell'atto di appello, sicché deve ritenersi che la mancata risposta sia da addebitarsi alla mancata devoluzione della questione ai giudici di merito.
3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 7/5/2021 Il Consigliere