Sentenza — n. 28078/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMunteanu Cristian e Lo Sasso Davide, con separati ricorsi, ricorrono avverso la sentenza in data 17/09/2020/ pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Cremona ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. Deducono: 1.1. MUNTEANU Cristian. 1.1.1. "Violazione dell'art. 81, cpv. c.p.: irrogazione di una pena base pecuniaria (C 27.000,00) superiore al massimo edittale previsto per il reato più grave - Illegalità della pena". Il ricorrente segnala che oin sede di determinazione della pena nell'ambito di più reati avvinti nel vincolo della continuazione, il giudice ha correttamente individuato quale reato più grave quello di estorsione, ma ha errato nella individuazione della pena base, in quanto ha stabilito una pena pecuniaria pari a euro 27.000,00 che è più alta di quella massima comminata dall'art. 629, cod.pen., pari a 15.000,00 euro prevista per l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma della menzionata norma.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 c.p, art. 69 c.p, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28078/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che- ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MUNTEANU CRISTIAN nato il 19/03/1990 LO SASSO DAVIDE nato a PALERMO il 07/04/1994 avverso la sentenza del 17/09/2020 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Munteanu Cristian e Lo Sasso Davide, con separati ricorsi, ricorrono avverso la sentenza in data 17/09/2020/ pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Cremona ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. Deducono: 1.1. MUNTEANU Cristian. 1.1.1. "Violazione dell'art. 81, cpv. c.p.: irrogazione di una pena base pecuniaria (C 27.000,00) superiore al massimo edittale previsto per il reato più grave - Illegalità della pena". Il ricorrente segnala che oin sede di determinazione della pena nell'ambito di più reati avvinti nel vincolo della continuazione, il giudice ha correttamente individuato quale reato più grave quello di estorsione, ma ha errato nella individuazione della pena base, in quanto ha stabilito una pena pecuniaria pari a euro 27.000,00 che è più alta di quella massima comminata dall'art. 629, cod.pen., pari a 15.000,00 euro prevista per l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma della menzionata norma.
Il ricorrente segnala altresì che il giudice ha ritenuto di dovere applicare tale pena edittale avendo riguardo alla pena prevista per il reato satellite di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di cassazione, per cui in tema di concorso di reati puniti con pene omogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.
Secondo il ricorrente, però, tale principio è stato applicato in maniera erronea dal giudice, in quanto esso deve essere rapportato al trattamento sanzionatorio nella sua globalità. 1.2. LO SASSO Davide. 1.2.1. "Violazione dell'art. 606 lett.
b) c.p.p.: mancanza e/o insufficiente motivazione con riferimento all'individuazione del delitto di estorsione come violazione più grave - inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione all'art. 69 c.p.". Secondo il ricorrente il giudice ha individuato il reato più grave senza tenere conto del principio di diritto in forza del quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. Sostiene, dunque, che , una volta riconosciute siccome prevalenti sulle aggravanti contestate le circostanze attenuanti generiche concesse all'imputato, il giudice avrebbe dovuto considerare quale reato più grave quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e quindi avrebbe dovuto determinare la pena partendo da quella prevista per questo reato e non per quello previsto dall'art. 629, cod.pen.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che- ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Munteanu è inammissibile perché manifestamente infondato. La questione posta con il motivo in esame va risolta richiamando il consolidato principio secondo il quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 3 - , Sentenza n. 18099 del 15/11/2019 Ud., dep. 12/06/2020, Niang). Alla luce di tale principio di diritto risulta chiaro che il Giudice ha correttamente posto a base del calcolo una pena pecuniaria non inferiore al corrispondente minimo edittale del reato satellite che, oltre alla pena detentiva, contempla la pena pecuniaria della multa che va da un minimo di Euro 26.000,00 a un massimo di Euro 260.000,00, così facendo corretta applicazione dell'art. 81, cod.pen.
2. Parimenti inammissibile il ricorso di Lo Sasso, perché con esso si deduce un motivo non prospettabile in sede di legittimità in relazione a una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444. Cod.proc.pen. Va a tal riguardo ricordato che l'art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen. dispone che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Il caso prospettato dal ricorrente non rientra in nessuna di tale ipotesi, dovendosi ribadire che «l'erronea indicazione del reato base, individuato per la determinazione della pena su cui operare l'aumento per la continuazione, rileva, ai fini del sindacato di legittimità, solo nel caso in cui dall'errato recepimento dei termini dell'accordo sulla pena da applicare ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., derivi l'impossibilità di far coincidere la pena finale indicata con quella concordata dalle parti e non, invece, quando nessuna conseguenza vi sia rispetto alla pena finale oggetto dell'accordo. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il giudice, correttamente ratificando l'accordo tra le parti nella misura finale, aveva però erroneamente individuato quale reato-base quello di furto, punito meno gravemente rispetto a quello previsto dall'art. 73, comma quinto, ....y.)..)._ , d.P.R. n. 309 del 1990 - ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato per carenza di interesse)», (Sez. 3, Ordinanza n. 2207 -del 14/12/2011 Cc., dep. 19/01/2012, Morelli, Rv. 251898 - 01).
Tale condizione non si verifica nella fattispecie in esame, visto che il giudice ha esattamente recepito l'accordo delle parti.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/5/2021 Il Consigliere