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Sentenza — n. 28076/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28076/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28076/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E IN DIRITTO A seguito della trasmissione degli atti da parte della Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, è stato attivato il procedimento per la revoca della decisione adottata da questa Corte di cassazione in data 29/5/2018, con riferimento alla posizione del ricorrente FRATERRIGO Giuseppe, deceduto il 16/10/2017, in epoca anteriore a quella della pronuncia. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso del Fraterrigo che la sentenza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28076/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso del Fraterrigo che la sentenza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata.

Parole chiave

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rettificazione della decisione remissione della pena restituzione del termine risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale forza di cosa giudicata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRATERRIGO GIUSEPPE nato a CHIVASSO il 19/07/1973 avverso l'ordinanza del 29/05/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO A seguito della trasmissione degli atti da parte della Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, è stato attivato il procedimento per la revoca della decisione adottata da questa Corte di cassazione in data 29/5/2018, con riferimento alla posizione del ricorrente FRATERRIGO Giuseppe, deceduto il 16/10/2017, in epoca anteriore a quella della pronuncia. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso del Fraterrigo che la sentenza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata.

Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Rv. 246541; in termini Sez. 5, ord. n. 29494 del 7/5/2018, Rv. 273330). Revocata la sentenza di questa Corte n. 34032 del 29/5/2018, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello (Corte d'appello di Torino in data 11/5/2017 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione distaccata di Novi Ligure, ha condannato l'imputato alla pena di anni uno e C 500,00 di multa in ordine al delitto di ricettazione), in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza della Settima sezione penale di questa Corte n. 34032 del 29/5/2018 nei confronti di Fraterrigo Giuseppe e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 3747 dell'11/5/2017 per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 23/4/2021 Il Consigliere estensore idente Giovanni rvadoro O I