Sentenza — n. 28075/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il primo motivo deduce la violazione degli artt. 309 e 407 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 311 e 606 cod. proc. pen. La censura riguarda la mancata trasmissione al Tribunale del riesame esame - con conseguente sanzione di inefficacia della misura - degli atti relativi ai procedimenti RGNR n. 21321/14 e n. 15733/18 istituiti a carico di alcuni presunti componenti del Nuovo clan Partenio e riuniti dal P.M. a quello del presente procedimento (RGNR 21885/17) in violazione degli artt. 17 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 17 cod. proc. pen, art. 353 cod. pen; Sentenza — n. 28075/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla scelta della misura, il cui regime di rigore è anche conseguenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la circostanza che il ricorrente svolga attività lavorativa nell'ambito del settore delle aste immobiliari è stata non solo valutata dal Tribunale del riesame, ma logicamente ricondotta a presupposto del ritenuto pericolo di reiterazione in quanto nell'ambito della ricostruzione accusatoria tale attività costituisce l'antecedente fattuale da cui origina e trova occasione la reiterata condotta illecita contestata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE ARMANDO POMPEO nato a SANT'ANDREA DI CONZA il 25/01/1959 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato VILLANI ALBERICO difensore di fiducia di APRILE ARMANDO POMPEO insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Armando Pompeo Aprile ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 110, 353, 56-629, 629, 512-bis e 416 bis.1 cod. pen.
1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 309 e 407 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 311 e 606 cod. proc. pen. La censura riguarda la mancata trasmissione al Tribunale del riesame esame - con conseguente sanzione di inefficacia della misura - degli atti relativi ai procedimenti RGNR n. 21321/14 e n. 15733/18 istituiti a carico di alcuni presunti componenti del Nuovo clan Partenio e riuniti dal P.M. a quello del presente procedimento (RGNR 21885/17) in violazione degli artt. 17 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen.
Inoltre, il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati delle indagini preliminari relative al procedimento RGNR 21885/17, in quanto le proroghe delle indagini non erano intervenute puntualmente dopo l'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e successivamente sino all'apertura dell'altro procedimento penale RG 15733/18, in cui, al pari di quello attuale, era stata svolta attività di intercettazione telefonica, ambientale e telematica che il PM, a fini di utilizzabilità, aveva proceduto irritualmente a riunire, basandosi la misura quasi esclusivamente su materiale probatorio raccolto ad indagini scadute.
1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 1.1. A fronte del rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata che i due procedimenti connessi furono riuniti al presente e, dunque, unitariamente trasmessi dal PM sia al GIP che al Tribunale del riesame, competeva al ricorrente fornire alla Corte i relativi elementi dimostrativi, anche in via documentale, della mancanza di riunione, non essendo all'uopo sufficiente il mero generico richiamo all'assenza di specifici riferimenti all'indice degli atti sotto cui sarebbe rubricato il presente procedimento, peraltro non allegato al ricorso. 1.2. L'eccezione di inutilizzabilità è parimenti generica:
a) nella parte in cui la decisività degli elementi di prova inutilizzabili (per gran parte riferibili a quelli acquisiti nell'ambito del procedimento RGNR 15733/18, ma anche al precedente RGNR n. 21321/14) è riferita alla fonte di prova omettendosi di specificarne la relativa specifica pregnanza contenutistica;
b) in quanto non sono indicate le date dell'iscrizione delle notizie criminis attinenti ai procedimenti denunciati, dei nominativi degli indagati e delle successive proroghe di cui si assume la tardività;
c) poiché si omette l'indicazione dei reati oggetto dei differenti procedimenti penali che il PM avrebbe riunito, al fine di poterne apprezzare la denunciata identità. Inoltre, la censura appare tardiva, in quanto andava formulata su istanza di parte nella prima difesa utile al Tribunale del riesame dove invece, per quanto si ricava dall'ordinanza impugnata, non risulta essere stata espressamente sollevata (in termini, vedi Sez. 5, n. 40550 del 24/9/2019, Rv. 277345). Infine, va ribadito come rientrino nella nozione di gravi indizi di colpevolezza anche i dati derivanti da atti e documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione a fini cautelari di atti di procedimenti diversi richiesti dal pubblico ministero presso la direzione distrettuale antimafia ad altri uffici di procura perché funzionali alle indagini per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata - Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 278242).
2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 63, 192, 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 311 e 606 cod. proc. pen. La doglianza attiene all'utilizzabilità dei verbali delle sommarie informazioni delle persone offese e dei loro delegati che dovevano considerarsi sin dall'inizio indagati di concorso nella turbativa della libertà degli incanti, in relazione alle aste che erano state avviate sui loro patrimoni immobiliari posto che avevano cercato l'approccio con il ricorrente e con la coindagata Forte, al fine di alterare e turbare iI risultato di tali procedure concorrenziali promosse dai loro creditori.
2. Il motivo è generico in quanto l'eccezione è svolta con riferimento alla complessiva fonte di prova costituita dalle dichiarazioni delle presunte persone offese omettendosi di indicare quali tra queste si sarebbero trovate in detta condizione di indagate in relazione anche ai tempi in cui le denunzie sono state rilasciate e al momento in cui le captazioni che sorreggono probatoriamente l'ipotesi di cui all'art. 353 cod. pen. sono state acquisite. Questa Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui il divieto di utilizzazione "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di imputato indagato presuppone che a carico del soggetto interrogando sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni (Nella specie la Corte ha ritenuto generico il motivo privo dell'indicazione specifica degli elementi integranti un quadro indiziario atto a determinare l'attribuzione "ah origine" della qualità di indagato al dichiarante - Sez. 6, n. 32712 dell'11/4/2014, Rv. 259817).
Inoltre, sempre sul tema, si è precisato che la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga (nel caso di specie estorsione), prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (turbata libertà degli incanti), sicché le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia riferito circostanze anche auto-indizianti, sono pienamente utilizzabili "contra alios", né se ne può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini (Sez. 3, n. 15476 del 24/2/2004, Rv. 228546).
Infine, posto che gli elementi a carico del ricorrente sono costituiti anche dal contenuto delle intercettazioni e di s.i.t. di persone offese la cui posizione non emergeva ictu ocu/i come possibile concorrente nel reato, la censura risulta altresì generica poiché priva della necessaria prova di resistenza riguardo gli altri elementi a carico posti a fondamento della disposta cautela.
3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza di un gruppo associativo di stampo mafioso e del ruolo della relativa partecipazione da parte del ricorrente. In particolare, l'ordinanza impugnata non aveva verificato il momento dell'ingresso del ricorrente nel sodalizio criminale, nella sua effettiva compenetrazione e volontà di appartenervi, in assenza di qualsiasi forma di investitura o di formale coinvolgimento, dell'assenza in capo allo stesso della volontà e consapevolezza di farne parte, omettendo altresì di motivare in ordine alle conversazioni - il cui contenuto assolutamente equivoco viene passato in rassegna - dalle quali si desume il rifiuto del ricorrente a qualsiasi aggregazione con il Gualtieri, con conseguente insussistenza di una societas sceleris tra i soggetti incriminati non ricavabile dalle conversazioni intercettate tra il ricorrente e la coindagata Forre, dalle quali anzi emerge come l'indagato ne sia totalmente svincolato.
Difettava l'esistenza di un quadro indiziario di necessaria gravità in ordine tanto alla sussistenza di un'organizzazione camorristica costituita sulle ceneri del vecchio clan Genovese che poi avrebbe assunto il controllo dell'attività estorsiva svolta dal sodalizio nel settore delle aste, quanto all'appartenenza ad essa del ricorrente.Non appariva certa poi l'identificazione e la riconducibilità al ricorrente del contenuto dei colloqui oggetto di captazione da parte della polizia giudiziaria, non essendo stati indicati i criteri di attribuzione delle voci utilizzati dal tribunale.
3. Il motivo è manifestamente infondato. Quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso denominata Nuovo Clan Partenio, l'ordinanza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254233;
Sez. 2, n. 19435 del 31/3/2016, Rv. 266670). Nel caso in esame, infatti, il Tribunale del riesame, con congrua motivazione, ha sottolineato come la plurima commissione a livello concorsuale da parte del ricorrente delle numerose condotte estorsive e di illecita concorrenza ai danni dei debitori esecutati o di coloro che prendevano parte alle aste, costituisca l'epilogo di un accordo stipulato, unitamente ai suoi due "soci" Forte Livia ed Forte Modestino (detti il "Trio"), con l'organizzazione criminale denominata Nuovo Clan Partenio, volto a gestire la spartizione dei ricavi legati alle aste giudiziarie di competenza del Tribunale di Avellino, di cui parte dei proventi andava a rimpinguare le casse del sodalizio di stampo mafioso sulla scorta di percentuali prefissate a seconda di chi avesse messo per primo gli occhi sulla relativa pratica.
L'unione di precise sinergie, la condivisione dei guadagni illecitamente ottenuti, la stabile "copertura" della cosca all'azione del ricorrente e dei complici, financo realizzatasi con un "diretto intervento" allorché era necessario rafforzare l'azione estorsiva o l'illecita concorrenza, costituiscono precisi indici, sul piano della gravità indiziaria, di compartecipazione del ricorrente e dei suoi parenti al consesso organizzato denominato Nuovo Clan Partenio. E' proprio sulla scorta di tale stabile accordo, infatti, che il settore delle aste immobiliari diveniva una sorta di "ramo d'azienda" tra le attività illecite proprie del consesso di stampo mafioso.
L'ordinanza impugnata ha quindi anche su tale aspetto fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità, secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009).
Anche riguardo alla natura "mafiosa" del Nuovo Clan Partenio l'ordinanza impugnata si sottrae al denunziato vizio di motivazione, in quanto il Tribunale del riesame, mediante il riferimento a fonti di prova asseverate anche dai relativi titoli cautelari emessi, ha dato atto di come l'associazione contestata nel presente procedimento si ponga, in linea di continuità, con il vecchio clan, nell'ambito di una medesima insistenza territoriale e riproduzione di analoghe attività illecite - alle quali si aggiungeva quella relativa al settore delle aste giudiziarie in cui erano già coinvolti il ricorrente, Forte Livia e Forte Modestino - che vedono anche come protagonisti gli stessi soggetti che facevano parte del primitivo consesso ovvero ad esso contigui.
Infine, quanto all'attribuzione al ricorrente dei colloqui captati, l'eccezione risulta generica e non sollevata in sede di riesame, considerato che l'ordinanza impugnata nel riepilogo dei motivi omette di dare atto della relativa doglianza, né al ricorso è allegato lo stralcio sul punto della richiesta di riesame. Inoltre, dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge come alcune delle captazioni ambientali siano state effettuate nell'autovettura del ricorrente. Inoltre, ulteriori elementi di certa identificazione dell'indagato, unitamente ai due correi Forte Livia e Forte Modestino, risultano tratti dall'esito degli accertamenti svolti presso la camera di commercio e, in particolare, mediante la visura camerale della OK IMMOBILIARE che dava atto dell'esistenza del rapporto societario tra i tre coindagati, accertamento posto a base delle successive attività di captazione.
Infine, si è anche evidenziato il contenuto accusatorio delle dichiarazioni delle p.o. le quali hanno riferito di avere versato delle somme di denaro al ricorrente e, in particolare, della Cerullo Maria Cristina, la cui vicenda - che vede direttamente coinvolto l'indagato - ha trovato conferma nelle stesse conversazioni ambientali captate nell'auto del ricorrente.
4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati fine in materia di estorsione, non essendo ravvisabile alcuna coartazione della volontà delle persone offese, né alcuna minaccia nei confronti delle stesse. Era solo una petizione di principio quella secondo cui il ricorrente, con gli indagati Forte Livia e Forte Modestino, avrebbero potuto imporre la mancata partecipazione di terzi alle aste tenute presso il tribunale, non essendo emerso alcun elemento probatorio in tal senso dimostrativo della circostanza che le procedure fossero state pilotate dall'indagato e che qualcuno direttamente interessato non vi abbia potuto partecipare perché impedito di farlo dall'indagato ovvero ne sia stato minacciato al fine di turbare il regolare svolgimento della gara.
Non decisive erano al riguardo le conversazioni telefoniche e ambientali che il Tribunale del riesame aveva passato in rassegna e che vengono censurate. Semmai poteva configurarsi nel comportamento dell'indagato - in tale direzione deponevano le intercettazioni telefoniche - una condotta qualificabile nell'ambito del tentativo di truffa o della truffa consumata, essendo state richieste e corrisposte somme per consentire l'obiettivo di acquisto dell'immobile da parte del debitore, senza però che il ricorrente o altri con lui avessero effettivamente la disponibilità di tale risultato che sfuggiva completamente al suo controllo e alla sua attività.
Mancava nella condotta dell'indagato il proposito di conseguire un ingiusto profitto e la coartazione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo potendo i debitori partecipare all'asta liberamente insieme ad altri potenziali acquirenti.
4. Il motivo è manifestamente infondato. Corretta risulta la sussumibilità dei delitti fine nell'alveo della fattispecie estorsìva, in quanto la prospettazione rivolta ai debitori esecutati di perdere il bene all'asta - alla quale doveva seguire il versamento di una somma non dovuta - è elemento idoneo ad asseverare la illecita costrizione tipica del delitto estorsivo, in quanto il debitore, subendo gli effetti della minaccia della prosecuzione della procedura esecutiva con perdita definitiva del bene, è coartato al versamento di una somma non dovuta (in termini vedi Sez. 2, 11979 del 2017, Rv. 269559).
Valenza di merito rivestono, invece, le doglianze sollevate sotto il profilo del vizio di motivazione con riferimento ai diversi episodi contestati sulle aste di cui all'imputazione, in quanto volte a prospettare una differente ricostruzione dei fatti e dei colloqui captati, preclusa in questa sede, a fronte, invece, dell'indicazione di idonei elementi probatori - in primis il contenuto delle dichiarazioni delle pp.00., tra le quali, emblematiche in punto di esercitata violenza, sono quella della Cerullo e della presenza del Dello Russo Carlo ad un'asta a cui avevano partecipato i Forte/Aprile e che era intervenuto per intimorire una terza persona che aveva deciso di partecipare, confortate da quanto emerso dalle intercettazioni e dal quadro ambientale ricostruito dal giudice del riesame in ordine allo svolgimento delle procedure di esecuzione immobiliare in quel di Avellino - che danno conto dell'esistenza, sul piano della gravità indiziaria, dell'esistenza di un modus operandi di carattere collaudato e consolidato che rendeva inquinate le relative procedure a cagione del possibile intervento degli indagati, pienamente idoneo a determinare l'esito dell'incanto (facendo andare deserta l'asta), con il supporto della cosca alleata di riferimento che ne traeva vantaggio.
L'ordinanza impugnata, pertanto, mediante una lettura unitaria dei vari episodi criminosi è pervenuta ad un risultato coerente con la premessa di fatto in cui tali condotte si inseriscono e risultano programmate, stante l'esistenza di un nesso strumentale e teleologico che univa le plurime violazioni di legge poste in essere dal ricorrente e dai complici, la cui parcellizzazione, se certamente è legittima in un'ottica difensiva, non ne elide la complessiva pregnanza indiziaria. Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. (Sez. 1, n. 30415 del 25/9/2020, Rv. 279789).
5. Con il quinto motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale. Gli episodi citati dal tribunale a conforto della sussistenza della circostanza non ne erano sufficientemente dimostrativi in quanto privi di alcuna diretta intimidazione su debitori e non risultava dimostrata l'agevolazione di una struttura associativa di tipo camorristico.
5. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la circostanza aggravante speciale rinviene congrua motivazione nell'ordinanza impugnata. L'esistenza di un pactum sceleris di carattere sinergico intervenuto con la cosca di stampo camorristico dà, infatti, ragionevolmente conto della consapevolezza dei correi di agevolare l'attività del Nuovo Clan Partenio, il quale, dall'attività illecita, beneficiava in termini percentuali sul piano della resa economica. E tanto a prescindere dall'ulteriore riferimento ad episodi di chiara intimidazione, quali quelli relativi alla Cerullo e al Dello Russo, indicati dal Tribunale del riesame ad ulteriore supporto della consapevolezza di agire a vantaggio di soggetti legati alla criminalità organizzata, stante la diretta partecipazione del Galdieri a tali atti di minaccia e violenza, ovvero della presenza del Dello Russo Carlo ad un'asta a cui avevano partecipato i Forte/Aprile, al fine di intimorire una terza persona che aveva deciso di partecipare.
6. Con l'ultimo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari. In particolare, difettava l'inquinamento probatorio ravvisato nel pericolo per le persone offese di essere minacciate al fine di ritrattazione ed il pericolo di recidiva, tenuto conto dell'episodicità del fatto contestato e della sostanziale incensuratezza del ricorrente; inoltre, dopo l'apertura delle indagini nessun'altra minaccia o atto intimidatorio era stato compiuto, e ciò anche in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata. Peraltro, la valutazione sul quadro cautelare scontava l'errata valutazione operata dal Tribunale del riesame con riguardo al ruolo svolto dall'indagato nella vicenda illecita ed alla sua personalità, stante anche la concreta dedizione ad un'occupazione lavorativa lecita nel settore dell'agenzia immobiliari.
6. Il motivo è manifestamente infondato. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, non affatto illogico è averlo ravvisato nell'esigenza di preservare la genuinità delle diverse fonti di prova dichiarative, in ragione del contesto ambientale e di criminalità organizzato in cui si inseriscono le molteplici condotte estorsive. Quanto al pericolo di recidiva, l'ordinanza impugnata ha evidenziato - quali indici di carattere pertinente in relazione al pericolo evocato - tanto l'esistenza di precedenti penali annoverati dal ricorrente per violazione delle misure di prevenzione, che danno anche atto di un connotato soggettivo di pericolosità sociale, quanto del ruolo di primo piano assunto nell'ambito del consesso organizzato unitariamente considerato.
Quanto alla scelta della misura, il cui regime di rigore è anche conseguenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la circostanza che il ricorrente svolga attività lavorativa nell'ambito del settore delle aste immobiliari è stata non solo valutata dal Tribunale del riesame, ma logicamente ricondotta a presupposto del ritenuto pericolo di reiterazione in quanto nell'ambito della ricostruzione accusatoria tale attività costituisce l'antecedente fattuale da cui origina e trova occasione la reiterata condotta illecita contestata.
7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende in ragione die profili di inammissibilità rilevati.8. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm