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Sentenza — n. 28073/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28073/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28073/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa, in data 5 novembre 2020, dal Tribunale di Reggio Emilia, con la quale veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per insufficienza dell'avviso ex art. 552, lett. f), cod. proc. pen. reso all'imputato di accedere al rito abbreviato. Ne deduce l'abnormità.

Regesto Legislator

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art. 560 c.p; Sentenza — n. 28073/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In realtà, lo stesso ricorrente ammette che, sebbene il decreto di citazione diretta notificato all'indagato indicasse espressamente all'imputato l'avviso di poter richiedere il giudizio abbreviato, specificava - "per mero errore materiale tra parentesi, accanto all'espressione «giudizio abbreviato», l'art. 560 c.p.p., abrogato e l'indicazione di esercitare tale facoltà mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero, piuttosto che "prima dell'apertura del dibattimento ai sensi degli artt. 438, 444 c.p.p., come indicato dalla lett.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro inosservanza del termine perentorio durata ragionevole del procedimento termini di ricorso procedura abbreviata

Disposizioni normative citate

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art. 560 c.p
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOEMILIA nel procedimento a carico di: FERRARI FEDERICO nato a REGGIO EMILIA il 31/08/1951 inoltre: FICARELLI ANTONELLA INCERTI DETTA SONCINI ITALA avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa, in data 5 novembre 2020, dal Tribunale di Reggio Emilia, con la quale veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per insufficienza dell'avviso ex art. 552, lett. f), cod. proc. pen. reso all'imputato di accedere al rito abbreviato. Ne deduce l'abnormità.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 21 marzo 2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Il difensore dell'imputato, con memoria in data 16/4/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo (l'ordinanza impugnata è stata pronunciata all'udienza del 5 novembre 2020, mentre il ricorso della Procura reggiana riporta la data del 23 novembre 2020: lo stesso, pertanto, appare tardivo, non risultando rispettato il termine di quindici giorni per l'impugnazione) e/o in quanto manifestamente infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il Collegio, facendo proprie le considerazioni espresse dal P.G., ritiene che il ricorso sia inammissibile. Il P.M. ricorrente ravvisa l'esistenza dell'abnormità dell'atto - quale presupposto della presente impugnazione - nella "singolarità e stranezza del provvedimento, che, seppur astrattamente previsto nell'ordinamento processuale, appare essere stato adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste per legge, determinando un'indebita regressione del procedimento e facendo ricadere sull'ufficio del pubblico ministero un incombente già adempiuto correttamente".

In realtà, lo stesso ricorrente ammette che, sebbene il decreto di citazione diretta notificato all'indagato indicasse espressamente all'imputato l'avviso di poter richiedere il giudizio abbreviato, specificava - "per mero errore materiale tra parentesi, accanto all'espressione «giudizio abbreviato», l'art. 560 c.p.p., abrogato e l'indicazione di esercitare tale facoltà mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero, piuttosto che "prima dell'apertura del dibattimento ai sensi degli artt. 438, 444 c.p.p., come indicato dalla lett.

f) dell'art. 552, c.p.p.", errori, questi che - secondo il P.M. ricorrente - "non hanno inficiato in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato né hanno determinato una decadenza con conseguente pregiudizio per l'imputato e che, soprattutto, e per quanto attiene alle modalità pratiche di esercizio della facoltà di adire ad un rito alternativo, non rientrerebbero nemmeno nel contenuto dell'avviso richiesto dall' art. 552, lett.

f) c.p.p.". Tuttavia, proprio sulla scorta delle argomentazioni che precedono, ritiene il Collegio che vada esclusa qualsivoglia abnormità dell'ordinanza impugnata. Se quest'ultima ha infatti rilevato alcuni indubbi errori dell'avviso posto in calce al decreto di citazione, tanto basta ad escludere, per ciò stesso - già sotto un profilo logico - la natura di atto abnorme del provvedimento 'correttivo' adottato dal Tribunale. Tale non può essere, evidentemente, il provvedimento che rivela l'erronea presenza dell'indicazione di una disposizione abrogata e l'impropria (ed errata) indicazione del luogo di deposito dell'istanza di rito speciale.

Il fatto che poi tali errori del modulo fossero o meno tali da pregiudicare in concreto l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato o sufficienti ad innestare dubbi sulle sue facoltà è profilo che non ridonda in punto di abnormità dell'atto in questione. Il provvedimento emanato, infatti, non solo non risulta 'avulso dall'intero ordinamento processuale', ma è atto proprio della funzione dell'organo che lo ha emesso (rientrando nell'ambito dei poteri di controllo del giudice circa le garanzie, anche formali, dell'imputato) ed in nessun caso può considerarsi affetto da 'singolarità e stranezza', considerato che tale non può mai essere un atto processuale tipico che correttamente rilevi ed emendi l'errore, anche materiale, di altro organo della giurisdizione.

Non senza considerare che nessuna stasi processuale l'atto in questione ha determinato, posto che il pubblico ministero, per la ripresa dell'ter processuale, non sarà certo tenuto all'adozione di alcun atto extra ordinem (come solitamente è dato riscontrare per riabilitare gli effetti di una abnormità), ma semplicemente a riennettere il decreto di citazione e l'avviso che lo accompagna emendato dagli erronei riferimenti a disposizioni non più esistenti (in termini, sull'esclusione dell'abnormità in caso di erronea declaratoria di una causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, vedi Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, dep. 2017, Rv. 269103).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 23/4/202