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Sentenza — n. 28072/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28072/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28072/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente sul ricorso ricorso proposto da: ADELIZZI GIUSEPPE nato a EBOLI il 19/09/1966 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/5~e le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE e-'317-9 /24 S,2,LO udito il difensore e.-1

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc. pen; Sentenza — n. 28072/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie tempestività dell'inoltro rinvio del dibattimento domanda d'asilo tardiva eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc. pen
All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.
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Testo completo

la seguente sul ricorso ricorso proposto da: ADELIZZI GIUSEPPE nato a EBOLI il 19/09/1966 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/5~e le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE e-'317-9 /24 S,2,LO udito il difensore e.-1

RITENUTO IN FATTO

ADELIZZI Giuseppe ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che il 24.9.2020 ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lagonegro che il 27.8.2020 gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per concorso in rapina aggravata e resistenza. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. E' lo stesso ricorrente che afferma di avere avuto la notifica del provvedimento del Tribunale del riesame il 15.12.2020. Da detta data decorrono i termini di 10 giorni per depositare il ricorso per Cassazione.

Ricorso che come affermato anche dalle Sez.0 di questa Corte (sentenza n.1626de1 2021 Rv 280167) deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione. Le Sezioni Unite hanno altresì affermato che è a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, è escluso che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. Premesso che la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo deve rilevarsi che il ricorso, datato 26.12.2020, è stato presentato il 28.12.2020 (e quindi l'ultimo giorno del termine di 10 giorni perché il 27 dicembre era domenica) presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ma è pervenuto solo il 12 gennaio 2021 (evidente è l'errore materiale nell'indicazione nel timbro 12.1.2020) e quindi oltre il termine presso il Tribunale di Potenza, competente a riceverlo.

All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14.4.2021 Il Consigliere estensore Il Preside Giovanna VERGA Geppino eQ