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Sentenza — n. 28070/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28070/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28070/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorre avverso l'ordinanza in data 29/10/2020 del Tribunale di Reggio Emilia che ha accolto l'appello proposto da Poropat Eric avverso l'ordinanza in data 28/7/2020 del G.i.p. dello stesso tribunale, che rigettava l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta per il reato di truffa. Più in particolare, il Tribunale -fermi restando i gravi indizi di colpevolezza- ha ritenuto che non fosse configurabile l'aggravante di cui agli artt. 61, n. 5, cod.pen. e 640, comma secondo, n. 2-bis, cod.pen., con la conseguente caducazione della misura cautelare per il venir meno dei presupposti richiesti dall'art. 280, cod.proc.pen:

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Sentenza — n. 28070/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al cont-empo, i giudici del merito hanno altresì rilevato come la vendita on line non fosse stata strumentalizzata al fine di schermare l'identità dell'indagato, che era stata esposta sul sito, dove venivano indicate le vere generalità di Poropak. L'ordinanza impugnata si mostra, dunque, conforme ai principi di diritto Ci itiZZEIZ enunciati in materia, in quanto la vendita on line non è stata strumento volto a impedire la reale esistenza del bene posto in vendita né a camuffare le generalità del venditore, con la conseguenza che non può ritenersi configurata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod.pen., richiamata dall'art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod.pen.,.

Parole chiave

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commercio elettronico contratto a distanza perseguimento penale per truffa identità elettronica difesa contro le pratiche commerciali illecite usurpazione d'identità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: POROPAT ERIK nato a ARZIGNANO il 03/11/1994 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorre avverso l'ordinanza in data 29/10/2020 del Tribunale di Reggio Emilia che ha accolto l'appello proposto da Poropat Eric avverso l'ordinanza in data 28/7/2020 del G.i.p. dello stesso tribunale, che rigettava l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta per il reato di truffa. Più in particolare, il Tribunale -fermi restando i gravi indizi di colpevolezza- ha ritenuto che non fosse configurabile l'aggravante di cui agli artt. 61, n. 5, cod.pen. e 640, comma secondo, n. 2-bis, cod.pen., con la conseguente caducazione della misura cautelare per il venir meno dei presupposti richiesti dall'art. 280, cod.proc.pen:

Il Pubblico ministero deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod.pen. (richiamato dall'art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod.pen.). Il ricorrente premette in fatto che la truffa è stata realizzata attraverso la vendita on line di un'autovettura, acquistata da un cittadino olandese, residente nel suo Paese di origine. Il Pubblico ministero denuncia la violazione del costante principio di diritto rimarcato dalla Corte di cassazione che, in ipotesi di truffa contrattuale realizzata on line deve ritenersi configurata l'aggravante della minorata difesa, in quanto il tribunale non considera che l'indagato, approfittando della distanza, ha schermato la sua identità.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata quindi letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Al fine della migliore intellegibilità della questione va riassunto il fatto, la cui ricostruzione è pacifica in atti. Poropat e Hudorovic promuovevano sul sito internet on line www.autoscout24.it la vendita di un'automobile (una Toyota Yaris con tg. FP826PD), da loro effettivamente posseduta presso la concessionaria appositamente allestita per la perpetrazione delle truffe. Alla proposta di vendita rispondeva il cittadino olandese Karabag Emrah, che stipulava un contratto a distanza, seguita dal pagamento del prezzo (mediante bonifico su conto corrente intestato all'imputato), ma non dalla consegna del bene.

Va precisato che l'autovettura, comunque, era effettivamente visionabile presso la concessionaria, dove era esposta (sia pure sempre con la finalità truffaldina) e dove -in effetti- veniva visionata da altri soggetti interessati all'acquisto. 1.2. Così riassunto il fatto, il tribunale, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in materia, ha escluso la configurabilità dell'aggravante sulla base della seguente motivazione: «[Karabag n.d.e.] dopo avere effettuato alcune verifiche circa la serietà dell'offerta, non ha ritenuto di effettuare il viaggio in Italia per visionare il veicolo prima di procedere all'acquisto, né dalla lettura della querela si evince che questa decisione sia stata in qualche modo indotta dai sedicenti venditori, tanto è vero che l'auto posta in vendita sul sito era effettivamente esistente, ed- anche a disposizione degli interessati nel capannone adibito a provvisorio salone espositivo, preso in locazione dagli indagati in Trezzano sul Naviglio.

Ma v'è di più: Poropat si è presentato ai potenziali acquirenti con le proprie effettive generalità, addirittura utilizzando una ditta individuale che porta il suo nome, e fornendo l'IBAN di un conto a lui intestato, non celando in alcun modo la propria identità. Ben avrebbe potuto l'acquirente olandese venire in Italia a visionare il veicolo come le altre persone offese, e come le altre sarebbe stato presumibilmente ugualmente truffato, con le medesime modalità, non ricevendo nel giorno pattuito per la consegna il mezzo già in precedenza pagato». 1.3.

Ebbene, la Corte di cassazione ha spiegato che «sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta». (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi Rv. 269893 - 01).

Con riguardo al principio di diritto così enunciato è stato chiarito e puntualizzato che esso «non comporta affatto la generalizzazione della ricorrenza dell'aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale sì finirebbe, in realtà, per attribuire carattere "circostanziato" ad una delle possibili modalità della condotta di truffa; si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l'autore", Sez. 2, Sentenza n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 - 01). 1.4.

L'ordinanza impugnata ha dimostrato di prestare attenzione ai parametri indicati in materia dalla Corte di cassazione e -sulla base di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria- ha ritenuto che nel caso concreto la vendita on line non avesse prodotto alcun vantaggio a Poropat, A tal proposito, infatti, il tribunale ha osservato e rilevato che l'indagato non ha strumentalizzato la proposta di vendita on line al fine di nascondere la verifica del bene, visto che l'autovettura era stata realmente ed effettivamente messa a disposizione dei potenziali acquirenti presso la concessionaria dove, di fatto, altri soggetti si erano recati -per visionarla.

Al cont-empo, i giudici del merito hanno altresì rilevato come la vendita on line non fosse stata strumentalizzata al fine di schermare l'identità dell'indagato, che era stata esposta sul sito, dove venivano indicate le vere generalità di Poropak. L'ordinanza impugnata si mostra, dunque, conforme ai principi di diritto Ci itiZZEIZ enunciati in materia, in quanto la vendita on line non è stata strumento volto a impedire la reale esistenza del bene posto in vendita né a camuffare le generalità del venditore, con la conseguenza che non può ritenersi configurata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod.pen., richiamata dall'art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod.pen.,.

Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 8/4/202