Sentenza — n. 28069/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASaracino Amedeo ricorre avverso l'ordinanza in data 26/11/2020 del Tribunale di Salerno che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso tribunale che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia, truffa ai danni della Banca di Sassari e riciclaggio. Il Tribunale ha precisato che Saracino risulta indagato anche per molteplici truffe per le quali, però, non è stato emesso il titolo cautelare in esame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28069/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto tale profilo si osserva che nel 2017 Saracino veniva trasferito presso altre filiali, sempre con ruoli di direttore, senza che si verificassero più "anomalie della specie", così che "per ben tre anni successivi agli episodi in contestazione, l'operato del §aracino è stato immacolato, privo di richiami o sanzioni da parte della banca, continuando a svolgere le stesse mansioni che ha sempre svolto, pertanto, di contatto diretto con il credito. Tanto fa osservare come vi sia un'interruzione della condotta criminosa, sin dal luglio 2017, mentre il tribunale motiva sul punto con mere clausole di stile, facendo esclusivo riferimento soltanto alla gravità dei fatti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARACINO AMEDEO nato a FIRENZE il 06/03/1974 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Saracino Amedeo ricorre avverso l'ordinanza in data 26/11/2020 del Tribunale di Salerno che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso tribunale che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia, truffa ai danni della Banca di Sassari e riciclaggio. Il Tribunale ha precisato che Saracino risulta indagato anche per molteplici truffe per le quali, però, non è stato emesso il titolo cautelare in esame.
Deduce:/c),/•_3.. , 1.1. Vizio di motivazione in riferimento alle regole che sovraintendono l'attività di mediazione creditizia, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza e in relazione alle dichiarazioni rese dal co-indagato Nappo Francesco. In relazione alle regole bancarie, il ricorrente evidenzia come il tema della loro violazione debba considerarsi superato dall'ordinanza del G.i.p. in data 20.11.2010 che, in esito all'interrogatorio di garanzia e in ragione della documentazione prodotta, ha ritenuto l'insussistenza di tale violazione.
Da qui l'illogicità e contraddittorietà della motivazione del Tribunale che, invece, ha ritenuto la suddetta violazione. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le circolari bancarie dal cui contenuto è possibile evincere che Saracino ha operato nel pieno rispetto dell'iter lavorativo previsto in relazione al prodotto Bstore, così come creato dalla Banca Bper e dalla Banca di Sassari. Vengono altresì illustrati e contestualizzati i c.d. "aggiustamenti" disposti dalla BSS dopo l'ispezione effettuata all'indomani degli accadimenti oggetto dell'odierno esame.
Il ricorrente sviluppa ulteriori argomenti per dimostrare come la condotta di Saracino non fosse connotata da dolo. Sotto tale profilo vengono richiamati, illustrati e compendiate le dichiarazioni del dott. Galliano (funzionario dell'ispettorato bancario), le dichiarazioni del co- indagato Nappo Francesco, le dichiarazioni di Del Grosso Michele. L'assenza di dolo viene sostenuto con particolare riguardo al finanziamento concesso a Crisci Luca. 1.2. Vizio di motivazione per inosservanza dell'art. 274, lett. c), c.p.p. in relazione all'illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza di un pericolo concreto e attuale.
Sotto tale profilo si osserva che nel 2017 Saracino veniva trasferito presso altre filiali, sempre con ruoli di direttore, senza che si verificassero più "anomalie della specie", così che "per ben tre anni successivi agli episodi in contestazione, l'operato del §aracino è stato immacolato, privo di richiami o sanzioni da parte della banca, continuando a svolgere le stesse mansioni che ha sempre svolto, pertanto, di contatto diretto con il credito. Tanto fa osservare come vi sia un'interruzione della condotta criminosa, sin dal luglio 2017, mentre il tribunale motiva sul punto con mere clausole di stile, facendo esclusivo riferimento soltanto alla gravità dei fatti.
2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso (con requisitoria scritta).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi esposti con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili perché propongono questioni di merito la cui valutazione è preclusa alla Corte di cassazione. 1.1. Il tribunale ha dato risposta alle questioni poste con l'istanza di riesame -del tutto sovrapponibili a quelle contenute nell'odierno ricorso- descrivendo la struttura dell'associazione e illustrandone le modalità operative. Ha, quindi, ricavato la partecipazione di Saracino all'associazione ponendo l'accento sulla radicale violazione delle regole del settore dell'intermediazione creditizia in questione, alla luce delle norme contenute nelle varie circolari del Gruppo BPER n. 327 del 7/10/2016, n. 235 del 11/7/2016, n. 395 del 9/12/2016, n. 255 del 29/7/2016, n. 270 del 9/8/2016, n. 132 del 19/5/2017) e delle clausole contenute nella "Convenzione per la distribuzione dei prestiti personali" stipulata tra la Banca di Sassari (BSS) e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), con particolare riferimento all'art. 4 di tale convenzione.
A ulteriore supporto delle argomentazioni spese circa la violazione delle regole sottese all'attività di finanziamento, il Tribunale ha altresì messo in rilievo le contestazioni e le sanzioni disciplinari subite da Saracino, proprio in ragione del mancato rispetto dei protocolli in questione. I giudici del merito hanno altresì valorizzato le dichiarazioni rese da Procida Antonio, Candela Amalia e da Nappo Francesco, oltre che la documentazione relativa ai finanziamenti incriminati. A fronte di una motivazione che non può definirsi mancante, né manifestamente illogica, né contraddittoria, il ricorso non eleva censure capaci di evidenziare violazioni di legge o mancanze argonnentative dell'ordinanza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del tribunale, che ha rigettato l'istanza di riesame sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo a tutte le questioni esaminate.
Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali è stato precisato che « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178)..)()Jn)n \,,, Da ciò l'inammissibilità del ricorso relativamente ai gravi indizi di colpevolezza.
2. Con riguardo al profilo delle esigenze cautelari, invece, si perviene a un giudizio di fondatezza dei motivi. 2.1. E' pacifico e non contestato che non risultano più condotte delittuose a carico di Saracino sin dal 2017 e che lo stesso sin da quell'epoca svolge -sia pure in filiali non interessate dall'indagine- il ruolo di direttore di filiale. Sulla base di ciò, la difesa ha osservato che la sensibile cesura temporale intercorsa dalle condotte delittuose elide il requisito della concretezza e attualità, in ragione dell'assenza di condotte delittuose per (oltre) un triennio, accompagnata dalla totale assenza di rilievi, richiami o sanzioni disciplinari, che dimostra la correttezza dell'operare di Saracino. 2.2.
Il tribunale supera tale dato oggettivo e pacifico osservando che «la mancanza di ulteriori condotte delinquenziali in contestazione è connessa, non già all'interruzione dell'attività criminosa, ma all'interruzione delle indagini». Deve rilevarsi come una motivazione siffatta sia autoreferenziale e apoditticamente assertiva, in quanto supera le emergenze procedimentali favorevoli all'indagato -connotate di oggettività e pacificamente riconosciute dallo stesso giudicante- con una considerazione eminentemente soggettiva, priva di ancoraggi a massime di esperienza ovvero a dati fattuali empiricamente verificabili.
Va, dunque, ricordato che «è affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all' "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica», (Sez. 6, Sentenza n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 18118 del 11/02/2014. Marturana, Rv. 261992 - 01). Tanto ancor di più in presenza di un dato significativamente a favore del corretto operare di Saracino nel triennio, costituito dall'assenza di rilievi disciplinari. Tale significatività emerge in ragione della lettura a contrario della motivazione del tribunale, nella parte in cui valorizza i rilievi disciplinari subiti dall'indagato al fine di ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ragioni di coerenza logica della motivazione importa che il Tribunale non possa trascurare di confrontarsi con il dato in questione.
3. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame in relazione alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
- Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 7 apri