Sentenza — n. 28068/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIsola Antonio ricorre avverso l'ordinanza in data 30/11/2020 del Tribunale di Roma che ha rigettato l'istanza di riesame avanzata avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione a una pluralità di fatti che il G.i.p. aveva qualificato ai sensi dell'art. 629, cod.pen., mentre il Tribunale li ha riqualificati ai sensi dell'art. 640, cod.pen. aggravati dal fatto di avere ingenerato nella persona offesa un pericolo immaginario e per avere provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 275 c.p, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 28068/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si sostiene che non appare adeguatamente argomentata, alla luce dei criteri di cui all'art. 275 c.p.p. la conferma degli arresti domiciliari, ancor di più a fronte della riqualificazione dei fatti in contestazione, in quanto dal testo del provvedimento impugnato non appare dimostrata la sussistenza di una ri-valutazione del grado delle esigenze cautelari alla luce della modifica del quadro fattuale originario, rispetto al quale sono state escluse condotte estorsive. Si denuncia l'omessa motivazione con riguardo al criterio della proporzionalità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISOLA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 01/05/1969 avverso l'ordinanza del 16/11/2020 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inannmissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Isola Antonio ricorre avverso l'ordinanza in data 30/11/2020 del Tribunale di Roma che ha rigettato l'istanza di riesame avanzata avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione a una pluralità di fatti che il G.i.p. aveva qualificato ai sensi dell'art. 629, cod.pen., mentre il Tribunale li ha riqualificati ai sensi dell'art. 640, cod.pen. aggravati dal fatto di avere ingenerato nella persona offesa un pericolo immaginario e per avere provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Deduce:1.2., il primo motivo:il ricorrente sostiene che il Tribunale -con motivazione apparente, tautologica e a tratti inesistente- ha omesso ogni riferimento- al fatto di reato meno grave, sottraendosi al raffronto con quanto addotto dalla difesa sul punto e non rispettando i criteri di giudizio richiesti in relazione alle esigenze cautelari. Si denuncia altresì il vizio di omessa motivazione, in quanto il tribunale ha fatto integrale rinvio all'ordinanza del G.i.p., travisando gli atti e in particolare gli argomenti difensivi, con riferimento ai presupposti legittimanti la misura cautelare.
A sostegno dell'assunto vengono illustrati gli argomenti spesi dalla difesa in sede di riesame e la motivazione del tribunale, al fine di evidenziare come le argomentazioni difensive non siano state affrontate e superate con il provvedimento impugnato. Si denuncia, altresì, la violazione di legge nella parte in cui il tribunale ritiene la sussistenza del pericolo di recidiva, facendo riferimento a generiche e non meglio indicate dinamiche illecite, nei confronti di vittime non meglio individuate. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Con il secondo motivo si sostiene che non appare adeguatamente argomentata, alla luce dei criteri di cui all'art. 275 c.p.p. la conferma degli arresti domiciliari, ancor di più a fronte della riqualificazione dei fatti in contestazione, in quanto dal testo del provvedimento impugnato non appare dimostrata la sussistenza di una ri-valutazione del grado delle esigenze cautelari alla luce della modifica del quadro fattuale originario, rispetto al quale sono state escluse condotte estorsive. Si denuncia l'omessa motivazione con riguardo al criterio della proporzionalità.
2. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. E' stata, quindi, letta la requisitoria del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Va premesso come i motivi di ricorso si rivolgano al solo profilo delle esigenze cautelari. A tal riguardo il tribunale ha giustificato la sussistenza di esigenze cautelari e la scelta della misura, facendo propri i rilievi del G.i.p. e osservando che «le kA. \ condotte, caratterizzate da spregiudicatezza ed abilità manipolatoria, sono davvero di allarmante gravità, ove si consideri che provengono da un soggetto appartenente alle Forze Armate, per giunta con delicati incarichi, che non esita per profitto a fingere di ordire trame volte ad influire sui procedimenti in corso o di rivelare informazioni destinate a rimanere segrete apprese grazie al suo ruolo; i fatti si sono dipanati per un consistente arco temporale ed erano sostanzialmente in corso al momento dell'esecuzione della misura, né il loro disvelamento o il sequestro delle postepay relative al D'Argenio sono in grado di evitare che Isola possa scaltramente riprodurre analoghe illecite dinamiche nei confronti di altre "vittime".
Attese le suddette esigenze cautelari, misure non comportanti una limitazione coatta di movimenti e contatti non appaiono adeguati attesi i tratti di assoluta inaffidabilità emersi nella personalità di Isola".
2. A fronte di una motivazione siffatta, il ricorso oppone motivi che non sono mai volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argonnentative e manifeste illogicità dell'ordinanza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del tribunale, che ha rigettato la richiesta di riesame sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo a tutte le questioni esaminate.
Invero, una tale motivazione in punto di esigenze cautelari, oltre a mostrare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, fa emergere come il ricorso si sostanzi nella generica prospettazione di una valutazione di merito alternativa a quella del Tribunale, fondata sulla valorizzazione di elementi che sono stati evidentemente ritenuti recessivi rispetto a quelli presi in considerazione, ove si consideri che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.
Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti. costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).
3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 ..AOLl\J\ giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro-duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2021 Il Consigliere estens