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Sentenza — n. 28067/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28067/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28067/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 e seguenti cod. proc. pen. e 633 e 639 bis cod. pen. per insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Nel primo motivo la difesa rileva che la circostanza che l'indagato era subentrato al coniuge nel possesso, ininterrotto e ultraventennale, del fondo di proprietà della moglie escluderebbe l'arbitrarietà della condotta e conseguentemente la stessa sussistenza del reato contestato. Il fatto poi che l'invasione non sia ascrivibile all'indagato ma, in caso, al suo dante causa e quindi avvenuta in un periodo risalente nel tempo, escluderebbe la sussistenza anche del periculum in mora. Gli interessi pubblicistici, d'altro canto, in assenza del reato, ben potrebbero essere garantiti con gli strumenti di autotutela amministrativa. 1.2. Violazione dell'art. 324 cod. proc. pen. per omessa valutazione degli elementi forniti dalla difesa. 1.3. Violazione dell'art. 8, comma 3 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 8, comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28067/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora in quanto il ricorrente sarebbe subentrato alla congiunge nel possesso ininterrotto e ultraventennale del fondo oggetto del contratto di compravendita stipulato il 9 aprile 1986. La doglianza è infondata. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che pure ha dato atto della necessità di più approfondite indagini tecniche sulla delimitazione dei confini della proprietà privata e di quella demaniale, è allo stato corretta quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Parole chiave

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causa di sequestro anticipata immissione in possesso protezione del possesso revoca del sequestro assunzione di prove a titolo cautelare illecita violenza

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 324 cod. proc. pen.
art. 8, comma 3 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 8, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURCIO MARIO nato a CAPOSELE il 25/08/1946 avverso l'ordinanza del 26/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA: lette le conclusioni del difensore.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di SALERNO, SEZIONE RIESAME, con ordinanza in data 26/10/2020, depositata il 29/10/2020, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da CURCIO MARIO avverso il decreto con il quale il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di SALERNO il 28/9/2019 ha disposto il sequestro preventivo di un'area di terreno del demanio fluviale in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 e seguenti cod. proc. pen. e 633 e 639 bis cod. pen. per insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Nel primo motivo la difesa rileva che la circostanza che l'indagato era subentrato al coniuge nel possesso, ininterrotto e ultraventennale, del fondo di proprietà della moglie escluderebbe l'arbitrarietà della condotta e conseguentemente la stessa sussistenza del reato contestato. Il fatto poi che l'invasione non sia ascrivibile all'indagato ma, in caso, al suo dante causa e quindi avvenuta in un periodo risalente nel tempo, escluderebbe la sussistenza anche del periculum in mora. Gli interessi pubblicistici, d'altro canto, in assenza del reato, ben potrebbero essere garantiti con gli strumenti di autotutela amministrativa. 1.2. Violazione dell'art. 324 cod. proc. pen. per omessa valutazione degli elementi forniti dalla difesa. 1.3. Violazione dell'art. 8, comma 3 cod. proc. pen.

2. In data 5 marzo 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, Sost. Dott.ssa Delia Cardia, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

3. In data 15 marzo 2021 la difesa ha fatto pervenire in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora in quanto il ricorrente sarebbe subentrato alla congiunge nel possesso ininterrotto e ultraventennale del fondo oggetto del contratto di compravendita stipulato il 9 aprile 1986. La doglianza è infondata. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che pure ha dato atto della necessità di più approfondite indagini tecniche sulla delimitazione dei confini della proprietà privata e di quella demaniale, è allo stato corretta quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti.

A fronte delle indagini effettuate e compendiate nella comunicazione notizia di reato e nella relazione tecnica illustrativa redatta dal dott. Cuozzo, infatti, l'area oggetto dell'attuale contestazione e quella acquistata il 9 aprile 1986 dal dante causa del ricorrente non risultano sovrapponibili così che risulta una situazione di fatto che non esclude in astratto la configurabilità del reato. 1.1. La censura relativa alla violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum in mora non è consentita. La stessa, infatti, a fronte della motivazione articolata e specifica del provvedimento impugnato, è contenuta in una generica affermazione che per tutelare le esigenze cautelari sarebbero sufficienti gli strumenti dell'autotutela amministrativa ovvero gli ordinari strumenti civilistici.2.

Nel secondo motivo il ricorrente rileva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare quanto evidenziato dal consulente tecnico della difesa in ordine alla delimitazione delle aree. Come pure evidenziato dal consulente del pubblico ministero, infatti, le mappe catastali non sarebbero aggiornate e non terrebbero conto della naturale deviazione del corso del fiume che avrebbe modificato la linea del confine catastale, determinando sin da tempo risalente una diversa delimitazione tra le aree di proprietà privata e quelle demaniali. La doglianza non è consentita. 2.1.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 2.2. La difesa, benché la doglianza sia formulata nei termini della violazione di legge, critica l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato evidenziando che la consulenza tecnica sarebbe pervenuta a conclusioni errate.

Tale censura, quindi, riferendosi alla valutazione effettuata dal Tribunale del riesame sugli elementi acquisiti nel corso delle indagini, non è consentita.

3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che il Tribunale di Salerno sarebbe incompetente in quanto la condotta sarebbe iniziata nel fondo posseduto dall'indagato, cioè nel comune di Calabritto che è in provincia di Avellino. Circostanza questa che radicherebbe la competenza presso il Tribunale di Avellino. 3.1. Dagli accertamenti attualmente in atti e sulla base della contestazione l'occupazione si riferisce a un'area demaniale di circa 13.000,00 km, 9.000,00 dei quali sono nel Comune di Valva, per il quale è territorialmente competente il Tribunale di Salerno. 3.2. Allo stato, quindi, in assenza di elementi da cui desumere che la condotta sia iniziata nel Comune di Calabritto e considerato che il reato di invasione di terreni comunque si consuma nel luogo in cui si trova il terreno occupato, il provvedimento risulta emesso dal giudice competente e la doglianza è infondata.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, Così deciso il