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Sentenza — n. 28066/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28066/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28066/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27.2.2019 il Tribunale di Padova aveva riconosciuto Antonio Salvino, Carmelo Russo e Fabio Sartori responsabili, tutti, dei fatti usura e di estorsione di cui ai capi A) e B) della rubrica commessi in danno di Franco Bernardon e, il solo Russo, pubblico ufficiale, del delitto di cui all'art. 319quater cod. pen. in danno della medesima persona offesa; escluse le aggravanti contestate sui capi A) e B) e ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, il primo giudice aveva perciò condannato Antonio Salvino alla pena di anni 9 di reclusione ed Euro 12.000 di multa; Fabio Sartori alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 8.000 di multa; Carmelo Russo alla pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione ed Euro 9.500 di multa; erano state applicate a tutti le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale e gli imputati erano stati condannati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 20.000 a carico di ciascuno di loro;

Regesto Legislator

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art. 319quater cod. pen, art. 161 comma 4 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 599bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28066/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dopo aver riassunto i motivi di gravame che erano stati articolati nell'interesse dei singoli imputati (cfr., ivi, pagg. 8-15), la Corte di Appello ha inoltre spiegato che "i motivi cui non vi è stata rinuncia sono quelli inerenti l'esclusione della aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione" mentre "sono stati oggetto di rinuncia gli altri motivi inerenti la responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti, l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 4 cod. pen. e, per Salvino, l'esclusione della recidiva, le statuizioni civili" (cfr., ivi, ancora, pag. 15).

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali immunità parziale rinvio del dibattimento attenuazione libera della pena rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 319quater cod. pen
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
57.801, Nita Florentin concernenti, tuttavia, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Alberto Di Mauro nell'interesse di Carmelo Russo ed in cui si lamenta la illegittimità della decisione impugnata attesa la mancata assunzione di una prova decisiva già richiesta ai sensi dell'art. 603 cod.
art. 129 cod. proc. pen
ed il "concordato in appello": nel primo caso, infatti, si è parlato di un "patteggiannento sul reato" o "sull'imputazione" essendo perciò del tutto naturale - anche a prescindere dal richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
operato dal comma 2 dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 599bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.5.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: Salvino Antonio, nato a Rogliano in data 30.11.1956, Russo Carmelo, nato a Catania il 16.3.1963, Sartori Fabio, nato a Piove di Sacco il 5.5.1975, contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 3.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. Massimo Lauro, in sostituzione dell'Avv. Dennis Zaniolo, in difesa della costituita parte civile Franco Bernardon, che si associa alle conclusioni del PG depositando conclusioni scritte e nota spese cui si riporta; uditi l'Avv. Andrea Capuzzo, in difesa di Antonio Salvino, l'Avv. Claudio Todesco, in difesa di Fabio Sartori e l'Avv. Gaetano Lauro Grotto, in sostituzione dell'Avv. Alberto Di Mauro, in difesa di Carmelo Russo, che si riportano ai motivi articolati nei rispettivi ricorsi chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.2.2019 il Tribunale di Padova aveva riconosciuto Antonio Salvino, Carmelo Russo e Fabio Sartori responsabili, tutti, dei fatti usura e di estorsione di cui ai capi A) e B) della rubrica commessi in danno di Franco Bernardon e, il solo Russo, pubblico ufficiale, del delitto di cui all'art. 319quater cod. pen. in danno della medesima persona offesa; escluse le aggravanti contestate sui capi A) e B) e ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, il primo giudice aveva perciò condannato Antonio Salvino alla pena di anni 9 di reclusione ed Euro 12.000 di multa; Fabio Sartori alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 8.000 di multa; Carmelo Russo alla pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione ed Euro 9.500 di multa; erano state applicate a tutti le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale e gli imputati erano stati condannati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 20.000 a carico di ciascuno di loro;

2. la Corte di Appello di Venezia ha preso atto della rinuncia a taluno dei motivi di appello formalizzata dagli imputati e dell'accordo intervenuto con il PG per la rinnodulazione delle pene che pertanto, in conformità a quanto concordato, ha rideterminato in anni 6 di reclusione ed Euro 6.000 per il Salvino; anni 3 e mesi 9 di reclusione ed Euro 5.000 di multa per il Russo ed anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 4.500 di multa per il Sartori revocando per il Sartori ed il Russo la pena accessoria della interdizione legale e sostituendo, per costoro, quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici a quella della interdizione perpetua conseguente alla pena inflitta in primo grado;

3. ricorrono per cassazione il Salvino, il Russo ed il Sartori lamentando: 3.1 l'Avv. Andrea Capuzzo nell'interesse di Antonio Salvino: inosservanza di norme processuali dettate a pena di nullità in relazione agli artt. 178 lett.

c) e 180 cod. proc. pen.: segnala l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello di Venezia in merito alla eccezione di nullità della perizia disposta per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche all'udienza del 19.12.2018 e che, secondo i giudici del gravame di merito, sarebbe stata sanata in quanto non eccepita nei termini; sottolinea la improprietà del richiamo giurisprudenziale operato dalla Corte di Appello anche in considerazione della natura della nullità conseguente alla mancata indicazione della data e dell'ora di inizio delle operazioni peritali; 3.2 l'Avv.

Claudio Todesco nell'interesse di Fabio Sartori: omessa notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità: rileva che, nel giudizio di primo grado, la difesa aveva eccepito l'omessa notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio in quanto inviato presso il domicilio del Sartori, di cui era stata attestata la irreperibilità, e nei cui confronti si sarebbe provveduto successivamente ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; ribadisce come sia il Tribunale che, poi, la Corte di Appello abbiano errato nel dare credito alla attestazione dell'ufficiale postale sulla obiettivamente insussistente "irreperibilità" del Sartori presso quel domicilio; ribadisce la natura di nullità assoluta ed insanabile della predetta omissione in ogni caso tempestivamente eccepita e non superata da alcuna successiva evoluzione processuale; 3.3 l'Avv.

Alberto Di Mauro nell'interesse di Carmelo Russo: 3.3.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo all'incarico peritale conferito all'udienza del 19.12.2018: rileva che all'udienza del 19.12.2018 il perito, dopo aver prestato giuramento, ha omesso di indicare la data e l'ora di inizio delle operazioni peritali né ha successivamente inviato alcuna comunicazione ai difensori; sottolinea come l'eccezione fosse stata tempestivamente sollevata sia in primo grado che con l'atto di appello e che la Corte territoriale l'ha disattesa ritenendola erroneamente sanata; rileva, ancora, che la giurisprudenza ha ribadito come si tratti di nullità che incide sul diritto di difesa e che va sollevata entro il termine della deliberazione della sentenza di primo grado; 3.3.2 mancata assunzione di una prova decisiva già richiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.: segnala che, in ogni caso, la prova della penale responsabilità dell'imputato è carente e lacunosa dovendosi ribadire la essenzialità delle prove di cui era stata chiesta l'acquisizione con l'atto di appello e rappresentati dalla testimonianza del socio della persona offesa che avrebbe potuto riferire in merito alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita per l'acquisto del terreno in Chioggia e dalla nomina di un perito sulla contabilità della attività commerciale del Bernardon e sulla sua esposizione creditoria, richieste su cui la Corte ha omesso di prendere posizione e di motivare; 3.3.3 mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e manifesta illogicità in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente ed al conseguente trattamento sanzionatorio: rileva, infatti, come la sentenza impugnata risulti carente della esposizione dell'iter logico con cui è stato giudicato congruo il trattamento sanzionatorio riservato al Russo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Dalla incontroversa ed incontestata ricostruzione dello svolgimento del processo di appello ricavabile dalla lettura della sentenza impugnata, confortata dalla verifica degli atti, risulta che all'udienza del 3.7.2020, fissata per la discussione dell'appello, "ciascuno degli imputati ha consegnato al difensore della parte civile, in acconto sulla maggior somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, euro 10.000" e che "... gli imputati ed il procuratore generale hanno concordato la rinuncia ai motivi, eccezion fatta per alcuni di essi, inerenti l'esclusione della residua circostanza aggravante contestata nel capo B), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della sanzione indicando le seguenti pene: per Salvino, pena base anni cinque di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui al capo 8), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, con aumento di un anno di reclusione ed Euro 1.500 di multa a titolo di continuazione per il reato di cui al capo A: pena finale anni sei di reclusione ed Euro 2.000 di multa; per Sartori, pena base anni cinque di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui al capo 8, ridotta ad anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa in ragione delle circostanze attenuanti generiche, con aumento di mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa a titolo di continuazione per il reato di cui al capo A: pena finale anni tre mesi 8 di reclusione ed euro 4.500 di multa; per Russo, pena base anni cinque di reclusione ed Euro 4.000 di multa per il reato di cui al capo 8, ridotta ad anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa in ragione delle circostanze attenuanti generiche, con aumento di mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa a titolo di continuazione per il reato di cui al capo A e di ulteriori mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui al capo C; pena finale anni tre mesi nove di reclusione ed euro 5.000 di multa" (cfr., pagg. 7-8 della sentenza impugnata).

Dopo aver riassunto i motivi di gravame che erano stati articolati nell'interesse dei singoli imputati (cfr., ivi, pagg. 8-15), la Corte di Appello ha inoltre spiegato che "i motivi cui non vi è stata rinuncia sono quelli inerenti l'esclusione della aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione" mentre "sono stati oggetto di rinuncia gli altri motivi inerenti la responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti, l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 4 cod. pen. e, per Salvino, l'esclusione della recidiva, le statuizioni civili" (cfr., ivi, ancora, pag. 15).

Fatta questa premessa, la Corte territoriale ha giudicato non infondati i motivi che non erano stati oggetto di intervenuta rinuncia e, in coerenza con quanto concordato con il PG, ha ritenuto che la condotta (parzialmente) risarcitoria potesse giustificare, per tutti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr., ivi, pag. 15); che dovesse essere esclusa la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 629 comma 2 e 628 comma 3 n. 1 cod. pen. contestata sul capo B) (cfr., pagg. 16-17) e, comunque, che le pene dovessero essere rideterminate in termini più prossimi al minimo edittale con la rimodulazione, in questo contesto, degli aumenti applicati per la continuazione (cfr., ancora, pagg. 17-18).

2. Detto questo, è necessario a questo punto ribadire che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, ragione per cui è certamente inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello già rinunciati; né, per altro verso, possono essere rilevate d'ufficio le questioni anche di nullità che siano relative o legate ai medesimi motivi (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 2, 18.9.2019 n. 47.698, Amabile; conf., Cass.

Pen., 5, 6.4.2016 n. 40.278, Camerlingo, in cui la Corte ha chiarito che nel caso di rinuncia parziale ai motivi d'appello, il giudice, in riferimento ai capi della sentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, che siano state eccepite con l'impugnazione, né può rilevarle d'ufficio; cfr., ancora, Cass. Pen., 4, 12.2.2015 n. 9.857, Barra ed altri; Cass. Pen., 5, 6.4.2016 n. 40.278, Cannerlingo ed altri; Cass. Pen., 2, 18.9.2019 n. 47.698, Amabile; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 19.442, Ferrante).

Va inoltre opportunamente sottolineata la differenza tra il "patteggiamento" disciplinato dagli artt. 444 e ssgg. cod. proc. pen. ed il "concordato in appello": nel primo caso, infatti, si è parlato di un "patteggiannento sul reato" o "sull'imputazione" essendo perciò del tutto naturale - anche a prescindere dal richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. operato dal comma 2 dell'art. 444 cod. proc. pen. - che residui in capo al giudice il potere- dovere di verificare la esistenza (o persistenza) o meno della fattispecie di reato su cui le parti hanno concordato; non a caso, anche recentemente, questa Corte ha potuto affermare che la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l'accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l'illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l'accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione (cfr., Cass.

Pen., 5, 30.4.2019 n. 26.425, Parigi). Nel secondo caso, invece, si è efficacemente parlato di "patteggiannento sulla sentenza" o, come altri preferiscono, "sui motivi" in cui, come detto, l'accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l'atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado. In quest'ottica, si è chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass.

Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, secondo cui dopo la definizione concordata della pena in appello a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso successivamente ad essa).

Questa Corte ha in definitiva più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass.

Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).

3. Alla luce di queste premesse di carattere generale si deve perciò concludere nel senso della inammissibilità dei ricorsi. 3.1 Non consentiti, perciò, sono il motivo unico di ricorso articolato dall'Avv. Andrea Capuzzo nell'interesse di Antonio Salvino ed il primo motivo del ricorso articolato dall'Avv. Alberto Di Mauro nell'interesse di Carmelo Russo con cui si deduce la nullità della perizia disposta in dibattimento che è stata redatta non avendo tuttavia il perito comunicato data, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali.A prescindere dalla natura della nullità così dedotta e dalla tempestività o meno della eccezione formulata dalla difesa (cfr., Cass. Pen., 3, 17.2.2015 n. 40.260, G.; Cass. Pen., 3, 12.6.2007 n. 32.254, Abdel; Cass. Pen., 2, 9.3.2001 n. 11.425, Quinci, secondo cui l'omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia, a norma degli artt. 178, comma primo, lett.

c) e 180 cod. proc. pen., da eccepire, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado) non v'è dubbio che la questione, pur tempestivamente eccepita, non poteva essere nuovamente proposta in questa sede stante la rinuncia ai motivi sulla responsabilità cui, evidentemente, essa attiene. 3.2 Altrettanto precluso è il secondo motivo del ricorso articolato dall'Avv. Claudio Todesco nell'interesse di Fabio Sartori in cui si prospetta una questione di nullità della citazione (su cui, ad esempio, Cass. Pen., 3, 30.9.2020 n. 37.168, F.;

Cass. Pen., 2, 29.11.2018 n. 57.801, Nita Florentin concernenti, tuttavia, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. al difensore di ufficio e non, come nel caso in esame, a quello di fiducia) poiché persino le ipotesi di nullità assoluta debbono ritenersi coinvolte nella rinuncia ai motivi di appello (cfr., Cass. Pen., 4, 14.9.2018 n. 52.803, Bouachra; Cass. Pen., 5, 19.3.2018 n. 15.505, Bresciani ed altro). 3.3. Altrettanto dicasi con riguardo al secondo motivo del ricorso articolato dall'Avv. Alberto Di Mauro nell'interesse di Carmelo Russo ed in cui si lamenta la illegittimità della decisione impugnata attesa la mancata assunzione di una prova decisiva già richiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.: si tratta, certamente, di questione che attiene alla ricostruzione dei fatti ai fini della responsabilità degli imputati e che, pertanto, risulta necessariamente preclusa dalla rinuncia ai motivi sul punto. 3.4 Inammissibile, infine, è il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Russo con cui si deduce vizio di motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio: certamente precluso il ricorso sul primo aspetto, concernente la responsabilità, anche sul secondo va rilevato che la pena indicata dalla Corte di Appello è quella concordata dalle parti e che non può essere oggetto di ricorso in cassazione se non nel caso di illegalità della stessa (cfr., Cass.

Pen., 3, 9.6.2020 n. 19.983, Coppola; Cass. Pen., 5, 13.11.2018 n. 7.333, Alessandria).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.5. Gli imputati vanno infine condannati a rifondere alla parte civile costituita Franco Bernadon le spese di questa fase di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende nonché, in solido, alla rifusione delle spese soste