Sentenza — n. 28060/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPuleo Ivan ricorre avverso la sentenza in data 15/5/2020 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza in data 22/7/2019 del G.u.p. del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il reato continuato di tentativo di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto ingiustificato di un taglierino. Deduce: 1.1. "Capi A), B) e C) della rubrica - Violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p. in relazione agli artt. 56, 110, 628 co. III, n. 1, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n.1 c.p. e art. 4 L. n. 110/1975 avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192, comma 3 c.p, art. 62-bis c.p, art. 581 c.p, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 28060/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PULEO IVAN nato a GENOVA il 07/01/1998 avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Puleo Ivan ricorre avverso la sentenza in data 15/5/2020 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza in data 22/7/2019 del G.u.p. del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il reato continuato di tentativo di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto ingiustificato di un taglierino. Deduce: 1.1. "Capi A), B) e C) della rubrica - Violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p. in relazione agli artt. 56, 110, 628 co. III, n. 1, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n.1 c.p. e art. 4 L. n. 110/1975 avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606 lett.
b) ed e) - Violazione di legge e difetto di motivazione". Con il primo motivo il ricorrente afferma che la Corte territoriale si è limitata ad aderire acriticamente alle argomentazioni esternate dal Tribunale, senza tenere conto delle emergenze processuali di segno contrario e dei puntuali rilievi mossi nei motivi di gravame. Sostiene, dunque, che il ragionamento speso dai giudici di merito contiene un errore tecnico-giuridico, non avendo positivamente sciolto il preliminare vaglio dell'attendibilità soggettiva del dichiarante, che ha sminuito la propria posizione processuale al fine di coinvolgere nella responsabilità Puleo, dazagge) ritenuto responsabile del suo arresto.
Aggiunge che tali dichiarazioni -oltre a essere state contraddette dalle dichiarazioni della persona offesa e della nonna di Puleo- non hanno trovato riscontro, non potendosi attribuire tale ruolo ai risultati dell'attività di intercettazione disposta durante i colloqui trattenuti da Balsamo Emanuele con i propri famigliari presso la Casa Circondariale, né il successivo controllo effettuato presso l'abitazione di Puleo, dove questi veniva trovato con indosso abiti simili a quelli indossati da uno dei rapinatori. 1.2. "Violazione dell'art. 62-bis c.p., avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606 lett.
b) ed e) - Violazione di legge e difetto di motivazione". A tale riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha rispettato i criteri ermeneutici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, che obbligano il giudice di merito a una congrua motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. 1.3. "Violazione dell'art. 81 e 133 c.p. avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606 lett.
b) ed e) - Violazione di legge e difetto di motivazione". Con l'ultimo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la pena è eccessiva e sproporzionata, oltre che immotivata nonostante si discosti dal minimo edittale.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni di merito prospettate alla Corte di appello e perché propone motivi non ammessi in A-C•-/\.\), sede di legittimità. • 1.1. La Corte di appello, infatti:
a) ha puntualmente affrontato il tema dell'attendibilità soggettiva di Balsamo Emanuele e della veridicità delle sue dichiarazioni, riscontrate dalle intercettazioni ambientali, dai tabulati telefonici e dal fatto che Puleo indossava gli stessi abiti che aveva uno dei due rapinatori, così come registrato dal sistema di videosorveglianza, oltre che dalle dichiarazioni della nonna di Puleo. Ha precisato che questi plurimi riscontri tolgono ogni rilievo a qualche divaricazione su aspetti marginali che non modificano il fatto nei suoi elementi essenziali;
b) ha confermato il trattamento sanzionatorio avendo riguardo alla gravità del fatto, alla gravità delle condotte e alla mancanza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. A fronte di tale motivazione siffatta -che non può certo definirsi mancante e che non risulta illogica o contraddittoria- il ricorso si presenta con una pluralità di ragioni di inammissibilità. 1.1.1. Anzitutto, il ricorrente persiste nelle identiche argomentazioni contenute nell'atto di gravame, senza mai illustrare alcun vizio scrutinabile in sede di legittimità avverso le motivazioni spese dalla Corte di appello per rigettarle.
Si deve a tal proposito ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).
In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.1.2. In secondo luogo, il ricorrente si concentra sul tema dell'attendibilità e trascura di considerare che l'affermazione di responsabilità è stata fondata su tutta una serie di elementi, tutti convergenti nel senso di individuare Puleo quale responsabile della rapina.
Da ciò consegue che il ricorso, di fatto, non si confronta con gli argomenti posti a base dell'affermazione di responsabilità, così incorrendo nel vizio di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.1.3. I vizi fini qui rilevati si traducono nel fatto che, a fronte delle risposte date dalla Corte di appello, il ricorso non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede LLn legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.1.4.
Tutte le ragioni esposte valgono anche per il tema delle circostanze attenuanti generiche, al cui riguardo si aggiunge la manifesta infondatezza del motivo, in quanto la Corte !merito ha negato le circostanze attenuanti generiche facendo corretta applicazione di un assolutamente consolidato orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio», (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01).
2. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n..1n 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/5/2021 Il Consigliere