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Sentenza — n. 28059/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28059/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28059/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni di merito prospettate alla Corte di appello e da questa disattese e perché propone questioni non ammesse in sede di legittimità. 1.1. La Corte di appello ha affrontato e risolto i temi della qualificazione giuridica e della configurabilità di una desistenza volontaria osservando che:

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 28059/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte delle risposte date dalla Corte di appello, il ricorso non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Parole chiave

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tentata rapina rapina qualificata rapimento attentato reato di pirateria della strada ripudiazione

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHINWARAI ABDUL nato il 04/04/1986 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATI-0 1. Shinwarai Abdul ricorre avverso la sentenza in data 20/2/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 8/7/2019 del Tribunale di Milano riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. e riducendo la pena inflittagli per il reato di tentativo di rapina. Deduce: 1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla ADJnJ.n_, ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. (56) 628 c.p. in luogo di quella di cui all'art. 610, cod.pen.". Con il primo motivo il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto e sottolinea come la minaccia profferita da Shinwarai fosse rivolta a ottenere la prestazione di un servizio, per come risulta dall'imputazione, dove è scritto che costringeva la vittima a servirgli del cibo.

Da qui la non configurabilità del reato di rapina, perché la minaccia non era intesa a ottenere un bene mobile. 1.2. "Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato risultante dal testo del medesimo, con riferimento al mancato riconoscimento della disciplina di cui all'art. 56, comma 3, cod.pen. (art. 606, lett. e, c.p.p.)". In tal caso si sostiene che la Corte di appello, con motivazione illogica e contraddittoria, ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria. Secondo il ricorrente la mancata consumazione del delitto è dipesa da un'autonoma determinazione volitiva di Shinwarai e non è stata impedita da fattori esterni, per come emerge dalla dinamica dei fatti.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata, dunque, letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO.

1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni di merito prospettate alla Corte di appello e da questa disattese e perché propone questioni non ammesse in sede di legittimità. 1.1. La Corte di appello ha affrontato e risolto i temi della qualificazione giuridica e della configurabilità di una desistenza volontaria osservando che:

a) non può parlarsi di violenza privata in relazione a una minaccia esplicitamente finalizzata alla percezione del profitto ingiusto costituito dal cibo in assenza di pagamento, non potendosi negare che il cibo sia una cosa mobile;

b) che non poteva ritenersi configurata la desistenza volontaria, in quanto Shinwarai, dopo avere perpetrato la minaccia, si è allontanato solo in ragione della resistenza opposta dal gestore e dalla minaccia di far intervenire le forze dell'ordine. A tale ultimo riguardo va rilevato come la motivazione della Corte di appello sia conformo., al principio di diritto con il quale è stato stabilito che «in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo», (Sez. 2, Sentenza n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, Sentenza n. 17241 del 20/01/2020, P. Rv. 279170 - 01).

A fronte delle risposte date dalla Corte di appello, il ricorso non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/5/2021 Il Consigliere estensor