Sentenza — n. 28058/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato. 1.1. La questione in esame va risolta alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020, Pg c/ Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420 - 01), con specifico riferimento alle situazioni che possono far ragionevolmente ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, condizione necessaria per procedere alla dichiarazione di assenza, ai sensi dell'art. 420-bis, cod.proc.pen., e alla celebrazione del processo anche quando quegli non abbia ricevuto personalmente la notifica dell'udienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 420-quater cod. proc. pen, art. 420-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28058/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Questa, quindi, così chiarita è la ben più semplice portata delle condizioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen.: l'attività dell'autorità giudiziaria è facilitata perché (esclusivamente) alle date condizioni non è ritenuta necessaria la notifica personale ma potrà essere sufficiente quella a mani della persona convivente etc. Facendo riferimento alla disciplina delle notifiche, in base all'art. 420-bis cod. proc. pen, al fine del processo in assenza, al di fuori delle ipotesi in questione, l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASELLI LUCA nato a GROSSETO il 17/05/1965 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODFIRONI, che ha concluso per l'annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per il giudizio; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. RITENUTO IN FATI-0 1. Caselli Luca ricorre avverso la sentenza in data 9/7/2020 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza in data 24/2/2014 del Tribunale di Lucca che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: i 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett.
c) c.p.p. per inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in materia di notificazioni ex art. 161, comma I e 2, cod.pen.". L'unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l'eccezione sollevata in relazione alla mancanza di una rituale notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio. A tal proposito si fa presente come l'avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato correttamente notificato a Caselli nel domicilio eletto, sito in Torre del Lago (LU), viale Kennedy, n. 8, mentre il decreto di citazione a giudizio non veniva notificato, giacché l'agente notificante attestava l'omessa notificazione per "indirizzo inesistente".
La notifica -dopo un vano tentativo presso l'abitazione della madre di Caselli- veniva infine eseguita presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod.proc.pen., pur in assenza di un decreto di irreperibilità a carico dell'imputato destinatario della citazione in primo grado. Sulla base di ciò si deduce la non corretta vocatio in ius di Caselli sin dal primo grado, con la conseguente erroneità della sentenza della Corte di appello là dove respinge una fondata eccezione di nullità assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODIIRONI, che ha concluso per l'annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per il giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1.
1. Il ricorso è fondato. 1.1. La questione in esame va risolta alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020, Pg c/ Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420 - 01), con specifico riferimento alle situazioni che possono far ragionevolmente ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, condizione necessaria per procedere alla dichiarazione di assenza, ai sensi dell'art. 420-bis, cod.proc.pen., e alla celebrazione del processo anche quando quegli non abbia ricevuto personalmente la notifica dell'udienza.
Più in particolare, nel caso in esame viene in rilievo la corretta interpretazione dell'art. 420-bis, cod.proc.pen. nella parte in cui prevede la possibilità di procedere in assenza dell'imputato quando questi abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento. A tal proposito, la sentenza menzionata ha spiegato che con «la riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia: in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, è stato introdotto il processo in assenza "volontaria" dell'imputato.
Sul piano generale il modello è semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione. [...] Ad un sistema sostanzialmente lineare in cui in tanto il giudice procede in quanto abbia la prova che l'imputato che non si è presentato in udienza lo abbia fatto per sua libera scelta, conoscendo il contenuto delle accuse nonché la data ed il luogo del processo, si aggiungono, però, due ipotesi mirate ad impedire "false irreperibilità" e a "facilitare" per il giudice l'accertamento della conoscenza della vocatio in ius: - si prevedono situazioni che, nell'ottica della semplificazione dell'accertamento della "consapevolezza" della assenza, consentono di ritenerla anche senza avviso personale a mani dell'imputato; - si equipara alla conoscenza del contenuto del processo e del tempo e luogo di fissazione la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o dei suoi atti».
Proprio nella prospettiva di facilitare l'accertamento della consapevolezza dell'assenza, l'art. 420-bis, cod.proc.pen. prevede degli indici di conoscenza tra i quali (oltre alla nomina del difensore di fiducia e all'applicazione della misura cautelare) viene indicata l'ipotesi in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento. A tale proposito è stato osservato che «l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica i casi in cui, sul presupposto ovviamente della regolarità delle notifiche, in giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza "volontaria". [..] Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato.
Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto "incondizionato" al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza. Si noti, peraltro, che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della -conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria». La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, a detrimento della conoscenza presunta.
Su questi presupposti, si comprende che l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo.
Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità. Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza.
Questa, quindi, così chiarita è la ben più semplice portata delle condizioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen.: l'attività dell'autorità giudiziaria è facilitata perché (esclusivamente) alle date condizioni non è ritenuta necessaria la notifica personale ma potrà essere sufficiente quella a mani della persona convivente etc. Facendo riferimento alla disciplina delle notifiche, in base all'art. 420-bis cod. proc. pen, al fine del processo in assenza, al di fuori delle ipotesi in questione, l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie.
Che la notifica sia effettuata ritualmente, ma in altro modo, non rileva: conta il risultato sostanziale. [...]. Questo conferma che l'art. 420-bis cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell'interessato, la notifica sia stata "possibile" a mani di soggetti diversi dall'interessato. In questi soli casi, si "tipizza" la certezza di conoscenza della chiamata in giudizio per il dato giorno. Tale interpretazione innanzitutto ha un chiaro riferimento letterale in quanto in nessuna parte delle disposizioni sulla absentía si legge di "presunzioni".
La norma ipotizza che la parte abbia avuto avviso al domicilio eletto etc, ma non afferma che se questo non sia possibile subentri la notifica quale irreperibile etc. Con una tale interpretazione, fedele al dato testuale ed alla ratio, il sistema risulta pienamente conforme ai principi e alla evoluzione di quanto già era stato raggiunto nel 2005: si procede solo a fronte della certezza della conoscenza del processo (o della volontaria sottrazione alla conoscenza). Vi corrisponde anche la disciplina della rescissione del giudicato che (...) fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo», (Così Sezioni Unite cit. in motivazione).
Quanto fin qui riportato fa emergere come la dichiarazione di assenza nel processo sottoposto a scrutinio sia avvenuto in violazione dei principi esposti. Va rilevato, infatti, come l'imputato avesse dichiarato esattamente il proprio domicilio al momento della sua identificazione; tanto esattamente che -difatti- nel domicilio dichiarato veniva positivamente eseguita la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari. A fffinte di una notifica correttamente eseguita proprio nell'indirizzo dichiarato quale domicilio destinato alla ricezione delle notificazioni, dimostra come tale domicilio fosse a tal fine idoneo; al contempo -e di conseguenza- dimostra anche come mancasse in radice ogni possibilità di ritenere tale indirizzo "inesistente" e perciò inidoneo alla effettuazione delle notifiche, tale da legittimare la notifica del decreto di citazione a giudizio nelle mani di un difensore nominato d'ufficio.
L'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a quell'indirizzo e la comprovata idoneità di questo a svolgere la funzione per cui era stato indicato, ossia l'individuazione di un luogo dove Caselli potesse essere reperito (e dove effettivamente veniva precedentemente reperito), invero, delegittima l'attestazione di inesistenza dell'indirizzo del domicilio eletto contenuta nel tentativo di notificazione del decreto di citazione a giudizio, così come annotata dall'agente notificatore. La successiva notifica al difensore nominato d'ufficio, pur formalmente regolare, configura -perciò- quella fictio invisa al legislatore, perché provoca l'abdicazione della conoscenza effettiva in favore di una presunzione che, invece, è aborrita dall'attuale sistema del processo in absentia, non essendovi, peraltro, alcun elemento che induca a ritenere che vi sia stato un contatto tra il ricorrente e il suo difensore nominato d'ufficio. 1.2.
Va ulteriormente segnalato che le Sezioni Unite, con la sentenza già menzionata, hanno rammentato «come la disposizione, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione "alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento". Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, 5 Ad Vs.-V, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita».
Anche sotto tale profilo, va rilevato come non emergano elementi di fatto dai quali fare emergere una volontà preordinata a sottrarsi volontariamente alla conoscenza del processo. Al contrario, proprio l'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari dimostra come Caselli non abbia posto alcuna condotta positiva finalizzata a ostacolare la notifica degli atti processuali, eventualmente utile allo scopo finale di sottrarsi volontariamente al processo. 1.3. Dalla non controversa ricostruzione dei fatti, dunque, si evince chiaramente che l'imputato non ha avuto alcuna conoscenza della chiamata in giudizio né sono state prospettate ragioni perché lo stesso risulti essersi volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento.
Da ciò consegue che il giudizio di primo grado a carico di Caselli si è svolto in violazione dell'art. 420-bis, cod.proc.pen., dal che deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio delle due sentenze di merito. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Lucca per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza di primo grado n. 348 pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 24/2/2014 e quella della Corte di appello di Firenze n. 2084 del 9/7/2020 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di