Sentenza — n. 28057/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANicuta Laurentiu Costei ricorre avverso la sentenza in data 12/9/2019 della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza in data 27/10/2017 del Tribunale di Torino, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli per il reato di ricettazione. Deduce:/9--c--,. 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28057/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICUTA LAURENTIU COSTEI nato il 09/06/1981 avverso la sentenza del 12/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Nicuta Laurentiu Costei ricorre avverso la sentenza in data 12/9/2019 della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza in data 27/10/2017 del Tribunale di Torino, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli per il reato di ricettazione. Deduce:/9--c--,. 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali previste d-agli artt. 178 lett. c) —179 e 420-bis, c.p.p. - mancato rilievo della nullità assoluta e insanabile derivante dalla mancata partecipazione al processo di primo e secondo grado dell'imputato per sua mancata conoscenza del processo". Il ricorrente premette che al momento del sequestro del motorino oggetto materiale della ricettazione, Nicuta eleggeva domicilio presso il difensore d'ufficio, l'Avv. Emanuele Labis, con studio in Torino, via Principi D'Aosta, dove effettivamente venivano recapitati tutti gli atti destinati all'odierno ricorrente.
Si segnala, dunque, l'assenza di elementi che facciano ritenere che vi sia stato alcun contatto tra il difensore d'ufficio e Nicuta, con la conseguenza che non può affermarsi che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo a suo carico. Sulla base di tale premessa, si deduce la nullità delle due sentenze di merito, in quanto pronunciate all'esito di altrettanti giudizi che illegittimamente si celebravano in assenza di un imputato che non aveva avuto effettiva conoscenza dell'esistenza di un processo a suo carico.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il ricorrente denuncia la nullità delle due sentenze di merito in quanto pronunciate nei confronti dell'imputato nonostante questi non avesse avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico. La questione sottesa alla denuncia difensiva è quella di stabilire se la notifica ritualmente e regolarmente effettuata presso il difensore d'ufficio quando sia sufficiente a far ritenere la conoscenza del processo quando l'indagato/imputato abbia eletto domicilio presso quel difensore. Tale questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che a tal proposito ha chiarito che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)», (Sez.
U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud., dep. 17/08/2020, Darwish, Rv. 279420 - 01). Il principio di diritto ora richiamato si addice esattamente al caso in esame, dove non è stata verificata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato/imputato, visto che il Tribunale e la Corte di appello hanno erroneamente ritenuto che il rapporto processuale potesse considerarsi validamente instaurato con le notificazioni ritualmente eseguite presso il difensore d'ufficio domiciliatario. Il convincimento dei giudici di merito deve perciò considerarsi viziato dalla violazione di legge e ciò provoca la nullità delle due sentenze di merito, entrambe pronunciate in assenza dell'imputato senza che ricorressero i requisiti a tal fine richiesti.
Da qui l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito e la conseguente necessità di rimettere gli atti al Tribunale di Torino per la celebrazione del processo a carico di Nicuta Laurentini Costei.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza di primo grado n. 4534 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 27/10/2017 e della Corte di appello di Torino n. 5663 del 12/9/2019 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per nuovo giudizio nei confronti di Nicuta Laurentiu Costei. Così deciso il 7/5/2021 Il Consiglier