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Sentenza — n. 28056/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28056/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28056/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sini Angelo ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 10/7/2019 che confermava la decisione del Tribunale di Civitavecchia, con condanna dell'imputato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, e 629 cod. pen. (capo A) e 582, 585, 576 cod. pen. (capo B), avvinti dal vincolo di continuazione (In fatto, Sini Angelo mediante violenza e minacce, per conseguire un ingiusto profitto, compiva atti idonei in modo non equivoco a costringere il padre Sini Giovanni a consegnargli denaro, minacciandolo e danneggiando le autovetture presenti presso la di lui officina; quando il padre interveniva per evitare i suddetti danneggiamenti il ricorrente lo percuoteva procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 5). 1.1.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. pen; Sentenza — n. 28056/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, la disposizione di cui all'art. 649, ultimo comma, cod. pen., a chiare lettere, esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari, tra cui anche l'ascendente, quando vi sia stato impiego di violenza alla persona. Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere il principio di legittimità secondo cui la superiore disposizione deve applicarsi non solo ai delitti consumati, ma anche ai delitti tentati (Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Rv. 268712).

Parole chiave

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reati contro la famiglia tentata estorsione atti sessuali con fanciulli lesioni personali a minore sostanza del figlio sindrome da alienazione genitoriale

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. pen
Sicché, siffatti travisamenti avevano indotto il secondo giudice a ritenere sussistente il reato di lesioni volontarie, nonché ad escludere l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen., con motivazione contraddittoria ed illogica.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SINI ANGELO nato a CIVITAVECCHIA il 14/10/1986 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO

RITENUTO IN FATTO

1. Sini Angelo ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 10/7/2019 che confermava la decisione del Tribunale di Civitavecchia, con condanna dell'imputato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, e 629 cod. pen. (capo A) e 582, 585, 576 cod. pen. (capo B), avvinti dal vincolo di continuazione (In fatto, Sini Angelo mediante violenza e minacce, per conseguire un ingiusto profitto, compiva atti idonei in modo non equivoco a costringere il padre Sini Giovanni a consegnargli denaro, minacciandolo e danneggiando le autovetture presenti presso la di lui officina; quando il padre interveniva per evitare i suddetti danneggiamenti il ricorrente lo percuoteva procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 5). 1.1.

Con il primo motivo deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento di elementi di prova decisivi, quali le dichiarazioni dei testi Bencini e Sini, ai fini dell'accertamento della responsabilità per il reato di lesioni e dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. La Corte territoriale era incorsa nel travisamento delle prove testimoniali stravolgendone la portata e ribaltandone il contenuto, ancorché nell'atto di appello si fosse evidenziato che i testi Bencini e Giovanni Sini (padre del ricorrente) avevano negato che vi fosse stata un'aggressione fisica da parte dell'imputato nei confronti del padre.

Precisamente, quanto alla deposizione del Bencini - che aveva affermato non esserci stato alcun colpo volontario da parte del ricorrente nei confronti del padre, ma solo un tentativo di divincolarsi - il giudice di seconde cure aveva erroneamente assunto che gli strattonamenti fossero consistiti in una volontaria aggressione del ricorrente, così trasformando il tentativo del Sini Angelo di divincolarsi dalla presa del padre in una condotta di lesioni volontarie. Quanto alla deposizione del Sini Giovanni (padre dell'imputato) - che aveva affermato di essere caduto a terra con il figlio per tenerlo fermo, e perché "se si faceva male lui mi facevo male anche io", così provocandosi entrambi le lesioni - la Corte territoriale aveva evidenziato in motivazione che il teste Giovanni Sini "aveva affermato di essere stato colpito dal padre".

Sicché, siffatti travisamenti avevano indotto il secondo giudice a ritenere sussistente il reato di lesioni volontarie, nonché ad escludere l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen., con motivazione contraddittoria ed illogica. Nello specifico, era contraddittoria laddove affermava che il teste Bencini aveva confermato la ricostruzione della p.o. (Sini Giovanni), nonostante quest'ultima avesse escluso che il figlio gli avesse volontariamente provocato delle lesioni. Era illogica perché aveva confuso la condotta di strattonamenti con quella di lesioni, discostandosi dal dichiarato del Sini Giovanni, ed altresì perché si soffermava a condividere il giudizio di piena attendibilità sulle dichiarazioni della persona offesa, nonostante tale attendibilità non fosse stata posta in discussione né nel corso del dibattimento né nei motivi di gravame. 1.2.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 582, 585, e 649 cod. pen., avendo la Corte omesso la valutazione dell'elemento soggettivo del reato di lesioni volontarie ed escluso l'applicabilità dell'esimente. La Corte territoriale aveva eliso ogni valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, tanto per l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di lesioni volontarie, quanto per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. E, peraltro, siffatta erronea valutazione si era riverberata sul più grave reato di tentata estorsione, atteso che la Corte aveva escluso l'applicabilità dell'esimente proprio in ragione della "provata sussistenza del reato di cui al capo B".

Diversamente, da un'attenta valutazione dei fatti, emergeva che l'unico mezzo con il quale l'imputato tentava di ottenere la somma di euro 30 dal padre era stato la violenza sulle cose, e non anche quella sulla persona. Infatti, il contatto fisico nasceva solo dall'intervento paterno e non da un'iniziativa del ricorrente, con la conseguenza che le condotte dell'imputato non erano suscettibili di influire in modo diretto sulla volontà del padre in termini di una effettiva violenza sulla persona.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta dell'8/4/2021, ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva, come il ricorso sia articolato in due motivi i quali, invocando il travisamento di elementi di prova decisivi, si pongono in termini di apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie differente da quello ritenuto dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello, la quale si è comunque specificamente confrontata con la "prospettazione difensiva evidentemente finalizzata a ridimensionare le responsabilità" dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltreché reiterativo del relativo motivo di appello. Anzitutto, deve rilevarsi che ci si trova innanzi ad una cd. doppia conforme, posto che la sentenza impugnata, nel valutare con motivazione congrua e scevra da vizi di logicità il compendio probatorio, ha condiviso e richiamato le argomentazioni svolte dal primo giudice. Pertanto, le motivazioni delle sentenze di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, potendo cioè essere lette congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218).

Ne consegue che il travisamento della prova può essere rilevato in questa sede solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 5, n. 18975 del 13/2/2017, Rv. 269906; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 [dep. 2017], Rv. 269217). Ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di c.d. doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758).

Nel caso di specie, deve rilevarsi come le deposizioni testimoniali non siano state introdotte per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione della sentenza impugnata, ma anzi sono state invece congruamente valutate dal Tribunale, che ha ritenuto provata la penale responsabilità per i reati al ricorrente ascritti in forza delle dichiarazioni della p.o. Giovanni Sini, poi confermate anche nella deposizione del Bencini, nonché da ulteriori mezzi istruttori acquisiti. Infatti, seppure attraverso una condotta consistita in strattonamenti, colpi, e nel corso di una colluttazione come effetto del dimenarsi dalla presa del padre che cercava di tenere fermo il ricorrente in quanto aveva arrecato danni ai beni presenti in officina (rottura degli specchietti ad una Mercedes e ad una Audi; danni al computer utilizzato per le diagnosi delle auto), il Sini Giovanni aveva espressamente affermato di essere stato colpito dal figlio.

Anche il Bencini (che svolgeva lavori di riparazione presso l'officina), ripercorrendo le condotte minacciose attuate dall'imputato nei confronti del padre, ha riferito che il ricorrente aveva cercato di liberarsi dalla stretta del padre strattonandolo. Inoltre, siffatti colpi erano stati anche confermati dal referto di PS acquisito in atti che aveva certificato le lesioni concretizzatosi in "lieve contusione del collo e della parete toracica" giudicate guaribili in giorni 5. Con la conseguenza che la sentenza impugnata, correttamente, ha ritenuto come non possa sussistere alcun dubbio relativamente alla configurabilità del reato di lesioni aggravate ed alla riconducibilità delle lesioni all'azione aggressiva e violenta del Sini Angelo nei confronti del padre.Sicché, non risulta ravvisabile alcun travisamento della prova.

Anzi, i giudici del merito hanno correttamente ricostruito e motivato la vicenda. Con la conseguenza che va disattesa la prospettazione del ricorrente, che si è limitato a trascrivere taluni passaggi delle deposizioni dei suddetti testi, estrapolandoli dall'intero contesto fattuale e, peraltro, proponendo un'interpretazione alternativa senza all'uopo confrontarsi con le ragioni poste alla base delle motivazioni delle sentenze di merito. Sicché, le censure si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità, in quanto mirano a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. 3.2.

La seconda doglianza è generica, oltreché reiterativa della relativa censura mossa con l'atto di appello e motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata (ex multis, cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Rv. 277710). In ordine alla omessa valutazione dell'elemento soggettivo del reato di lesioni volontarie, sul rilievo secondo cui il contatto fisico nasceva solo dall'intervento paterno e non da un'iniziativa del ricorrente e quindi le condotte dell'imputato non erano suscettibili di influire in modo diretto sulla volontà del padre in termini di una effettiva violenza sulla persona, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte secondo cui integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima (Sez. 4, n. 28891 del 11/6/2019, Rv. 276373).

Nel caso di specie, infatti, dalla condotta minacciosa e violenta del ricorrente, posta in essere tanto nei confronti delle cose (beni presenti nell'officina) che nei confronti della vittima (suo padre) ben potevano derivare, come di fatto sono derivati, danni fisici alla p.o. Con la conseguenza che, correttamente, la sentenza impugnata ha escluso qualsiasi dubbio sulla riconducibilità delle lesioni all'azione aggressiva e violenta intenzionalmente portata dal Sini Angelo ai danni di suo padre. Quanto alla violazione dell'art. 649 cod. pen., correttamente i giudici del merito hanno escluso l'applicabilità della causa di non punibilità in quanto hanno ritenuto sussistente il reato di tentata estorsione di cui al capo A), nonché la condotta di violenza del ricorrente nei confronti del padre (strattonannenti, strette, condotte con le quali l'imputato si dimenava con il padre che lo abbracciava da dietro, facendolo sbattere in tutte le direzioni e contribuendo a provocarne la caduta).

Infatti, la disposizione di cui all'art. 649, ultimo comma, cod. pen., a chiare lettere, esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari, tra cui anche l'ascendente, quando vi sia stato impiego di violenza alla persona. Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere il principio di legittimità secondo cui la superiore disposizione deve applicarsi non solo ai delitti consumati, ma anche ai delitti tentati (Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Rv. 268712).

La difesa, in questa sede, ha sostenuto che non vi fosse stato alcun atto di violenza nei confronti della persona, posto che il contatto fisico (rectius colluttazione) era nato solo dall'intervento paterno e non da un'iniziativa del ricorrente: si tratta di tesi alternativa ampiamente confutata dai giudici del merito (cfr. § 3.1.).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.