Sentenza — n. 28055/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAJanneh Ousman ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Gip del Tribunale della stessa città in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata. 1.1. Con il primo motivo censura la decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento dell'invocata diminuente ex art. 114 cod. pen., il cui diniego era stato fondato dalla Corte territoriale sulla scorta di un dato travisato. In particolare, si era erroneamente ritenuto che l'imputato fosse stato colui che avesse distratto la p.o. con la scusa di offrirgli dello stupefacente al fine di consentire al complice (il Keita) la sottrazione del telefono cellulare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 112 cod. pen; Sentenza — n. 28055/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JANNEH OUSMAN nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Janneh Ousman ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Gip del Tribunale della stessa città in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata. 1.1. Con il primo motivo censura la decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento dell'invocata diminuente ex art. 114 cod. pen., il cui diniego era stato fondato dalla Corte territoriale sulla scorta di un dato travisato. In particolare, si era erroneamente ritenuto che l'imputato fosse stato colui che avesse distratto la p.o. con la scusa di offrirgli dello stupefacente al fine di consentire al complice (il Keita) la sottrazione del telefono cellulare.
Invece, dall'annotazione di PG redatta nell'immediatezza del fatto, dal contenuto dei fotogrammi acquisiti, dalle dichiarazioni della p.o. e dal verbale di individuazione fotografica risultava, sulla scorta dei tratti somatici e dell'abbigliamento indossato, che si trattava di un soggetto differente. 1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., che la difesa aveva sollecitato in ragione del modesto valore del bene appreso e, soprattutto, della brevissima durata della sottrazione e dell'avvenuta restituzione al legittimo proprietario, elementi quest'ultimi di carattere preponderante allorché, come ritenuto dalla sentenza impugnata, l'attenuante non sia ravvisabile essendo il valore della res non lievissimo ma comunque contenuto.
La Corte territoriale, poi, aveva omesso di confrontarsi sulla compatibilità dell'aggressione patita dalla p.o. con la diminuente invocata. 1.3. Con il terzo motivo lamenta l'assenza di motivazione riguardo al bilanciamento delle circostanze, invocato con giudizio di prevalenza in forza del modesto contributo offerto alla vicenda illecita, dello stato di incensuratezza, della la giovane età del ricorrente e delle condizioni di marginalità in cui lo stesso si trovava al momento del fatto. 1.4. Con nota del 16/4/2021 la difesa del ricorrente ha depositato nota e conclusioni scritte con cui ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 1.5.
Il P.G. presso questa Corte con requisitoria scritta dell'8/4/2021 ha concluso per il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei motivi.CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Invero, anche laddove fosse fondato il dedotto travisamento, osterebbe comunque al riconoscimento dell'attenuante speciale - così integrandosi all'uopo la motivazione adottata dalla Corte territoriale - il fatto che la rapina sia stata commessa da più persone riunite (ben tre), essendo anche il correo che non operò la sottrazione stato presente - con ciò rafforzando l'azione del complice e l'intimidazione rivolta alla vittima - alla commissione della rapina.
In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione di cui all'art. 114, secondo comma, cod. pen., che esclude l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque), si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che la predetta attenuante sia applicabile nel caso di rapina commessa da più persone riunite ed aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.).(Sez. 2, n. 6832 dell'8/5/1996, Rv. 205409;
Sez. 2, n. 18540 del 19/4/2016, Rv. 266852). 2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, al di là del rilievo della questione attinente all'avvenuta immediata restituzione del bene, avente comunque un valore non affatto lieve (indicato in C 100,00), il ricorrente omette di considerare che la rapina impropria ha cagionato lesioni alla p.o., dovute al fendente sferratogli alla mano da uno dei correi con un bottiglia appositamente rotta che gli procurava una copiosa fuoriuscita di sangue. Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685).2.3. Manifestamente infondato è, infine, il motivo relativo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche. Le S.U. di questa Corte hanno affermato in materia che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Né è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della prevalenza prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 2010, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 2017, Rv. 271269).
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23/4/2021. Il con