Italian Court dismisses appeals against robbery sentencing, ruling merit arguments barred in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the joint appeals by two defendants inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued that the appellate court's reasoning regarding their participation in the robbery was contradictory and lacked sufficient motivation. The court rejected these claims, stating that the appeals merely reiterated merit arguments already decided by the lower court and did not constitute valid legal challenges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely reiterate merit arguments or seek a re-evaluation of facts already decided by the court of appeal, which are insindacable if supported by adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SWALMIA LAMINE nato il 05/08/1996 MZHOD RAMI nato il 13/08/1993 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso nei confronti di MZHOD RAMI e per l'inarnmissibilità del ricorso nei confronti di SWALMIA LAMINE. udito il difensore, l'Avv. ALESSANDRA MAFFI, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Swalmie Lamine e Mzhod Rami, a mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 22/11/2019 della Corte di appello di Roma che ha riformato la sentenza in data 25/7/2019 del Tribunale di Roma, escludendo l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod.pen. e rideterminando la pena loro inflitta per il reato continuato di rapina e lesioni. Deducono:A5-- 1.1. "Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 628 cod.pen. di cui al capo A) riguardo al contributo effettivamente prestato da Mzhod Rami, nonché mancanza di motivazione in ordine al concorso morale dello stesso relativamente al reato di rapina; violazione dell'art. 533, cod.proc.pen.".
A tal proposito si sostiene che la sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilità di Mzhod Rami per la rapina «pur in assenza degli elementi costitutivi minimi previsti dall'ordinamento per la configurazione del concorso di persone nel reato». Si precisa che la sentenza ha riconosciuto la partecipazione di Mzhod senza indicare in quale forma si sarebbe manifestato il suo contributo alla condotta delittuosa, ma facendo ricorso a una motivazione apparente e comunque insufficiente anche con riguardo all'elemento psicologico. 1.2. "Manifesta illogicità della motivazione, per contraddittorietà intrinseca, in relazione alla indicazione in sentenza della mancata prova della presenza dello Mzhod durante l'aggressione per il reato di cui agli artt. 110 e 628 c.p. in contrasto al riconoscimento di responsabilità dello stesso".
Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della sentenza che, prima, riconosce che la presenza di Mzhod durante l'aggressione non è provata e, poi, ritiene l'imputato egualmente responsabile per concorso nella rapina. Secondo la difesa la contraddittorietà della motivazione emerge anche ove si consideri che la Corte di appello ha escluso l'aggravante delle più persone riunite, proprio in ragione del mancato accertamento della presenza di Mzhod durante l'aggressione, così raggiungendo una conclusione disarmonica rispetto all'affermazione di responsabilità. 1.3. "Contraddittorietà extra-testuale -ex legge n. 46/2006- della motivazione per travisamento della prova contenuta nelle sommarie informazioni del Petrucci Patrizio rispetto al 'ricongiungimento' tra i due imputati, qualificato erroneamente in sentenza come immediato".
Il travisamento della prova viene indicato nel fatto che la sentenza ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla base del ricongiungimento dei due imputati in termini di immediatezza, là dove tale "immediatezza" non era stata riferita da Petrucci Patrizio che, invece, aveva detto di aver visto un ragazzo con la maglietta bianca correre verso via Giotto; che si era posto all'inseguimento di questo ragazzo; che "nel frattempo" a quello si ricongiungeva un altro giovane. Si afferma, dunque, che la motivazione e il dichiarato si pongono in rapporto di incompatibilità. 1.4. "Manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 546, lett. e), c.p.p. per non aver individuato correttamente né analizzato logicamente i criteri posti a fondamento della decisione sul passaggio della refurtiva in un momento successivo alla consumazione del reato di rapina; violazione del principio di cui all'oltre ragionevole dubbio ex art. 533, c.p.p." Con l'ultimo motivo del ricorso, il ricorrente osserva che la sentenza - afferma che la catenina era stata gettata oltre l'inferriata nella speranza che non venisse rinvenuta dagli operanti e colloca tale momento dopo l'impossessamento della stessa da parte di Swalnnie, pur nella dimostrata assenza di Mzhod al momento della sottrazione e pur in assenza di un'osservazione continuativa dello svolgimento dei fatti.
Si denuncia la natura congetturale della motivazione che, al contempo, è priva di adeguata motivazione in punto di contrasto tra la soluzione di continuità tra l'azione di sottrazione di Swalmie e il ricongiungimento e, in definitiva, in punto di affermazione della responsabilità. Si deduce, dunque, la violazione dell'art. 192, cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché ripropongono le medesime questioni di merito proposte con l'atto di gravame e disattese dalla Corte di appello che ha valorizzato: il riconoscimento effettuato dalla vittima, il rinvenimento della refurtiva; l'osservazione diretta da parte degli operanti di PG del passaggio di un oggetto da Swalmia a Mzhod. Oggetto che veniva poi lanciato via da quest'ultimo e recuperato dalla Polizia, che constavano trattarsi proprio della catenina sottratta; l'inseguimento di Swalmia a opera di Petrucci nell'immediatezza dei fatti; la descrizione effettuata da Petrucci.
Con specifico riferimento alla posizione di Mzhod, ha sottolineato che questi, benché non presente al momento della sottrazione e dell'aggressione (e da ciò l'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite), si ricongiungeva subito dopo a Swalmia, che gli consegnava la refurtiva, sicchè doveva ritenersi la sua piena partecipazione alla vicenda delittuosa, nonostante la sua condotta defilata rispetto alla vittima. Scrive, infatti, la Corte di appello: «la partecipazione al reato [di Mzhod nd.e] e il contributo causale offerto alla sua realizzazione emergono dalla condotta immediatamente susseguente all'impossessamento della catenina, atteso che i due imputati sono fuggiti insieme e che Mzhod ha ricevuto dalle mani del complice la refurtiva, che ha poi gettato oltre l'inferriata, nella speranza che non venisse rinvenuta dagli operanti». 1.2.
Va, dunque, rilevato che i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita .../4.....5),...."." .....i. disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo- alla questione esaminata.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2021 Il Consig