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Sentenza — n. 28053/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28053/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28053/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente t,t 2, A sui ricorsi proposti da: CRISTIANO BRUNO nato a BRANCALEONE il 24/06/1951 CRISTIANO VINCENZO nato a LOCRI il 29/07/1978 avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VE-RGAT\ udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo t - ----udito il difensore i -2,...,2. 1.>"). e -/2 ,to i i i ,L, i i 9,2 - /9/v) ,,t)

Regesto Legislator

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art. 591 c.p; Sentenza — n. 28053/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il medico di famiglia infatti deve svolgere oltre all'attività prettamente ambulatoriale anche attività di tipo amministrativo e di gestione dello studio e curare i relativi adempimenti che vanno dall'organizzazione dello studio stesso fino alla redazione all'aggiornamento dello schedario dei pazienti, incombenze che prevalentemente vengono svolte nei fine settimana. Partendo da tale premessa sottolineano come le ore lavorative del medico di famiglia non possono seguire la cadenza del sanitario dipendente (8 ore al giorno) perché è richiesta una disponibilità continua.

Parole chiave

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responsabilità dei genitori pentito responsabilità disciplinare grado di colpa risarcimento alle vittime di reati verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 591 c.p
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Testo completo

la seguente t,t 2, A sui ricorsi proposti da: CRISTIANO BRUNO nato a BRANCALEONE il 24/06/1951 CRISTIANO VINCENZO nato a LOCRI il 29/07/1978 avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VE-RGAT\ udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo t - ----udito il difensore i -2,...,2. 1.>"). e -/2 ,to i i i ,L, i i 9,2 - /9/v) ,,t)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrono per cassazione, con un unico ricorso, CRISTIANO Bruno e CRISTIANO Vincenzo, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che il 9.4.2019 ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Locri che il 14.2.2017 li aveva condannati, per quanto qui rileva, per concorso in truffa (capo A) limitatamente all'anno 2011, essendo stati dichiarati prescritti i fatti relativi agli anni 2009 e 2010, in danno dell'ASP di Reggio Calabria - Distretto di Bovalino, perché con artifici e raggiri - consistiti nell'attestare falsamente sostituzioni effettuate dal dottore Cristiano Vincenzo al padre dottor Cristiano Bruno nell'attività di medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario regionale - procuravano a Cristiano Vincenzo l'ingiusto profitto consistito nelle somme erogate per le sostituzioni non effettuate con danno patrimoniale di pari entità per l'ente erogatore.

Cristiano Bruno anche per il reato di falso di cui al capo B) per avere falsamente attestato all'ASP di Reggio Calabria - Distretto di Bovalino di essere stato sostituito nella sua attività di medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario regionale nelle ore di distacco sindacale a lui riconosciute in qualità di segretario provinciale regionale nonché come componente dell'esecutivo nazionale del F.I.M.M.G. Deducono i ricorrenti, dopo aver precisato che l'impugnazione investe solo le condotte relative all'anno 2011, considerato che quelle relative agli anni 2009 -2010 sono state dichiarate prescritte, che l'impugnata decisione non appare fornita da un idoneo apparato argomentativo e in particolare che la stessa si fonda su una lettura distorta delle norme che regolano l'accordo collettivo nazionale con riguardo alla figura del medico di famiglia (qualifica rivestita dal dottor Cristiano Bruno) che non ha un orario definito di lavoro su cui calcolare la retribuzione.

Il medico di famiglia infatti deve svolgere oltre all'attività prettamente ambulatoriale anche attività di tipo amministrativo e di gestione dello studio e curare i relativi adempimenti che vanno dall'organizzazione dello studio stesso fino alla redazione all'aggiornamento dello schedario dei pazienti, incombenze che prevalentemente vengono svolte nei fine settimana. Partendo da tale premessa sottolineano come le ore lavorative del medico di famiglia non possono seguire la cadenza del sanitario dipendente (8 ore al giorno) perché è richiesta una disponibilità continua.

Ribadiscono che Cristiano Bruno aveva diritto ad essere pagato per il monte ore indicato e comunque che l'amministrazione sapeva che il suo sostituto svolgeva i corsi universitari. Ritengono che in ogni caso manca l'elemento soggettivo e sostengono che comunque è intervenuta la prescrizione. Cristiano Bruno sottolinea come le stesse argomentazioni valgano anche per il reato contestato sub B). I ricorsi sono inammissibili. )4/ I ricorrenti si sono limitati a riprodurre le stesse doglianze già poste a base dell'appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità.

I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi tendenti ad una generica rivalutazione delle statuizioni adottate dalla Corte territoriale senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dai giudici di merito che hanno dato atto di come l'accertamento compiuto per verificare quante ore di sostituzione erano state effettivamente svolte da Cristiano Vincenzo fosse stato completo e preciso, perchè effettuato non sulla base di un calcolo forfettario, ma sulla base delle ore di sostituzioni espletate mese per mese.

E' stato altresì sottolineato come la tesi che il riconoscimento delle ore di sostituzionelo a prescindere dalla effettiva prestazione delle stesse, risulta smentito dalla corretta interpretazione dell'articolo 21 dell'accordo collettivo nazionale che stabilisce espressamente che il compenso, per il sostituto nominato dal medico per lo svolgimento di attività sindacale, è orario e che il sostituito ha l'onere di quantificare nell'esatto ammontare le ore di sostituzione di cui si sia concretamente avvalso. Così com'è stato dato atto che non è oggetto di discussione la circostanza che il dottor Cristiano Bruno possa essere stato sostituito dal figlio Vincenzo;ciò che è stato viceversa accertato tramite l'elaborazione incrociata delle dichiarazioni mensili di sostituzione a firma di Cristiano Bruno e dei fogli di presenza a firma di Cristiano Vincenzo è che Cristiano Vincenzo non ha potuto effettuare il monte ore dichiarato dal padre a fronte dell'impegno giornaliero presso l'università di Catanzaro.

I motivi, pertanto, oltre che palesemente infondati, sono inammissibili perché privi del requisito della specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.

L'inammissibilità dei ricorsi impedisce l'instaurazione del rapporto processuale e quindi la declaratoria di prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende Così deliberato in Roma il 14.4.2021. Sentenza a motivazione semplificata Il C