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Sentenza — n. 28052/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28052/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28052/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Erronea applicazione della dell'art. 635 cod. pen. Rileva che il danneggiamento semplice, dopo la Novella del 2016, non è più previsto dalla legge come reato e che la minaccia era già stata valutato con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine al capo A) 2. Erronea applicazione della recidiva 3. Contraddittorietà della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen, art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 28052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 635 cod. pen. Rileva che il danneggiamento semplice, dopo la Novella del 2016, non è più previsto dalla legge come reato e che la minaccia era già stata valutato con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine al capo A) 2. Erronea applicazione della recidiva 3. Contraddittorietà della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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altri reati minaccia nel diritto penale guida recidiva in stato di ebbrezza reati della legge sugli stupefacenti reati violenti delitto

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
Erronea applicazione della dell'art. 635 cod. pen.
art. 612 cod. pen
28847) così quello commesso con minaccia assorbe il reato di cui all'art. 612 cod. pen.
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Testo completo

la seguente _5;estre bt a A sul ricorso proposto da: LEBYAD MOHAMED nato il 27/10/1966 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per rideternninazione pena. udito il difensore Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso associandosi alle conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per cassazione LEBYAD Mohamed avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che il 14.5.2019, esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di ubriachezza abituale, ha confermato la sentenza del Tribunale che l'aveva condannato per minaccia (capo A) e danneggiamento (capo B) in danno di Mattana Barbara. Deduce il ricorrente:

1. Erronea applicazione della dell'art. 635 cod. pen. Rileva che il danneggiamento semplice, dopo la Novella del 2016, non è più previsto dalla legge come reato e che la minaccia era già stata valutato con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine al capo A) 2. Erronea applicazione della recidiva 3. Contraddittorietà della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Eccessività della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non devoluto con i motivi di appello. Il terzo motivo che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche si appalesa aspecifico per mancato confronto argomentativo con la decisione della Corte Territoriale che ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma per la presenza di accertati elementi di segno negativo, quali i molteplici precedenti. Con riguardo al primo motivo di ricorso che investe la sussistenza del danneggiamento deve osservarsi che l'art. 635 cod. pen.

è stato riformulata dall'art. 2, 1° co., lett. I), D.Lgs. 15.1.2016, n. 7 (recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, 3 0 co., L. 28.4.2014, n. 67»). La modifica normativa ha, innanzitutto, escluso la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento semplice, già previsti al 10 co. dell'art. 635 previgente. Tali fatti sono ora qualificati, ai sensi dell'art. 4, 1° co., lett. c), del decreto, quali illeciti civili. La formulazione della norma antecedente al 2016 individuava quali circostanze aggravanti fatti che ora costituiscono il reato di danneggiamento semplice di cui al 10 e 2° co. dell'art. 635.

E' indubbia la continuità normativa tra la nuova disposizione e le previgenti fattispecie aggravate (C., Sez. IL 12.11-23.12.2020, n. 37417).Può quindi affermarsi che nel caso in esame il reato di danneggiamento può ritenersi integrato solo se si ritiene che la condotta sia avvenuta «con violenza alla persona o con minaccia». Deve aggiungersi che il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato (C., Sez.

V, 13.12.2019- 21.5.2020, n. 15643,; C., Sez. VI, 15.3.2016, n. 16563). Come il delitto di danneggiamento con violenza alla persona assorbe quello di percosse (C., Sez. II, 12.6-2.7.2019, n. 28847) così quello commesso con minaccia assorbe il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Il fatto così come accertato nella sentenza impugnata (l'imputato ha minacciato la suocera e quindi le ha danneggiato gli arredi della sala) deve perciò correttamente riqualificarsi come danneggiamento ai sensi del novellato art. 635 comma primo cod. pen. in esso assorbito il reato di minaccia di cui al capo A).

La sentenza, affermata l'irrevocabilità del giudizio di responsabilità, deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per la determinazione della pena. P. Q. M. Riqualificato il fatto come danneggiamento ai sensi dell'articolo 635 primo comma cod. /4/.. pen., in esso assorbito il reato di minaccia di cui E& iJ capo A) annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la determinazione della pena. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 14.4.2021 Il Consigliere estensore G