Sentenza — n. 28050/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente sui ricorsi proposti da: BRAIDICH MONTA nato a UDINE il 17/12/1989 HUDOROVICH CATERINA nato a BOLZANO il 01/03/1970 HUDOROVIC CLARA nato a MILANO il 19/01/1972 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE-- -V-1-~ti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo \ / [udito il difensore-1 l ,e1 (2X-3 1r -1 (Stn 1-; • e L e í-2. 6- < ti ( 1/V . 1.± 5Lef-L- it"9 CIL" 0 < DeA lrY) ( 3 in / "re o w /-) 7:-) .1->rí •-r. é' ()ti ) /2.A t"
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 421 cod. proc. pen, art. 591 c.p; Sentenza — n. 28050/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cass., Sez. 4, 7 novembre 1997, Bernasconi) La provenienza da delitto della res, infatti, al pari di qualsiasi elemento strutturale della fattispecie - non richiedendosi uno specifico nomen iuris che qualifichi l'origine del bene, così come non rilevando neppure la imputabilità o la punibilità del relativo autore o la stessa procedibilità del delitto presupposto - forma oggetto di prova secondo gli ordinari criteri di accertamento, che ben può fondarsi, dunque, anche su indizi e, pertanto, come è avvenuto nel caso in esame, sulla stessa prova logica.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente sui ricorsi proposti da: BRAIDICH MONTA nato a UDINE il 17/12/1989 HUDOROVICH CATERINA nato a BOLZANO il 01/03/1970 HUDOROVIC CLARA nato a MILANO il 19/01/1972 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE-- -V-1-~ti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo \ / [udito il difensore-1 l ,e1 (2X-3 1r -1 (Stn 1-; • e L e í-2. 6- < ti ( 1/V . 1.± 5Lef-L- it"9 CIL" 0 < DeA lrY) ( 3 in / "re o w /-) 7:-) .1->rí •-r. é' ()ti ) /2.A t"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, BRAIDICH Monia, HUDOROVICH Caterina e HUDOROVICH Clara avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che il 12.11.2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia che il 20.2.2020, all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato, per quanto qui rileva, BRAIDICH Monia e HUDOROVICH Caterina per due tentati furti in appartamento aggravati dalla violenza sulle cose (capi A) e B), BRAIDICH Monia anche per ricettazione (capo C) e HUDOROVICH Clara per evasione. BRAIDICH Monia con un unico motivo lamenta erronea affermazione di responsabilità con riguardo al capo C) per insussistenza dell'elemento materiale della ricettazione.
Lamenta che la provenienza delittuosa dei beni viene dedotta dal contesto in cui detti beni sono stati rinvenuti e dalla condizione soggettiva dell'imputata. Sostiene che dette valutazioni non sono sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità. Il ricorso della BRAIDICH è inammissibile perchè manifestamente infondato. Deve infatti ribadirsi che, in ordine al delitto di ricettazione, per la affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza, come è avvenuto nel caso di specie, anche attraverso il ricorso a prove logiche. (Sez.1, n. 29486 del 2013 Rv. 256108, Sez. n. 29685 del 2011 Rv. 251028, Sez. 2, 15 gennaio 2009, Longo;
Cass., Sez. 4, 7 novembre 1997, Bernasconi) La provenienza da delitto della res, infatti, al pari di qualsiasi elemento strutturale della fattispecie - non richiedendosi uno specifico nomen iuris che qualifichi l'origine del bene, così come non rilevando neppure la imputabilità o la punibilità del relativo autore o la stessa procedibilità del delitto presupposto - forma oggetto di prova secondo gli ordinari criteri di accertamento, che ben può fondarsi, dunque, anche su indizi e, pertanto, come è avvenuto nel caso in esame, sulla stessa prova logica.
HUDOROVICH Caterina si duole del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ritenendo errata la decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto tardivo il risarcimento del danno perché avvenuto il 15.5.2020 ( e quindi non prima del giudizio). Secondo la ricorrente la sentenza sarebbe errata perché il momento prima del quale deve intervenire il ristoro deve essere individuato nella discussione. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Il processo in primo grado è stato definito con il rito abbreviato. In tali casi, per la tempestività del risarcimento, è necessario che esso abbia luogo prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.(cfr.
Cass N. 2213 del 2020 Rv. 278380 - 01, N.20836 del 2018 Rv. 272933 - 01, N. 45629 del 2012 Rv. 254356 - 01, N. 56935 del 2017 Rv. 271666 - 01, N. 32455 del 2012 Rv. 253231 - 01, N. 39512 del 2014 Rv. 261403 - 01) Quanto, poi, alle censure relative al trattamento sanzionatorio le doglianze si rivelano per un verso generiche e comunque palesemente inconsistenti, alla luce della congrua motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus. HUDOROVICH Clara sostiene che la condotta contestata non integra il reato di evasione perchè si è trattato di un discostamento di pochi minuti rispetto agli orari di allontanamento consentiti dal Tribunale di Sorveglianza.
Sul punto deve rilevarsi che l'orientamento di questa Corte, cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'allontanamento dall'abitazione posto in essere dal condannato ammesso alla detenzione domiciliare è punita ai sensi dell'art.385 c.p. quale ne sia la durata (Sez. 4, sent. 16182/2019 Sez. 6, sent.8156/2012; Sez. 6, sent. 48547/2009) Sez. 6, sent. 35074/2007). Reiterati e aspecifici sono i motivi che investono il mancato riconoscimento dell'art. 131) cod. pen. per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione.
Con riguardo alla lamentata omessa motivazione in ordine alla richiesta delle circostanze attenuanti generiche deve osservarsi che nel caso in argomento le circostanze attenuanti generiche, a fronte di una motivazione del primo giudice fondata sul curriculum criminale della imputata (richiamato anche dai giudici d'appello), erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno essendosi limitata ad affermare nei motivi di appello la necessità di adeguare la pena al fatto concreto. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile.
Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende Così deliberato in Roma il 14.4.2021. Sentenza a motivazione semplificata Il Consigl