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Sentenza — n. 28049/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28049/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28049/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente .5-el•ti- sul ricorso ricorso proposto da: FRANCIONI SABRINA nato a MACERATA il 28/11/1969 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA- , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; i udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE ) che ha concluso chiedendo I IV uto ifens (2-1 7 I a) f- 2 - . 3 b d- i /2„ eka c T e <A, ,,, re i , -eeTe ) / e i ,91 --Q- / 9 A? 2.1 kaet 7.1,2 /7)-e. r AA-ai

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28049/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione FRANCIONI Sabrina avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che il 15.9.2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 12.9.2018, ha escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità, ha dichiarato prescritte le truffe commesse sino al 5.3.2012, confermando nel resto la condanna per truffa in danno di CIMINI Guido, parroco presso la Chiesa di San Francesco di Tolentino. Deduce la ricorrente vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 10 cod. pen e vizio di motivazione con riguardo all'attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile.

Parole chiave

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truffa aggravata pentimento attivo corruzione complicità retrocessione di beni ecclesiastici amministrazione infedele
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Testo completo

a seguente .5-el•ti- sul ricorso ricorso proposto da: FRANCIONI SABRINA nato a MACERATA il 28/11/1969 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA- , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; i udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE ) che ha concluso chiedendo I IV uto ifens (2-1 7 I a) f- 2 - . 3 b d- i /2„ eka c T e <A, ,,, re i , -eeTe ) / e i ,91 --Q- / 9 A? 2.1 kaet 7.1,2 /7)-e. r AA-ai

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per cassazione FRANCIONI Sabrina avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che il 15.9.2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 12.9.2018, ha escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità, ha dichiarato prescritte le truffe commesse sino al 5.3.2012, confermando nel resto la condanna per truffa in danno di CIMINI Guido, parroco presso la Chiesa di San Francesco di Tolentino. Deduce la ricorrente vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 10 cod. pen e vizio di motivazione con riguardo all'attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile.

I motivi sono palesemente inammissib4. La ricorrente si è limitata a reiterare doglianze già avanzate davanti ai giudici di merito in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi che non tengono in considerazione le statuizioni della Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p. (è stato evidenziato come la stessa ricorre non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero di culto ma anche quando la posizione ricoperta, come nel caso in esame, ha facilitato il reato stesso, essendo l'incarico religioso non limitato alle funzioni strettamente connesse al culto, ma si estende a tutte le attività prestate al servizio della comunità comunque riconducibili al mandato, nelle quali rientrano quelle di solidarietà in esame), attendibilità della persona offesa - in relazione ai quali la ricorrente ha svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte e reiterando le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende , che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della costituita parte civile Cimini Guido che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della costituita parte civile Cimini Guido che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 14.4.2021 Il Consigliere estensore Il Preside'