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Sentenza — n. 28048/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28048/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28048/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giorgadze Apolon ricorre avverso la sentenza in data 12/3/2019 della Corte di appello di Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza in data 31/10/2017 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia riducendo la pena inflittagli per il reato continuato di rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesione aggravata oltre che per un'ulteriore rapina e per il reato di detenzione di un passaporto falso. Deduce: 1.1. "Violazione della legge processuale; in particolare violazione del disposto di cui all'art. 649, c.p.p. Mancanza statuizione e, dunque, radicale difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del divieto di secondo giudizio previsto dall'art. 649 c.p.p. Violazione del disposto di cui alle lettere b) ed e) art. 606 c.p.p.".

Regesto Legislator

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art. 649 c.p, art. 606 c.p, art. 81 c.p, art. 117 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28048/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso, non avendo la Corte di appello dato risposta al quesito relativo alla violazione del divieto di bis in idem.

Parole chiave

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altri reati commisurazione della pena per rapina sorpasso pericoloso allegazioni di persecuzione contraddittorie ripudiazione reato grave

Disposizioni normative citate

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art. 649 c.p
Mancanza statuizione e, dunque, radicale difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del divieto di secondo giudizio previsto dall'art. 649 c.p.p.
art. 606 c.p
Violazione del disposto di cui alle lettere b) ed e) art. 606 c.p.p.".
art. 81 c.p
"Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale; in particolare, violazione del disposto di cui all'art. 81 c.p.
art. 117 Cost
A tal proposito va rimarcato che effettivamente, "in tema di appello, la violazione del principio del "ne bis in idem" è sottratta all'onere devolutivo e può essere rilevata anche d'ufficio in applicazione del disposto di previsioni di norme di rango sovralegislativo, rilevanti ex art. 117 Cost., quali l'art.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORGADZE APOLON nato il 18/06/1976 avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Giorgadze Apolon ricorre avverso la sentenza in data 12/3/2019 della Corte di appello di Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza in data 31/10/2017 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia riducendo la pena inflittagli per il reato continuato di rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesione aggravata oltre che per un'ulteriore rapina e per il reato di detenzione di un passaporto falso. Deduce: 1.1. "Violazione della legge processuale; in particolare violazione del disposto di cui all'art. 649, c.p.p. Mancanza statuizione e, dunque, radicale difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del divieto di secondo giudizio previsto dall'art. 649 c.p.p. Violazione del disposto di cui alle lettere b) ed e) art. 606 c.p.p.".

Sotto tale profilo si deduce l'identità del fatto all'attenzione dell'odierno giudizio (come sopra indicato) e quello relativo al delitto di tentativo di omicidio in danno di Avella Matteo, per il quale l'imputato è stato assolto in un diverso processo, con sentenza in data 28/5/2018 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia. A tal riguardo evidenzia che la Corte di appello era stata investita della questione e non aveva dato alcuna risposta sul punto, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione. A sostegno della sussistenza di una violazione del divieto di bis in idem, il ricorrente collaziona l'imputazione della rapina contestata nell'odierno processo e quella del tentativo di omicidio giudicato in separato giudizio, al fine di risaltarne la sovrapponibilità e la sostanziale unicità. 1.2. "Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale; in particolare, violazione del disposto di cui all'art. 81 c.p. Radicale difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti tutti e quelli di cui al capo E) della rubrica.

Violazione del disposto di cui alle lettere b) ed e) art. 606 c.p.p. Nullità della sentenza impugnata". Con il secondo il motivo la difesa si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui all'art. 497-bis, cod.pen. contestato al capo E) e la rapina contestata al capo A). A tal proposito si deduce l'incongruità della motivazione adottata dalla Corte di appello per respingere la relativa istanza. 1.3. "Mancanza di motivazione in ordine alla pena base adottata. Violazione del disposto di cui alla lettera e) art 606 c.p.p. Nullità della sentenza impugnata".

Con l'ultimo motivo si assume che la Corte di appello non ha ottemperato all'obbligo di motivazione richiesto quando la pena sia pari o superiore al medio edittale.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso, non avendo la Corte di appello dato risposta al quesito relativo alla violazione del divieto di bis in idem.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Va rilevato come la difesa, nel corso del giudizio di appello, avesse opposto al collegio giudicante il sopravvenire di una sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato per un fatto che si assume sovrapponibile a quello oggetto dell'odierno giudizio. A tal proposito va rimarcato che effettivamente, "in tema di appello, la violazione del principio del "ne bis in idem" è sottratta all'onere devolutivo e può essere rilevata anche d'ufficio in applicazione del disposto di previsioni di norme di rango sovralegislativo, rilevanti ex art. 117 Cost., quali l'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione EDU e l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono il diritto della persona a non essere "perseguita" o "condannata" due volte per lo stesso fatto.», (Sez. 2 -, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01;

Sez. 2 -, Sentenza n. 35126 del 21/05/2019, Rv. 277071 - 01). Una volta ritenuta la legittimità della relativa deduzione in appello, va rilevato come in effetti la Corte di appello abbia omesso di motivare con riguardo alla questione della violazione del divieto di bis in idem. A tal proposito va, però, richiamato l'insegnamento di legittimità secondo cui «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio», (Sez. 2, Sentenza n. 10173 del 16/12/2014 Ud., dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01).

Ebbene, la manifesta infondatezza dell'eccezione difensiva emerge là dove si rilevi come nel caso concreto sia unico soltanto il fatto storico, al cui interno - però- è agevole distinguere una pluralità di fattispecie che si sono realizzate in concreto, rintracciandosi la lesione di diversi beni giuridici e la struttura di differenti reati. L'unicità dell'accadimento storico, infatti, non impedisce che da esso possano originare una pluralità di reati affatto differenti tra loro e per i quali manca in radice ogni possibilità di farli ritenere il medesimo fatto-reato, così come avviene nel caso in esame, dove manca ogni possibilità di ritenere una sia pur minima identità tra la rapina e l'omicidio, in ragione della loro ontologica e strutturale diversità, visto che l'una tutela il patrimonio e punisce lo ,..An i,)n,.\._.„ spossessamento violento dei beni, mentre l'altro tutela la vita e punisce chiunque cagioni la morte di un uomo (ovvero, nel caso del tentativo che qui interessa, ponga in esseri atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare tale evento).

Va, dunque, richiamato l'assolutamente consolidato orientamento di legittimità secondo il quale «il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali», (Sez. 1, Sentenza n. 12943 del 29/01/2014, Rv. 260133 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 16556 del 14/10/2009 Ud., dep. 29/04/2010, Rv. 246953 - 01).

La manifesta infondatezza del motivo porta alla sua inammissibilità, per quanto già evidenziato. 1.2. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di specificità anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena base. In realtà la Corte di appello ha puntualmente motivato sul punto, osservando che «la rapina in oggetto (Capo A), specie se valutata unitamente agli ulteriori reati c.d. "satellite" di cui ai successivi capi B), C), e D) di imputazione, delineano un episodio globalmente assai grave e allarmante nel suo sviluppo, peraltro estesamente descritto nell'imputazione: e ciò sia per i titoli di reato contestati, sia soprattutto per l'elevata dose di violenza e di spregiudicatezza evidenziabile nelle condotte dell'imputato dimostratosi in grado -al fine di conseguire l'impunità per il furto, commesso insieme al complice riuscito a fuggire- di opporsi, da solo, a ben due Agenti di PG intervenuti sul posto provocando a ciascuno di essi lesioni personali nel corso di più concitate fasi, giungendo ad impossessarsi durante la colluttazione della pistola d'ordinanza di uno degli agenti, ad armarla ed a puntargliela all'addome prima di essere fortunatamente disarmato e tratto in arresto».

La presenza di una così puntuale ed estesa motivazione sulla pena dimostra la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione e, al contempo, fa emergere il difetto di specificità della doglianza, che oscura le argomentazioni sopra riportate e con esse non si confronta. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. Inammissibile risulta, infine, anche il terzo motivo di ricorso, in quanto con esso vengono proposte questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello ha escluso la configurabilità della continuazione del reato contestato al capo E (relativo alla falsificazione del passaporto) con la rapina contestata al capo A e i suoi reati satellite, perché non ha rintracciato elementi dai quali poter verosimilmente dedurre che l'imputato avesse previsto di avvalersi del passaporto falso nell'ambito della programmazione della rapina.

A fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, proponendo una possibile rilettura alternativa degli elementi processuali. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.

Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisu m.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore d