Sentenza — n. 28047/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALorizzo Domenico ricorre avverso la sentenza in data 15/6/2020 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza in data 21.10.2019 dal \.3 G.u.p. del Tribunale di Trani, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 521 co. 2 e 522, c.p.p., in relazione all'art. 606, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28047/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Venivano lette: 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 2.2. la nota dell'Avvocato MAURO GIANGUALANO che, nell'interesse del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORIZZO DOMENICO nato a TRANI il 02/05/1979 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato MAURO GIANGUALANO che, nell'interesse del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Lorizzo Domenico ricorre avverso la sentenza in data 15/6/2020 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza in data 21.10.2019 dal \.3 G.u.p. del Tribunale di Trani, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 521 co. 2 e 522, c.p.p., in relazione all'art. 606, lett.
c) c.p.p., avendo, quest'ultima, confermato la condanna di primo grado ancorché per un fatto diverso da quello contestato". Con il primo motivo si sostiene che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado modificando condotta, evento ed elementi costitutivi del sotteso fatto storico, in quanto l'imputazione ascrive all'imputato una violenza consistita nel travolgere con la sua macchina Zingaro Maddalena, mentre la Corte di appello afferma che l'imputato avrebbe soltanto tentato di travolgere la donna con una manovra di retromarcia. Secondo il ricorrente tale modificazione avrebbe menomato il diritto di difesa in ragione della diversità del fatto, tanto più che il tentativo di travolgere la donna non trova alcun addentellato probatorio. 1.2. "Violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova". Il motivo riprende l'ultimo argomento della precedente censura e puntualizza che il tentativo di travolgere la donna non ha trovato alcun addentellato probatorio, in quanto le tre persone offese -risentite sul punto- «hanno tutte parlato dell'investimento della Zingaro, a seguito dalla temporanea permanenza della stessa sul cofano motore dell'autovettura condotta dall'imputato, e della successiva precipitazione della donna al suolo in conseguenza delle "manovre repentine" di guida eseguite dal Lorizzo». Si ribadisce, quindi, la diversità del fatto considerato dalla Corte di appello rispetto a quello descritto nell'imputazione. 1.3. "Violazione degli artt. 192, 546 e 533 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p., per omessa motivazione e mancata valutazione di prove decisive, nonché per violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Con il terzo motivo si assume che la Corte di appello non ha adempiuto all'obbligo della motivazione, essendosi limitata a fornire una ricostruzione del fatto autonoma rispetto al patrimonio probatorio e al capo d'imputazione, rispetto al quale non è stata operata la necessaria valutazione unitaria del compendio probatorio, omettendo di valutare elementi di prova decisivi in senso favorevole all'imputato. 1.4. "Violazione dell'art. 56, cod.pen. e 62 n. 4, cod.pen., in relazione all'art. 606, lett.
b) ed e) c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione". La manifesta illogicità viene ravvisata nel fatto che la Corte di appello «ammette che non è possibile stabilire se e quali oggetti siano stati effettivamente sottratti né, dunque, se vi sia mai stata una effettiva deminutio patrimoni/ in danno delle persone offese; ciononostante (...) ritiene illogicamente, da una parte, perfezionato il delitto e, dall'altra, inaccordabile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità».
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Venivano lette: 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 2.2. la nota dell'Avvocato MAURO GIANGUALANO che, nell'interesse del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen., mentre è inammissibile nel resto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza assumendo che la Corte di appello avrebbe condannato Lorizzo per un fatto diverso da quello descritto nell'imputazione, visto che qui gli si contesta di avere travolto Zingaro Maddalena con la propria autovettura, là dove i Magistrati dell'appello hanno specificato che lui aveva solo tentato di travolgerla, senza riuscirci per l'intervento di un figlio, che riusciva a evitare l'impatto.
A tal proposito è stato chiarito che «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato.
In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per -un fatto, inteso come- episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi», Sez. 4, Sentenza n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, Sentenza n. 6346 del 09/11/2012 Ud., dep. 08/02/2013, Domizi, Rv. 254888 - 01).
E' stato altresì specificato che: «non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione. (Fattispecie in tema di tentata estorsione, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l'erronea o imprecisa indicazione dell'ammontare delle somme pretese e della cadenza con la quale le stesse dovevano essere versate, risultando decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità la sola formulazione delle minacce per conseguire il preteso pagamento, poi non avvenuto)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 12328 del 24/10/2018 Ud., dep. 20/03/2019, Calabrese, Rv. 276955 - 01);
«in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorchè si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che si sia verificata violazione del principio della corrispondenza tra accusa e sentenza in un caso in cui, a fronte della contestazione di tentata rapina, non giunta a consumazione per "la reazione della vittima" all'interno di una banca, la sentenza, sulla base delle risultanze del dibattimento, aveva ricondotto la mancata consumazione all'intervento dei Carabinieri mentre l'imputato stava entrando nell'istituto di credito)», (Sez. 2, Sentenza n. 17565 del 15/03/2017 Ud., Beretti, Rv. 269569 - 01).
L'applicazione dei principi enunciati risalta come il caso in esame non configuri un fatto diverso, in ragione della perfetta coincidenza tra gli elementi costitutivi della condotta costituente il reato, come contestati, rispetto a quelli ritenuti in sentenza, per come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, che ha sottolineato come costituisca elemento costitutivo del reato non solo la violenza, ma anche la minaccia, tale dovendosi considerare un'azione così pericolosa rivolta all'inseguitore, con il chiaro intento di sfuggirgli. Né può ravvisarsi alcuna menomazione del diritto di difesa, posto che il ricorrente ha avuto modo di difendersi proprio sul punto, là dove si è lamentato ./1 .- ,',) Jn J. _., delle contraddizioni delle dichiarazioni rese dalle persone offese proprio sulla dinamica degli accadimenti, così sollecitando la risposta della Corte di appello che qui si impugna.
Da ciò discende che non può rinvenirsi alcuna innnnutazione a sorpresa della contestazione degli elementi costitutivi del reato, atteso che la diversità incide su aspetti marginali dell'imputazione, che non ne modificano il contenuto essenziale, sicché il motivo è manifestamente infondato.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso lamentano la violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. va, dunque, rilevata la loro inammissibilità alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.
e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02).
3. E' fondato, invece, il quarto motivo di ricorso, mosso in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. La difesa aveva evidenziato nell'atto di appello come si potesse ritenere configurata tale attenuante in ragione del valore irrisorio della merce sottratta e della minima lesione apportata al bene giuridico protetto e all'integrità fisica delle persone offese. Il motivo è stato disatteso dalla Corte di appello con la seguente motivazione: «per ciò che riguarda l'art. 62 n. 4 c.p.p la cui applicazione porterebbe al ridimensionamento della pena, non se ne ravvisa la sussistenza non essendo stato possibile identificare compiutamente gli oggetti sottratti e quindi quantificare il danno patrimoniale».
Tale brano di motivazione è apertamente in contraddizione con la sentenza di primo grado e con l'imputazione, nelle quali sono esattamente descritti e "identificati" i beni che Lorizzo aveva caricato sulla sua macchina, così come elencati da Lapi Saverio e da Zingaro Maddalena. Va altresì rilevato come il giudice di primo grado abbia specificamente individuato (grazie alle dichiarazioni di Lapi Saverio) anche i beni restituiti da Lorizzo nel momento in cui veniva sorpreso nel mentre attuava la condotta delittuosa. Tale contraddittorietà conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, nel quale si dovrà tenere conto che i beni sottratti sono stati esattamente identificati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazi