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Sentenza — n. 28046/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28046/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28046/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vanno preliminarmente esaminati i motivi riferibili all'affermazione della responsabilità, che precedono logicamente il tema introdotto dal primo motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio. Ciò premesso, va rilevato come i motivi in questione vengano colpiti da plurime ragioni di inammissibilità.1.1. In primo luogo, sono affette da manifesta infondatezza tutte le denunce di omessa motivazione diffusamente elevate nel ricorso. Al-contrario di quanto genericamente dedotto dalla difesa, infatti, la Corte di appello ha dato puntuale e adeguata risposta a tutte le questioni sollevate con il gravame (prova della sussistenza del fatto, indicazione dei plurimi elementi di prova a carico di Simonetti, attendibilità della persona offesa, elementi a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, prova a carico dell'imputato, natura del debito contratto, contenuto e significato delle intercettazioni, natura ed entità degli importi pagati, riqualificabilità ai sensi dell'art. 56, cod.pen., riqualificabilità ai sensi dell'art. 393, cod.pen., riqualificazione ai sensi dell'art. 610, cod.pen., riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e quant'altro oggetto di gravame), così smentendosi marcatamente la denuncia di omessa motivazione sollevata dalla difesa. 1.2.

Regesto Legislator

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artt. 629 c.p, art. 62-bis c.p, art. 581 c.p, art. 599 c.p; Sentenza — n. 28046/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) c.p.p.". In questo caso si deduce la qualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 610, cod.pen. A tal proposito viene illustrata la giurisprudenza di legittimità sul punto e osserva che la Corte di appello non ha effettuato alcuna disamina della condotta dell'imputato al fine di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della violenza privata. 1.6. "Violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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sanzioni penali tentata estorsione criminalità persistente recidiva nell'infrazione esecuzione della pena pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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artt. 629 c.p
b), d) ed e) in relazione agli artt. 629 c.p., 192, 533 comma 1, c.p.p.
art. 62-bis c.p
in relazione all'art. 62-bis c.p.
art. 581 c.p
art. 599 c.p
In tale maniera è stato possibile riscontrare che -in effetti- il dispositivo letto in udienza così recitava: "Letto l'art. 599 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI GIULIANO nato a ROMA il 05/10/1974 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATI-0 1. Sinnonetti Giuliano ricorre avverso la sentenza in data 7/2/2020 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 4/7/2019 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato per il reato continuato di estorsione, con la recidiva reiterata. Deduce: 1.1. "Carenza e contraddittorietà di motivazione a valere ai sensi dell'art. 606, lett. b), d) ed e) in relazione agli artt. 599, 605 e 546, lett. e), cod.proc.pen.".Con il primo motivo si denuncia il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione. In particolare, il ricorrente «rileva che nella motivazione -della sentenza impugnata, la Corte di appello ritiene che la pena -ritenuta congrua- vada confermata, al contrario di quanto contenuto nel dispositivo letto in udienza con il quale, in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. c/o Tribunale di Roma, il ricorrente veniva condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione oltre alla multa».

Deduce, dunque, la prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione e chiede l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. 1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. b), d) ed e) in relazione agli artt. 629 c.p., 192, 533 comma 1, c.p.p. e 546 lett.

e) c.p.p.". Sotto tale profilo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 192 e 533, comma 1, cod.proc.pen. in quanto la Corte di appello ha omesso di specificare in maniera esaustiva i risultati raggiunti nonché i criteri adottati nella valutazione della prova in ordine alla penale responsabilità per i reati ascritti all'odierno ricorrente. Simonetti denuncia anche il vizio di motivazione assumendo che la Corte di appello non ha adeguatamente e logicamente argomentato sulla responsabilità dell'imputato, giacché la sentenza appare priva di qualsivoglia argomentazione in ordine al motivo di gravame con cui evidenziava l'inattendibilità del racconto della persona offesa e la mancanza di indicazioni in ordine all'iter logico giuridico seguito dal primo giudice per giungere all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Ribadisce, quindi, la violazione dei criteri di cui all'art. 192, cod.proc.pen. perché gli elementi indicati dalla Corte non hanno un'idoneità probatoria di elevato spessore dimostrativo. 1.3. "Violazione dell'art. 606, lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 56, 629 c.p. e 546 lett.

e) c.p.p.". Con il motivo in esame il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine alla invocata riqualificazione dell'estorsione nella forma tentata anziché in quella consumata ritenuta dai giudici di merito, in quanto la Corte di appello non valutato le modalità della condotta. Si aggiunge che Simonetti aveva dichiarato di avere agito anche nella convinzione di esercitare una pretesa legittima perché i debiti maturati da Saracco Andreolli non attenevano a debiti illegali per acquisto di stupefacenti bensì a debiti contratti a titolo di prestito personale. 1.4. "Violazione dell'art. 606, lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 629, c.p., 393 c.p. e 546 lett.

e) c.p.p.". Sotto tale profilo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione in relazione alla corretta qualificazione giuridica del reato ai sensi dell'art. 393, cod.pen. piuttosto che ai sensi dell'art. 629, cod.pen. Dopo avere premesso che ciò che distingue i due reati è l'elemento psicologico, la difesa -anche in questo caso- osserva che Simonetti aveva dichiarato di avere agito anche nella convinzione di esercitare una pretesa legittima perché i debiti maturati da Saracco Andreolli non attenevano a debiti illegali per acquisto di stupefacenti bensì a debiti contratti a titolo di prestito personale. 1.5. "Violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 629 c.p. e 546 lett.

e) c.p.p.". In questo caso si deduce la qualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 610, cod.pen. A tal proposito viene illustrata la giurisprudenza di legittimità sul punto e osserva che la Corte di appello non ha effettuato alcuna disamina della condotta dell'imputato al fine di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della violenza privata. 1.6. "Violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p. e 546 lett. e), c.p.p.". Il ricorrente deduce nuovamente l'apparenza della motivazione in relazione alla doglianza volta a ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.7. "Violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 81, 132, 133 c.p. e 546 lett.

e) c.p.p.". In questo caso il ricorrente deduce il contrasto della motivazione con quanto disposto dalle norme indicate nell'intitolazione del motivo, in quanto la Corte di appello ha omesso di ricostruire l'iter logico giuridico che ha determinato la scelta in concreto effettuata, sia in relazione agli artt. 132 e 133, sia in relazione all'art.81 c.p.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno preliminarmente esaminati i motivi riferibili all'affermazione della responsabilità, che precedono logicamente il tema introdotto dal primo motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio. Ciò premesso, va rilevato come i motivi in questione vengano colpiti da plurime ragioni di inammissibilità.1.1. In primo luogo, sono affette da manifesta infondatezza tutte le denunce di omessa motivazione diffusamente elevate nel ricorso. Al-contrario di quanto genericamente dedotto dalla difesa, infatti, la Corte di appello ha dato puntuale e adeguata risposta a tutte le questioni sollevate con il gravame (prova della sussistenza del fatto, indicazione dei plurimi elementi di prova a carico di Simonetti, attendibilità della persona offesa, elementi a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, prova a carico dell'imputato, natura del debito contratto, contenuto e significato delle intercettazioni, natura ed entità degli importi pagati, riqualificabilità ai sensi dell'art. 56, cod.pen., riqualificabilità ai sensi dell'art. 393, cod.pen., riqualificazione ai sensi dell'art. 610, cod.pen., riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e quant'altro oggetto di gravame), così smentendosi marcatamente la denuncia di omessa motivazione sollevata dalla difesa. 1.2.

La manifesta infondatezza ora evidenziata è strettamente correlata all'ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso, facendo emergere come i motivi posti dal ricorrente siano la pedissequa reiterazione delle medesime questioni di merito sottoposte all'attenzione della Corte di appello e da questa disattese con una motivazione che è stata del tutto trascurata e pretermessa dall'impugnazione. Da ciò il difetto di specificità del ricorso con il quale il ricorrente -a fronte di motivazioni adeguate, logiche e prive di contraddizioni- persiste nelle identiche argomentazioni contenute nell'atto di gravame, senza mai illustrare alcun vizio scrutinabile in sede di legittimità.

Si deve a tal proposito ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.3. L'ulteriore conseguenza di un ricorso siffatto si sostanzia nell'assenza di censure che denuncino violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Da quanto esposto discende l'inammissibilità dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto.

2. A diversa conclusione si perviene, invece, con riguardo al primo motivo, che lamenta una difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello contenuto in calce alla motivazione depositata alla scadenza del termine riservato per il suo deposito. Il ricorrente ha allegato al ricorso il dispositivo letto in udienza; al contempo questa Corte di cassazione ha esaminato gli atti, in ciò legittimata dalla natura processuale della questione sollevata. In tale maniera è stato possibile riscontrare che -in effetti- il dispositivo letto in udienza così recitava: "Letto l'art. 599 c.p.p. in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 4.7.2019, appellata da Simonetti Giuliano, riduce la pena detentiva in anni e mesi 8 di reclusione.

Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione". Diversamente, in calce alla motivazione della sentenza impugnata è riportato il seguente dispositivo: "Visto l'art. 599 c.p.p., conferma la sentenza del tribunale di Roma in data 4.7.2019 appellata da Simonetti Giuliano, che condanna al pagamento delle spese del grado". La ravvisata difformità importa che la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma affinché provveda a nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsab