Sentenza — n. 28045/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Crupi per Anastasi.1.1.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova in ordine alla ritenuta consapevolezza della provenienza delittuosa del ciclomotore da parte dell'imputato. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che un terzo soggetto si era dichiarato proprietario del motociclo. Sotto altro profilo, poi, diversamente da quanto indicato dalla Corte territoriale, il motorino non sarebbe stato rubato il 31/12/2012, cioè nove giorni prima dall'accertamento della ricettazione, ma il 30/12/2011, cioè un anno prima.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 28045/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In data 5 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Delia Cardia, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ANASTASI STEFANO nato a MESSINA il 24/09/1990 RAGUSA DANIELE nato a MESSINA il 28/04/1991 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELTA CARDIA; lette le conclusioni scritte del difensore di STEFANO ANASTASI.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di MESSINA, con sentenza del 9/9/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA in data 7/12/2017 nei confronti di ANASTASI STEFANO e RAGUSA DANIELE in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Crupi per Anastasi.1.1.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova in ordine alla ritenuta consapevolezza della provenienza delittuosa del ciclomotore da parte dell'imputato. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che un terzo soggetto si era dichiarato proprietario del motociclo. Sotto altro profilo, poi, diversamente da quanto indicato dalla Corte territoriale, il motorino non sarebbe stato rubato il 31/12/2012, cioè nove giorni prima dall'accertamento della ricettazione, ma il 30/12/2011, cioè un anno prima.
Elemento questo che, oltre al fatto che in effetti quanto rinvenuto non era un motociclo ma dei pezzi dello stesso, contrasterebbero con le premesse del ragionamento sul quale la Corte fonda la propria conclusione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita. 1.2. Avv. Silvestro per Ragusa. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 648 cod. pen. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche in riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato. 1.2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. In data 5 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Delia Cardia, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
3. In data 8 marzo 2021 la difesa di Stefano Anastasi ha fatto pervenire in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati.
1. Nel primo motivo di entrambi i ricorsi le difese deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, anche sotto il profilo del travisamento della prova. La doglianza è infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra quella di primo grado, ha sufficientemente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto infondato l'appello e ha pertanto confermato la dichiarazione di responsabilità degli imputati. Il dedotto travisamento circa il tempo trascorso dal furto, seppure in concreto esistente, d'altro canto, non incide sulla tenuta logica della motivazione nella quale tale circostanza non assume un rilievo decisivo con riferimento alla conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale.
Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, il travisamento della prova può avere rilievo solo quando "l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio" (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). La presenza di una criticità su una valutazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove le restanti siano idonee garantire la tenuta del ragionamento ricostruttivo, pertanto, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227).
Sotto tale profilo il ricorso, che censura la motivazione come erronea, in quanto fondata su una valutazione sbagliata di un unico elemento è infondato (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153) non potendo questa Corte fare altro che prendere atto che l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito appare comunque completo e che nel caso di specie sono del tutto assenti vizi logici ictu ocull percepibili.
La dichiarazione di responsabilità, infatti, si fonda sul fatto che gli imputati sono stati trovati nella disponibilità di pezzi di un ciclomotore privo di targa per poi montarli sulla moto di uno di loro e non solo sull'unico elemento frutto del travisamento. La coerenza e la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata sul punto - con il riferimento alla condotta posta in essere e agli accertamenti svolti- quindi non sono inficiate dal diverso significato attribuito a un elemento non decisivo che, piuttosto, è il frutto di un errore di lettura del giudice di merito.
A fronte dell'incontestata provenienza furtiva del motociclo dal quale provenivano i pezzi da montare sul motociclo di Ragusa il percorso argomentativo della Corte d'appello appare chiaro avendo valorizzato, sotto il profilo soggettivo, la genericità e inattendibilità delle giustificazioni offerte dai due imputati che in effetti si sono limitati a fare vago riferimento al Cucinotta. Elementi questi che consentono di ritenere che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sul punto, anche in assenza del dato travisato, sia coerente quanto all'esistenza del dolo eventuale di ricettazione in conformità all'orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza sulla valenza probatoria dell'assenza di adeguata indicazione sulla provenienza e sui motivi della detenzione.
2. Nel secondo motivo del ricorso redatto nell'interesse dei Daniele Ragusa la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dto conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne (cfr. pag. 5, punto 3.2. richiamato espressamente dal punto 3.5. della sentenza impugnata).
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).
3. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali della fase di legittimità. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 23/