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Sentenza — n. 28044/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28044/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28044/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Fiume per Gaetano Vitagliano. 1.1.1 Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla conclusione della Corte territoriale circa la ritenuta consapevolezza del ricorrente dell'illiceità della condotta dallo stesso posta in essere. Diversamente da quanto indicato dal giudice di merito, infatti, dal compendio probatorio emergerebbe che il ricorrente non aveva consapevolezza di quale fosse la regione per la quale la persona offesa si doveva recare a trovare il proprio fratello e che, quindi, il ricorrente si sarebbe limitato a riferire al Sannino che Giuseppe gli doveva parlare, senza per ciò solo aver partecipato alla condotta estorsiva da altri commessa.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 530 cod. proc. pen, art. 616 cod. pen; Sentenza — n. 28044/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In data 5 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Delia Cardia, chiede che il ricorso di Ascione Michele sia dichiarato inammissibile e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Vitagliano Gaetano, Vitagliano Giuseppe e Acampora Roberto in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nella sua componente soggettiva e che i ricorsi degli stessi siano rigettati nel resto.

Parole chiave

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dichiarazioni inverosimili testimonianza della vittima corrispondenza con il difensore delitto gravi addebiti penali inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
art. 530 cod. proc. pen
Le doglianze contenute in tali motivi, alcuni dei quali impropriamente rubricati anche come violazione di legge con il riferimento all'art. 530 cod.
art. 616 cod. pen
All'inammissibilità del ricorso di Michele Ascione consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, ai sensi dell'art. 616 cod. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VITAGLIANO GAETANO nato a TORRE DEL GRECO il 26/07/1978 ACAMPORA ROBERTO nato a TORRE DEL GRECO il 21/07/1976 ASCIONE MICHELE nato a CERCOLA il 01/04/1981 VITAGLIANO GIUSEPPE nato a ERCOLANO il 13/07/1973 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA; lette le conclusioni dell'avv.

FIUME difensore di GAETANO VITAGLIANO e GIUSEPPE VITAGLIANO; lette le conclusioni dell'avv. SORBILLI difensore di ROEBERTO ACAMPORA.RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 16/1/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI in data 27/6/2019 ha rideterminato la pena inflitta agli imputati e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di VITAGLIANO GAETANO, ACAMPORA ROBERTO, ASCIONE MICHELE e VITAGLIANO GIUSEPPE in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv, 629 aggravato ex art. 628, comma terzo n. 1 e 416 bis.1, comma 1, cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Fiume per Gaetano Vitagliano. 1.1.1 Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla conclusione della Corte territoriale circa la ritenuta consapevolezza del ricorrente dell'illiceità della condotta dallo stesso posta in essere. Diversamente da quanto indicato dal giudice di merito, infatti, dal compendio probatorio emergerebbe che il ricorrente non aveva consapevolezza di quale fosse la regione per la quale la persona offesa si doveva recare a trovare il proprio fratello e che, quindi, il ricorrente si sarebbe limitato a riferire al Sannino che Giuseppe gli doveva parlare, senza per ciò solo aver partecipato alla condotta estorsiva da altri commessa.

Sul punto le prove indicate a fondamento della conclusione, come anche alcune intercettazioni, sarebbero state travisate. 1.1.2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene provato che la vicenda si inserisca in un contesto di "matrice mafiosa". Il ragionamento sul punto, infatti, sarebbe sia illogico (questo sia nella parte in cui si valorizza la presenza dell'Ascione che nella parte in cui in effetti si fa riferimento a una pretesa estorsiva relativa a un'attività imprenditoriale non ancora iniziata) che fondato su una prova travisata o, meglio, inventata, cioè la dichiarazione che avrebbe reso la suocera del Sannino, in effetti mai sentita. 1.2.3.

Nel quarto motivo il ricorrente critica la conclusione dei giudici di merito in odine al rilievo da attribuire al tenore delle conversazioni intercorse tra Olimpia Vitagliano, sorella di Gaetano e Giuseppe, ed Emma Parisi, moglie di Giuseppe. In tali conversazioni, infatti, non sarebbe possibile trarre alcun elemento di responsabilità a carico del ricorrente e le stesse sarebbero state travisate in quanto, correttamente lette, deporrebbero in senso del tutto contrario. 1.2.4. Nel quinto motivo la difesa rileva il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del c.d. metodo mafioso che di quello della c.d. agevolazione mafiosa.

Dal compendio 2 r probatorio, infatti, non emergerebbe il ricorso a modalità tipiche della criminalità organizzata, non vi sarebbe alcun elemento che consenta di concludere nel senso che la somma sia stata richiesta nell'interesse di un'organizzazione mafiosa e, da ultimo, il ricorrente sarebbe comunque stato inconsapevole di tale eventuale finalità 1.2.5. Nel sesto motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite.

In ordine a tale circostanza la difesa rileva che l'unico segmento nel quale vi sarebbero state due persone, una occasione a casa di Giuseppe Vitagliano, non sarebbe nella sostanza sufficiente per concludere nel senso della sussistenza dell'aggravante che, comunque, in assenza di elementi dai quali desumere la consapevolezza del ricorrente sul punto, non sarebbe a questo applicabile. 1.2. Avv. Fiume per Giuseppe Vitagliano 1.2.1. Nel primo, nel secondo e nel terzo motivo la difesa -con argomenti in gran parte sovrapponibili a quelli contenuti nei motivi secondo, terzo e quarto presentati nell'interesse di Gaetano Vitagliano- deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla ritenuta matrice mafiosa dell'intimidazione illecita.

In specifico, sul punto, il ricorrente rileva che la persona offesa avrebbe reso delle dichiarazioni complessivamente inverosimili e che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alla doglianza esposta nei motivi di appello. 1.2.3. Nel quarto e ultimo motivo la difesa censura la motivazione della sentenza nella parte in cui, pur accogliendo l'appello quanto alla necessità di applicare il criterio di contemperamento di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen., avrebbe omesso di esporre le ragioni poste a fondamento dell'aumento della pena, operato per le circostanze aggravanti in anni due e mesi quattro. 1.3.

Avv. Sorbilli per Roberto Acampora. 1.3.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato evidenziando che la Corte territoriale non si sarebbe adeguatamente confrontata con i motivi di appello in ordine alla insussistenza di concreti elementi a carico del ricorrente, peraltro intervenuto in un unico segmento della vicenda, e circa la scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. 1.3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. con particolare riferimento alla c.d. agevolazione mafiosa e all'assenza di elementi dai quali desumere la consapevolezza dell'Acampora sul punto. 1.3.3.

Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 629, comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. Nello specifico, con argomenti per il resto analoghi a quelli indicati nel ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Vitagliano, la difesa rileva che l'Acampora, nell'unica occasione, si era recato da solo dalla persona offesa e non aveva avuto alcuna consapevolezza che in una delle occasioni il Sannino era stato incontrato insieme da Ascione e Giuseppe Vitagliano. 1.4.

Avvocati Palomba e Trigari per Michele Ascione. 1.4.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 e 603 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, con un acritico riferimento alla motivazione di primo grado, avrebbe nella sostanza omesso di valutare le doglianze prospettate nell'atto di appello e sarebbe addivenuta a una conclusione illogica e incoerente con gli elementi emersi. In specifico, d'altro canto, i giudici dell'appello non avrebbero considerato l'irragionevole entità della somma richiesta e il fatto che le modalità utilizzate per richiederla, più che essere caratteristiche di una richiesta estorsiva, sembrerebbero fare riferimento a un diverso rapporto esistente tra le parti.

La stessa circostanza che il ricorrente sia intervenuto solo in un secondo momento, poi, sarebbe del tutto illogica. Nel complesso, quindi, anche considerato all'esito di una corretta lettura l'effettivo tenore delle conversazioni intercettate, quanto dichiarato dalla persona offesa sarebbe inverosimile. 1.4.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. in quanto la valutazione della Corte territoriale, con il solo riferimento alle modalità esecutive della condotta, sarebbe nella sostanza insufficiente in ordine alla formulazione di un compiuto e complessivo giudizio sulla personalità del ricorrente.

2. In data 5 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Delia Cardia, chiede che il ricorso di Ascione Michele sia dichiarato inammissibile e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Vitagliano Gaetano, Vitagliano Giuseppe e Acampora Roberto in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nella sua componente soggettiva e che i ricorsi degli stessi siano rigettati nel resto.

3. In data 14 marzo 2021 l'avv. Fiume, difensore di Gaetano Vitagliano e Giuseppe Vitagliano, ha fatto pervenire in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

4. In data 18 marzo 2021 l'avv. Sorbilli, difensore di Roberto Acampora, ha fatto prevenire in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di Gaetano Vitagliano, Giuseppe Vitagliano e Roberto Acampora sono complessivamente infondati.Il ricorso di Michele Ascione è inammissibile.

1. Le censure oggetto dei motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso di Gaetano Vitagliano, dei motivi primo, secondo e terzo del ricorso di Giuseppe Vitagliano, del primo motivo del ricorso di Roberto Acampora e del primo motivo di Michele Ascione, sono in gran parte analoghe e possono essere trattate unitariamente. Le doglianze, tutte afferenti sotto diversi profili il vizio di motivazione, sono in parte non consentite e comunque manifestamente infondate. 1.1. Le doglianze contenute in tali motivi, alcuni dei quali impropriamente rubricati anche come violazione di legge con il riferimento all'art. 530 cod. proc. pen., afferiscono alla motivazione della sentenza impugnata criticando direttamente, pure se in parte facendo riferimento al travisamento della prova, i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito nella valutazione delle prove. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217);

Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito:

a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;

b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;

c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argonnentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). Il limite così posto al controllo di legittimità non può evidentemente essere superato deducendo il c.d. travisamento della prova che, ferma restando la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ricorre soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta ( di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Sez. 3, Sentenza n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911;

Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez. 2, n. 23419 del 23/5/2007, Vignaroli, 236893). La novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, infatti, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. (Sez.

Sez. 6, 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, Rv 258774; Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv 257499; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, 235716). In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizione testimoniale, dichiarazione di un collaboratore di giustizia per es.), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087;

Sez. 4, n. 15556 del 12/2/2008, Trivisonno, Rv 239533 ove in motivazione si è affermato che al di fuori degli evidenziati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a «depurare» il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensì dell'intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa che rimane preclusa a suddetto giudice). 1.2.

Tanto in generale premesso, nel caso di specie, la Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute negli atti di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, il giudice dell'appello non si è limitato a rinviare al contenuto della decisione emessa dal 7 Iv giudice di primo grado ma ha svolto una descrizione delle emergenze processuali ed ha effettuato un articolato e attento riepilogo della sequenza fattuale all'esito della quale ogni censura è stata adeguatamente disattesa tanto che le attuali doglianze, nelle quali si sollecita una non consentita e alternativa lettura del compendio probatorio, sono manifestamente infondate.

In specifico. 1.2.1. La valutazione in ordine all'attendibilità della persona offesa è adeguata e coerente. Nella motivazione il racconto di Giuseppe Sannino sulle ripetute visite di Gaetano Vitagliano e poi di Roberto Acampora di recarsi presso la casa di Giuseppe Vitagliano, sugli incontri intercorsi con questo e con Michele Ascione, circa il tenore e i modi nei quali le richieste sono stati effettuati, è stato analizzato all'esito di un articolato e attento riepilogo di quanto accaduto. A fronte delle critiche già contenute negli atti di appello i secondo giudici hanno dato conto di tutti gli elementi acquisiti e quindi hanno correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della formulazione del giudizio di affidabilità che hanno fondato sulla linearità del racconto, sulla ricchezza di dettagli, sulla consequenzialità logica degli accadimenti e sull'intrinseca verosimiglianza, escludendo intenti calunniosi.

Nella sentenza, poi, sono richiamati anche i plurimi riscontri tratti dalle deposizioni dei diversi familiari circa le condotte poste in essere da Gaetano Vitagliano e Roberto Acampora, sui loro toni minatori, sulle pressioni in danno del congiunto di Sannino, Centanni Antonino, nonché quelli desunti dagli accertamenti di polizia giudiziaria, a testimonianza degli effettivi contatti telefonici tra Giuseppe Vitagliano e Sannino, nonché anche dal contenuto di alcune intercettazioni rivelatrici delle ultime fasi delle condotte illecite e della veridicità dell'assunto accusatorio, ulteriormente confortato dal tentativo della madre e della sorella dei due Vitagliano a indurre la persona offesa a ritrattare la denuncia.

La Corte territoriale, ancora, ha dato conto di aver considerato anche gli ulteriori aspetti indicati dalle difese evidenziando: i. il fatto che la pregressa conoscenza tra la persona offesa e i Vitagliano non aveva inquinato l'apporto dichiarativo; ii. l'assenza di rilievo da attribuirsi alla partecipazione del Sannino a una riffa natalizia organizzata da Gaetano Vitagliano; iii. la genericità delle affermazioni secondo le quali vi sarebbero state delle ragioni di astio con Giuseppe Vitagliano. Con specifico riferimento a Michele Ascione, poi, il giudice dell'appello ha valorizzato la presenza alla riunione presso l'abitazione di Giuseppe Vitagliano e il tenore della frase dallo stesso proferita alla persona offesa.

Elementi questi correttamente ritenuti idonei a dimostrare il ruolo quale mandante e anche esecutore dell'estorsione. Ragioni queste per le quali, a fronte di una motivazione adeguata, coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa ed alla valutazione complessiva degli altri elementi emersi, in conclusione, ogni ulteriore critica proposta dalle difese, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (in questo senso cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). 1.2.2.

Le censure in ordine alla consapevolezza di Gaetano Vitagliano e Roberto Acampora di partecipare alla commissione del reato contestato sono manifestamente infondate. Con riferimento ai due imputati, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato gli elementi -il tenore di quanto intimato dall'Acampora al Sannino il 28 novembre 2018, le ripetute visite di Gaetano Vitagliano e la circostanza riferita alla persona offesa dalla suocera in ordine alla firma dell'autorizzazione per ritirare l'auto di Antonino Centanni- sui quali si fonda la decisione. Conclusione questa, logica e coerente, che non è sindacabile in questa sede. 1.2.3.

I travisamenti della prova indicati nei ricorsi di Gaetano Vitagliano e Giuseppe Vitagliano non sussistono a) Il tenore e il contenuto delle conversazioni intercorse tra sorella e la moglie di uno dei ricorrenti è stato oggetto di una interpretazione da parte del giudice di merito che, in assenza evidenti distonie nella lettura, non è qualificabile nei termini del travisamento e non è pertanto sindacabile in questa sede. In sede di legittimità, come anche recentemente ribadito, infatti, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, 2018, Di Maro, Rv. 272558) b) Diversamente da quanto indicato nei ricorsi, non è prospettabile nessun travisamento "per invenzione" in ordine a quanto riferito dalla suocera di Sannino, che in effetti non è stata mai sentita.

Nella sentenza, infatti, si dà chiaramente conto che si tratta di dichiarazioni riferite da Sannino Giuseppe e non direttamente raccolte (cfr. pag. 13 nella quale è evidenziato che il Sannino riferisce quanto la suocera gli aveva detto nel corso di una telefonata, e pag. 14). 1.2.4. La decisione della Corte territoriale in ordine alla richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale disponendo l'esame di Giuseppe Sannino, infine, è corretta e l'attuale doglianza sul punto contenuta nel ricorso presentato nell'interesse di Michelle Ascione è manifestamente infondata.

Come correttamente indicato nella sentenza impugnata, infatti, la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.

A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie a pagine 14 e 15 con il riferimento agli altri elementi emersi) le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, MOTTA PELLI SRL, Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391).

2. Le doglianze dedotte nel quinto motivo da Gaetano Vitagliano e nel secondo motivo da Roberto Acampora circa la riconducibilità della vicenda nell'ambito della "matrice mafiosa" e, pertanto, circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sono complessivamente infondate. Agli imputati l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è contestata nella duplice accezione, oggettiva, sub specie metodo mafioso, e soggettiva, sub specie agevolazione mafiosa. 2.1. La motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante oggettiva è logica e coerente.

A fronte della ricostruzione complessivamente effettuata dai giudici di merito, il riferimento alla connotazione camorristica e al metodo mafioso usato nella prospettazione della richiesta, così finalizzata anche a rafforzare il predominio del clan Ascione - Papale sul territorio dei Comuni di Ercolano e Torre del Greco, appare adeguato. Gli elementi indicati, come la convocazione del Sannino e la intimidazione impartita anche dall'Ascione, indicato dalla vittima come figlio di un vecchio capoclan, sono infatti sicuramente significativi della modalità mafiosa della richiesta. 2.2.

A diverse conclusioni deve però addivenirsi quanto alla motivazione circa la sussistenza dell'aggravante sotto il profilo della c.d. agevolazione mafiosa. Sotto tale profilo, infatti, la Corte territoriale, al di là del riferimento al clan Ascione -Papale e alla presenza di Michele Ascione, non sembra proprio aver tenuto in considerazione che l'aggravante era stata contestata anche nella declinazione soggettiva, tanto che non ha indicato quali sono gli elementi dai quali desumere la finalità dei concorrenti ad agevolare l'associazione mafiosa. 2.3.

A ben vedere, però, il deficit motivazionale relativo a una delle due declinazioni dell'aggravante non ha comportato in concreto alcuna conseguenza in quanto dalla lettura della sentenza risulta che la Corte territoriale ha applicato un unico aumento di pena per l'aggravante senza considerare in alcun modo che questa era stata contestata e, forse, ritenuta in entrambe le accezioni previste dalla norma (cfr. Sez. 5, n. 18635 del 14/02/2017, Barra, Rv. 270019). Ragione questa per la quale la doglianza è nel complesso infondata 3. Le doglianze dedotte nel sesto motivo da Gaetano Vitagliano e nel terzo motivo da Roberto Acampora circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. sono manifestamente infondate.

Come evidenziato dalla Corte territoriale la richiesta estorsiva è stata avanzata da Giuseppe Vitagliano e da Michele Ascione mentre si trovavano insieme nel domicilio del primo, dato oggettivo questo per la quale la circostanza aggravante è stata ritenuta correttamente sussistente (Sez. U., n. 2183 del 29/3/12, Alberti, Rv 255218; Sez.2 n.671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, n.m.) La stessa, d'altro canto, attesa la sua natura oggettiva si estende anche ad Acannpora e a Gaetano Vitagliano che erano comunque consapevoli delle azioni intimidatorie compiute dai correi in danno della persona offesa (Sez.2, n.36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv.273521, Sez.2, n.31199 del 19/06/2014, Posteraro, Rv.259987).4.

La doglianza dedotta nel quarto motivo da Giuseppe Vitagliano con riferimento alla carenza di motivazione circa l'aumento della pena operato ai sensi dell'art. 63, comma quarto cod. pen. è infondata. Se pure senza dare espressamente conto del criterio utilizzato per quantificare l'aumento facoltativo di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen., infatti, la Corte territoriale, facendo riferimento a percorso criminale del ricorrente e applicando la pena minima edittale pari ad anni sette e determinando un aumento di anni due e mesi quattro, inferiore a un terzo, ha applicato una pena congrua.

5. La doglianza dedotta da Michele Ascione in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto, quanto a tale aspetto, della gravità delle condotte, alla spiccata propensione al crimine, all'intensità del dolo, e alla gravità dei precedenti penali.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

6. Il rigetto dei ricorsi di Gaetano Vitagliano, Giuseppe Vitagliano, e Roberto Acampora comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

7. All'inammissibilità del ricorso di Michele Ascione consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, ai sensi dell'art. 616 cod. pen. e considerati i profili di colpa, si ritiene di quantificare in euro duemila. PQM Rigetta i ricorsi di Vitaglian