Sentenza — n. 28043/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 143 cod. proc. pen. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che il verbale di elezione di domicilio sarebbe nullo in quanto all'atto della redazione dello stesso era evidente che la stessa parlava poco l'italiano. In tale situazione, pertanto, la stessa non avrebbe compreso gli avvisi e gli avvertimenti necessari alla regolarità dell'elezione di domicilio che, pertanto, sarebbe invalida e non avrebbe garantito all'imputata di esercitare i propri diritti quale quello di partecipare la processo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 143 cod. proc. pen, artt. 420 bis cod. proc. pen, art. 161, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28043/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 143 cod. proc. pen. in quanto il verbale di elezione di domicilio sarebbe nullo poiché dalla lettura dello stesso emergerebbe che l'imputata parlava poco l'italiano. In tale situazione, pertanto, la stessa non avrebbe compreso gli avvisi e gli avvertimenti necessari alla regolarità dell'elezione di domicilio che, pertanto, sarebbe invalida e non avrebbe garantito all'imputata di esercitare i propri diritti quale quello di partecipare la processo. La doglianza è, per ragioni diverse da quelle indicate dalla difesa, fondata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHEAR GHADA GAMAL GAWED nato il 15/06/1990 avverso la sentenza del 15/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA; lette le conclusioni scritte del difensore.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 15/5/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 7/2/2018 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di KHEAR GHADA GAMAL GAWED in relazione ai reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 143 cod. proc. pen. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che il verbale di elezione di domicilio sarebbe nullo in quanto all'atto della redazione dello stesso era evidente che la stessa parlava poco l'italiano. In tale situazione, pertanto, la stessa non avrebbe compreso gli avvisi e gli avvertimenti necessari alla regolarità dell'elezione di domicilio che, pertanto, sarebbe invalida e non avrebbe garantito all'imputata di esercitare i propri diritti quale quello di partecipare la processo.
2. In data 5 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Delia Cardia, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. In data 15 marzo 2021 la difesa ha fatto pervenire in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 143 cod. proc. pen. in quanto il verbale di elezione di domicilio sarebbe nullo poiché dalla lettura dello stesso emergerebbe che l'imputata parlava poco l'italiano. In tale situazione, pertanto, la stessa non avrebbe compreso gli avvisi e gli avvertimenti necessari alla regolarità dell'elezione di domicilio che, pertanto, sarebbe invalida e non avrebbe garantito all'imputata di esercitare i propri diritti quale quello di partecipare la processo. La doglianza è, per ragioni diverse da quelle indicate dalla difesa, fondata.
La questione, infatti, non si pone nei termini della nullità o meno del verbale di elezione di domicilio quanto, piuttosto, nei termini della possibilità che l'imputata abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e quindi si riferisce alla regolarità della dichiarazione di assenza. Dalla lettura degli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale, risulta che l'imputata non ha affatto eletto domicilio (cfr. verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio redatto il 22/6/2014 nel quale risulta barrata la dizione "non sono in grado") e che, pertanto, tutte le notifiche alla stessa, qualificata come "senza fissa dimora" nelle stesse sentenze, sono state effettuate ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Circostanze di fatto queste che, in assenza di elementi dai quali possa anche solo indirettamente desumersi che l'imputata abbia avuto conoscenza del decreto di citazione a giudizio, impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. 5, n. 37185 del 01/07/2019, Della Torre, Rv. 277339).In due recenti pronunce, le Sezioni Unite, infatti, hanno delineato la disciplina del processo in assenza dell'imputo di cui agli artt. 420 bis cod. proc. pen. e seguenti (cfr.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). In tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema delineato dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez.
U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. all'articolata motivazione della quale si rinvia). In questo contesto, d'altro canto, anche "la dichiarazione o elezione di domicilio", "l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare" e "la nomina di un difensore di fiducia", non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del processo che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, cit. pag. 20).
Alla luce di tale premessa le Sezioni Unite, sviluppando quanto già accennato nella precedente sentenza Innaro, quindi, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono state realizzate. Con specifico riguardo all'elezione di domicilio, poi, che peraltro nel caso di specie non vi è neanche stata, la sentenza citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere "efficace", "seria" e "reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti" (cfr. ancora Sez.
U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, cit. pagine 22 e 23) concludendo nel senso che in assenza di un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto ricorre una ipotesi di domicilio "inidoneo" (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, cit. pag. 24). Considerazioni queste che devono essere estese alla situazione nella quale l'imputato è stato solo identificato e ha addirittura dichiarato di non essere in grado di indicare un domicilio presso il quale ricevere le notifiche, tanto che le stesse sono state poi effettuate presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Ragioni per le quali deve concludersi che la presenza in atti del solo verbale di identificazione, redatto in una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale, non sia sufficiente a ritenere che l'imputata abbia avuto effettiva conoscenza della successiva celebrazione del processo. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano. Così deciso in Roma 2