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Sentenza — n. 28042/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28042/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28042/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta tempestività della condizione di procedibilità. La doglianza è manifestamente infondata. Il reato ritenuto, attesa la contestata aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 cod. pen., era originariamente perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 640, comma terzo, cod. pen. Lo stesso è diventato perseguibile a querela solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 36/18. L'art. 12 della medesima legge prevede la disposizione per la quale, qualora il procedimento o il processo sia già pendente, il pubblico ministero ovvero il giudice è tenuto a informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela il cui termine decorre dal giorno in cui questa era stata informata.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 529 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28042/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, ai sensi dell'art. 616 cod. pen e considerati i profili di colpa, si ritiene di quantificare in euro duemila, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalle parti civili quantificate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa azione civile revisione in materia civile causa civile ritiro delle conclusioni civili difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art.
art. 529 cod. proc. pen
Circostanza questa per la quale, a fronte di una querela originariamente tardiva, imponeva la pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 529 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGNATTA GIACOMO nato a FOGGIA il 22/10/1961 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA; lette le conclusioni scritte della difesa delle parti civili; lette le conclusioni scritte della difesa del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza del 13/5/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA in data 17/11/2016 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MAGNATTA GIACOMO perché i reati a di cui all'art.640 cod. pen. contestati erano prescritti per intervenuta prescrizione e ha confermato la condanna in favore delle parti civili costituite.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11, cod. pen. a seguito della modifica di cui all'art. 8 D.Lgv. 36/2018. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che i reati contestati, benché aggravati, sono divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgv 36/2018. Circostanza questa per la quale, a fronte di una querela originariamente tardiva, imponeva la pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 529 cod. proc. pen.

2. In data 5 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Delia Cardia, chiede che il ricorso sia rigettato.

3. In data 8 marzo 2021 la difesa ha fatto pervenire in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. In data 14 marzo 2020 sono pervenute in cancelleria le conclusioni delle parti civili Siri Massimo, Siri Renato e Babboni Andrea per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta tempestività della condizione di procedibilità. La doglianza è manifestamente infondata. Il reato ritenuto, attesa la contestata aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 cod. pen., era originariamente perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 640, comma terzo, cod. pen. Lo stesso è diventato perseguibile a querela solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 36/18. L'art. 12 della medesima legge prevede la disposizione per la quale, qualora il procedimento o il processo sia già pendente, il pubblico ministero ovvero il giudice è tenuto a informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela il cui termine decorre dal giorno in cui questa era stata informata.

Qualora la querela sia già in atti, ovvero la persona offesa abbia comunque manifestato, costituendosi parte civile, la propria volontà che il reato sia perseguito, tale adempimento non è necessario. Nel caso di specie, pertanto, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore Generale, le querele già in atti, sebbene queste all'epoca fossero tardive e non necessarie, conservano validità e sono tempestive rispetto al momento in cui si è operata la verifica della condizione di procedibilità tenuto, oltretutto conto della insistita costituzione di parte civile (Sez. 6, n. 27744 del 15/09/2020, n.m., Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432;

Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, ai sensi dell'art. 616 cod. pen e considerati i profili di colpa, si ritiene di quantificare in euro duemila, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalle parti civili quantificate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Babboni Andrea, Siri Massimo, Siri Renato che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma 23/3/2021 Il consy re estensore Pre idente Marc 41/1 aor