Sentenza — n. 28041/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. Nel primo motivo la difesa censura il mancato accoglimento della richiesta di riconoscere l'istituto della continuazione tra i fatti oggetto dell'attuale processo e quelli, analoghi, per i quali la stessa imputata ha subito delle altre condanne con le sentenze prodotte passate in giudicato. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo la difesa rileva che Corte territoriale si sarebbe limitata a rinviare a quanto già indicato dal giudice di primo grado senza confrontarsi con gli argomenti evidenziati nell'atto di appello circa le ammissioni dell'imputata e il contributo dalla stessa fornito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 ter cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. pen; Sentenza — n. 28041/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In data 16 marzo 2021 la difesa ha fatto pervenire in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEGRINI SONIA nato a VIMERCATE il 05/05/1972 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELTA CARDIA; lette le conclusioni scritte della difesa.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 2/7/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 14/11/2019 nei confronti di NEGRINI SONIA in relazione ai reati di cui all'art. 640 ter cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. Nel primo motivo la difesa censura il mancato accoglimento della richiesta di riconoscere l'istituto della continuazione tra i fatti oggetto dell'attuale processo e quelli, analoghi, per i quali la stessa imputata ha subito delle altre condanne con le sentenze prodotte passate in giudicato. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo la difesa rileva che Corte territoriale si sarebbe limitata a rinviare a quanto già indicato dal giudice di primo grado senza confrontarsi con gli argomenti evidenziati nell'atto di appello circa le ammissioni dell'imputata e il contributo dalla stessa fornito.
2. In data 5 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Delia Cardia, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3.
3. In data 16 marzo 2021 la difesa ha fatto pervenire in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto del presente processo e i reati giudicati con sentenze definitive del Tribunale di Varese e di Como, tutte aventi a oggetto analoghe condotte fraudolente. Sul punto la ricorrente rileva che gli illeciti, se pure commessi nel corso di un arco temporale tra il 2011 e il 2019, sarebbero tutti il frutto di una medesima deliberazione criminosa, senza che rilevi la mera distanza temporale, valorizzata invece dalla Corte d'appello.
La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente indicato anche dal Procuratore Generale, infatti, la Corte territoriale, richiamando il contenuto delle sentenze irrevocabili con cui la ricorrente vuole che sia riconosciuta la continuazione, evidenziando la distanza temporale dei fatti illeciti per cui sono state pronunciate le pregresse condanne rispetto ai reati oggetto del presente processo, anche facendo riferimento alla diversità delle persone offese, ha dato conto delle ragioni per le quali, pure a fronte della parziale analogia delle condotte delittuose poste in essere, debba escludersi che i reati fossero oggetto di una unitaria programmazione delinquenziale.
Tale valutazione, fondata su una analisi in concreto delle fattispecie, è espressione di un giudizio di merito che, in assenza di evidenti e palesi vizi logici, inesistenti nel caso di specie, non è sindacabile in questa sede.
2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità del fatto, desunta dalle modalità subdole della condotta, dall'intensità del dolo, dell'ingentissimo danno causato e dalla presenza di precedenti penali.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, ai sensi dell'art. 616 cod. pen. e considerati i profili di colpa, si ritiene di quantificare in euro duemila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle amm de. Così deciso in Roma 23/3/2021 Il consi re estensore i