Italian Court dismisses appeal by EU arrest warrant recipient claiming lack of written argument review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant, a recipient of an EU arrest warrant, lacked standing to file a special appeal for factual error. The applicant argued the court failed to review written submissions sent via PEC, but the court held such appeals are strictly limited to final judgments stabilizing res judicata. Consequently, the court ruled that recipients of arrest warrants cannot challenge pre-judgment decisions like extradition or arrest warrants under this remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 23, comma 8, D.Lgs. 137/2020: The special appeal for factual error is not available to recipients of EU arrest warrants as they are not 'convicted persons' and the decision is procedural rather than final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 17111/21, emessa in data 30/4/2021, la Sesta Sezione della Suprema Corte rigettava il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva disposto la consegna di Marian Ionut Dinu alle competenti autorità dello stato della Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Iasi il 28/9/2020.
2. Marian Ionut Dinu, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del codice di rito, lamentando il fatto che la Corte di cassazione non ha esaminato le conclusioni scritte trasmesse ritualmente a mezzo p.e.c. il 24/4/2021, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 137 del 2020, anche in replica alla requisitoria del Procuratore generale. Le argomentazioni svolte nella memoria, non valutate dalla Corte, avevano carattere di decisività. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dai casi consentiti, da un soggetto non legittimato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, la persona richiesta in consegna per un mandato di arresto europeo non è assimilabile al "condannato", indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. quale unico possibile legittimato, stante la natura pregiudiziale e strumentale della decisione» (così Sez. 2, n. 41086 del 23/09/2014, Paci, Rv. 260854; in senso conforme v., ad es., Sez.
F, n. 34819 del 02/09/2008, Mandaglio, Rv. 240717; Sez. 2, n. 29937 del 27/06/2007, Cura, Rv. 237480; Sez. 2, n. 7946 del 09/02/2007, Tolocka, Rv. 235633). Le Sezioni unite hanno poi ribadito detto principio: pur ammettendo la possibilità del ricorso straordinario avverso le decisioni in tema di revisione, hanno escluso la possibilità di un'applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto, dovendo il rimedio «rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente.
Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato» (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790).
Anche la successiva e recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che non è proponibile il ricorso straordinario avverso le decisioni della Suprema Corte in tema di mandato di arresto europeo emesso dallo Stato richiedente (Sez. 2, n. 31569 del 30/05/2017, Timbau; Sez. 1, n. 12941 del 20/03/2018, Vottari; Sez. 2, n. 18222 del 10/6/2020, Satti; Sez. 2, n. 20966 del 30/06/2020, Caragea, non massimate). Non vi sono ragioni - neppure prospettate dal ricorrente - per discostarsi dal diritto vivente.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore I7ro Messini D'Agostini Il Presidente Giovan