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Sentenza — n. 27660/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27660/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27660/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESCE NICOLO' MARIA nato a MILANO il 17/05/1977 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la comparsa conclusione dell'Avv. FEDERICO CECCONI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 febbraio 2021, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Pesce Niccolò Maria avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Pesce, premettendo che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse a fronte dell'intervenuta sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente, divenuta definitiva, senza considerare che al momento del deposito del gravame Pesce era ancora ristretto in custodia cautelare e che era stato compromesso il diritto del prevenuto ad impugnare l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura custodiale nei suoi confronti, a fronte dell'intervenuta irrevocabilità di una sentenza di condanna ad una pena residua —complice il robusto presofferto-inferiore ad anni 4, e pertanto inferiore alle soglie che consentono l'accesso ad una misura alternativa al carcere.

Regesto Legislator

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art. 568 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27660/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

Parole chiave

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ricorso per cassazione revoca della sospensione condizionale procedura di rivendicazione nel pignoramento revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 568 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESCE NICOLO' MARIA nato a MILANO il 17/05/1977 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la comparsa conclusione dell'Avv. FEDERICO CECCONI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 febbraio 2021, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Pesce Niccolò Maria avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Pesce, premettendo che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse a fronte dell'intervenuta sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente, divenuta definitiva, senza considerare che al momento del deposito del gravame Pesce era ancora ristretto in custodia cautelare e che era stato compromesso il diritto del prevenuto ad impugnare l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura custodiale nei suoi confronti, a fronte dell'intervenuta irrevocabilità di una sentenza di condanna ad una pena residua —complice il robusto presofferto-inferiore ad anni 4, e pertanto inferiore alle soglie che consentono l'accesso ad una misura alternativa al carcere.

Il difensore osserva che la decisione del Tribunale rappresentava una manifesta violazione degli artt. 310 e 591 del codice di procedura penale, dal momento che un soggetto che ha subìto una così drastica privazione della libertà ha sempre un interesse ad impugnare, non potendosi ritenere che all'interno dell'ordinamento esistano provvedimenti in materia cautelare non impugnabili per il solo fatto di essere emessi in prossimità della definitività della sentenza di condanna; l'interesse ad impugnare doveva essere considerato in re ipsa, se l'imputato, che ha impugnato un provvedimento de libertate, ne stia subendo, da carcerato, l'indebita applicazione, tanto al momento del deposito quanto al momento della discussione in camera di consiglio; infatti, qualora l'istanza di revoca della misura fosse stata rigettata sulla base di valutazioni non corrette, i 24 giorni di custodia cautelare di Pesce fino alla data in cui la sentenza di condanna nei suoi confronti era divenuta irrevocabile, sarebbero stati da considerarsi quali ingiusta detenzione. 1.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore rileva che le considerazioni sopra svolte non potevano in alcun modo essere scalfite dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento posto che, diversamente ragionando, si sarebbe integrata la violazione dell'art. 656 comma 1 lett.

a) cod.proc.pen.: infatti l'imputato, una volta restituito in libertà, avrebbe avuto l'opportunità di accedere alla misura dell'affidamento in prova da libero, e pertanto in maniera più agevole; non era tollerabile che un detenuto debba espiare in carcere una porzione di pena che avrebbe potuto espiare in via alternativa per il solo fatto di una presunta impossibilità di impugnare un provvedimento giurisdizionale; il difensore evidenzia che al momento della decisione del Tribunale del Riesame, l'ordine di esecuzione della pena non era in ogni caso stato ancora emesso, né si poteva sapere quando lo sarebbe stato, elemento che confermava il grave pregiudizio subìto dal ricorrente che, in mancanza dell'ordine di esecuzione, aveva interesse ad impugnare la decisione del giudice per le indagini preliminari; del tutto inconferente, infine, era la giurisprudenza citata nell'ordinanza impugnata.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore depositava memoria nella quale contestava le argomentazioni esposte dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, "In tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessíone in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere) in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari." (Sez. 6, Sentenza n. 10786 del 09/02/2018, Privitera Rv. 272764 - 01).

Il Tribunale del Riesame decidente ha evidenziato, a sostegno del discorso giustificativo sviluppato, che l'interesse richiesto dall'art. 568 cod.proc.pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, sussiste solo se quest'ultima sia idonea a sostituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente (Cass.23/8/94, n. 2383). Si osserva che il provvedimento impugnato si appalesa esente da vizi, in quanto che nel momento in cui la pena inflitta viene posta in esecuzione, come nella specie, l'eventuale fondatezza della tesi sostenuta in sede di istanza di sostituzione della misura cautelare, non può avere alcuna rilevanza, essendosi, ormai, sovrapposto al titolo, costituito dalla ordinanza dispositiva della custodia in carcere, il diverso titolo - che ha il suo fondamento nel giudicato - consistente nell'ordine di esecuzione: il principio della necessaria attualità dell'interesse ad impugnare trova applicazione in ambito cautelare, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso avverso un provvedimento de libertate, emesso dal giudice di appello, in quanto, nelle more del gravame, è divenuta esecutiva la condanna alla pena detentiva, inflitta in secondo grado (Cass.

S.U. 9/10/96, Vitale). 1.2 L'inammissibilità del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo, con la precisazione che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna comporta automaticamente il mutamento del titolo detentivo da custodia cautelare ad espiazione della pena, senza che occorra un provvedimento dell'organo dell'esecuzione. (Cass. 4123/96, in motivazione) 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè- ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/06/2021 Il consigliere