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Sentenza — n. 27659/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court order releasing seized books due to insufficient reasoning on probatory needs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27659/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a lower court order releasing seized books, arguing the decision ignored persistent probatory needs and failed to address technical investigation requirements. The court found the lower court's reasoning self-referential and lacking concrete justification for dismissing the defense's arguments regarding the books' nature and provenance. Consequently, the Supreme Court annulled the order and remanded the case for a new evaluation by a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 240, second comma, cod. pen.; Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.: The lower court must explicitly address the persistence of probatory needs when ordering the release of seized items; a failure to engage with specific investigative requirements or defense arguments regarding the nature of the goods constitutes a violation of the duty of reasoning.

Parole chiave

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probatory needs seizure release duty of reasoning confiscation prohibition remand for new trial sequestro di documenti confisca penale sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 240, second comma, cod. pen.
ha esposto le ragioni poste alla base del proprio decreto di rigetto dell'istanza (natura di corpo di reato dei volumi in sequestro, persistenza di esigenze probatorie evidenziate dalla P.G., assoggettabilità dei beni a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n.
Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
E' stata quindi censurata, su tali basi, la motivazione dell'ordinanza di dissequestro, che non aveva tenuto conto dell'applicabilità - sancita dalle Sezioni Unite - anche al sequestro probatorio del divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 2.2.
Art. 54 d.lgs. n. 42 del 2004
7, punto 3) ad evidenziare che, nella materia che qui rileva, il divieto di alienazione riguarda i soggetti privati, essendo invece possibile il trasferimento tra enti pubblici (art. 54 d.lgs. n. 42 del 2004): in questa prospettiva, deve altresì rilevarsi che la confisca senza condanna è prevista dall'art.
Art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004
42 del 2004): in questa prospettiva, deve altresì rilevarsi che la confisca senza condanna è prevista dall'art. 174 del predetto d.lgs.
art. 263 comma 5 cod. proc. pen
del Tribunale di Benevento ha disposto il dissequestro dei volumi meglio specificati nell'istanza presentata dal difensore di ZECCHINO Ortensio (indagato per i reati di ricettazione e riciclaggio), accogliendo l'opposizione presentata, ai sensi dell'art. 263 comma 5 cod.
art. 324 cod. proc. pen
E' stata quindi censurata, su tali basi, la motivazione dell'ordinanza di dissequestro, che non aveva tenuto conto dell'applicabilità - sancita dalle Sezioni Unite - anche al sequestro probatorio del divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod.
art. 325 cod. proc. pen
è infatti (solo) a tali provvedimenti che l'art. 325 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci
Sez. 3, n. 19692 del 21/03/2018, Gour
in argomento Sez. 3, n. 19692 del 21/03/2018, Gour, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento nel procedimento a carico di: ZECCHINO Ortensio, nato in Eritrea il 20/04/1943 avverso l'ordinanza emessa in data 24/03/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Letta la memoria e le conclusioni scritte presentate dal difensore dello ZECCHINO, avv. Vincenzo Regardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/03/2021, il G.i.p. del Tribunale di Benevento ha disposto il dissequestro dei volumi meglio specificati nell'istanza presentata dal difensore di ZECCHINO Ortensio (indagato per i reati di ricettazione e riciclaggio), accogliendo l'opposizione presentata, ai sensi dell'art. 263 comma 5 cod. proc. pen., avverso il decreto di rigetto dell'istanza di dissequestro emesso dal P.M.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, deducendo: 2.1. Violazione degli artt. 240, secondo comma, cod. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. Dopo aver illustrato gli esiti dell'attività investigativa, il P.M. ha esposto le ragioni poste alla base del proprio decreto di rigetto dell'istanza (natura di corpo di reato dei volumi in sequestro, persistenza di esigenze probatorie evidenziate dalla P.G., assoggettabilità dei beni a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen.

E' stata quindi censurata, su tali basi, la motivazione dell'ordinanza di dissequestro, che non aveva tenuto conto dell'applicabilità - sancita dalle Sezioni Unite - anche al sequestro probatorio del divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al contrasto interno al percorso argomentativo dell'ordinanza, che da un lato aveva riconosciuto la qualifica di corpo del reato ai beni in sequestro, dall'altro aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il dissequestro senza confrontarsi con quanto prospettato dai Carabinieri in ordine alla necessità di disporre dei volumi per il completamento degli accertamenti tecnici.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, sottolineando il mancato confronto, da parte del Tribunale, con quanto prospettato in punto di persistenza delle esigenze probatorie.

4. Con memoria del 29/05/2021, il difensore dello ZECCHINO replica alle argomentazioni del ricorrente contestando, in primo luogo, l'applicabilità dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. dovendo escludersi la sussistenza di una intrinseca pericolosità dei beni in sequestro, non essendovi un divieto assoluto di commercializzazione di beni librari: essendo perciò una eventuale confisca valutabile solo all'esito dell'accertamento giudiziale. In secondo luogo, il difensore osserva che il percorso argomentativo esposto dal Tribunale non è in alcun modo riconducibile alle ipotesi di motivazione assente o meramente apparente, uniche ipotesi censurabili in cassazione in materia di sequestro.

D'altra parte, nessun riferimento ad accertamenti tecnici (non precisati in ricorso) era contenuto nel decreto di rigetto del P.M., né la pregressa appartenenza dei volumi ad enti ecclesiastici era stata mai contestata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Evidenti ragioni di coerenza e logica espositiva impongono di prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, con il quale il Procuratore ricorrente censura l'ordinanza del G.i.p. per aver ritenuto ormai cessate le esigenze probatorie a suo tempo poste a base del sequestro dei volumi oggetto dell'istanza di dissequestro.

È infatti evidente che l'analisi del primo ordine di censure, con il quale il ricorrente deduce l'applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni in tema di divieto di restituzione contenute nel comma 7 dell'art. 324 cod. proc. pen., presuppone che sia stata esaminata e risolta, in senso negativo, la questione proposta con il secondo motivo, concernente il difetto di motivazione dell'ordinanza del G.i.p. quanto al ritenuto venir meno, come già accennato, di ogni esigenza investigativa tutelabile con lo strumento del sequestro probatorio.

2. Tale questione è invece fondata. 2.1. E' anzitutto opportuno evidenziare come non colga nel segno il rilievo del difensore dello ZECCHINO in ordine alla necessità di prendere in considerazione, in questa sede, esclusivamente le ipotesi (qui non ricorrenti) di motivazione mancante o meramente apparente, trattandosi di impugnazione di legittimità in tema di sequestro. Deve invero osservarsi che tale rilievo risulta certamente condivisibile con riferimento alle sole impugnazioni proposte avverso i provvedimenti di riesame o appello emessi ai sensi, rispettivamente, degli artt. 324 e 322-bis cod. proc. pen.:

è infatti (solo) a tali provvedimenti che l'art. 325 cod. proc. pen. si riferisce prevedendo la possibilità del ricorso per cassazione "per violazione di legge" (locuzione pacificamente interpretata, dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel senso appunto della possibilità di censurare la motivazione del provvedimento esclusivamente sotto il profilo della mancanza o mera apparenza). Del tutto diversa è la situazione nella fattispecie in esame, in cui il P.M. ricorrente ha impugnato l'ordinanza emessa dal G.i.p. avverso il decreto con cui lo stesso P.M. aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro probatorio presentata nell'interesse dello ZECCHINO.

Si tratta dell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 263, che richiama espressamente, quanto all'ordinanza del G.i.p, la disciplina dettata dall'art. 127 del codice di rito, il cui comma 7 prevede la possibilità di ricorrere per cassazione. In assenza di qualsiasi riferimento alle limitazioni imposte dall'art. 325 cod. proc. pen., non può che concludersi per la deducibilità, in tale diversa ipotesi, di tutti i vizi motivazionali individuati dall'art.606 cod. proc. pen. 2.2. Nell'accogliere l'opposizione al decreto del P.M., il G.i.p. ha ritenuto ,on più necessario mantenere il sequestro sui volumi indicati nell'istanza difensiva per essere ormai venute meno le esigenze probatorie a suo tempo individuate, "alla luce delle attività già compiute sui volumi in sequestro e considerato che occorre procedere al solo completamento delle attività di riscontro presso le biblioteche di provenienza", e in considerazione sia della già avvenuta catalogazione presso la biblioteca dell'indagato, sia della documentazione fotografica acquisita dai Carabinieri in sede di perquisizione.

In relazione a tale percorso argomentativo, appare fondata la censura del ricorrente in ordine al mancato confronto, da parte del giudicante, con quanto osservato dagli organi investigativi in ordine alla persistenza delle esigenze probatorie legittimanti il mantenimento in sequestro dei volumi: cfr. in particolare la nota 28/01/2021 dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale - Reparto Operativo - Sezione Antiquariato, nella quale si fa esplicito riferimento alla necessità di accertare i fatti "attraverso l'esame tecnico, per le quali è essenziale la materiale visione delle opere per il riscontro di tutte le caratteristiche tipiche dei volumi antichi, quali iscrizioni, note manoscritte, timbri ed eventuali tracce di abrasione o cancellature già riscontrate su altri volumi in sequestro nel medesimo contesto investigativo" (si veda altresì quanto osservato criticamente dai Carabinieri alle pagg. 4-5 della predetta nota, in ordine alle numerazioni di colore blu che, nell'ottica difensiva, comproverebbero la lecita provenienza per via ereditaria da una biblioteca privata, di alcuni tra i beni sequestrati).

In totale assenza di riferimenti a tale prospettazione degli inquirenti, puntualmente valorizzata in ricorso (cfr. pag. 7 punto 2), l'affermazione del G.i.p. in ordine alla cessazione di ogni esigenza probatoria presenta evidenti connotazioni di autoreferenzialità, che impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento (in diversa composizione) per una nuova valutazione sul punto.

3. Le osservazioni fin qui svolte rendono evidentemente priva di concreta rilevanza l'ulteriore questione dedotta dal ricorrente (il quale, pur sostenendo l'esistenza di esigenze preventive correlate alla necessità di procedere a confisca di quanto in sequestro, si è limitato ad invocare l'applicazione del comma 7 dell'art.324 cod. proc. pen.). Appare peraltro opportuno porre in evidenza, da un lato, che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che «il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato» (Sez.

U, Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). D'altro lato, è stato lo stesso ricorrente (pag. 7, punto 3) ad evidenziare che, nella materia che qui rileva, il divieto di alienazione riguarda i soggetti privati, essendo invece possibile il trasferimento tra enti pubblici (art. 54 d.lgs. n. 42 del 2004): in questa prospettiva, deve altresì rilevarsi che la confisca senza condanna è prevista dall'art. 174 del predetto d.lgs. per la sola ipotesi di esportazione di beni culturali all'estero, con un richiamo alle disposizioni della legge doganale relative alla confisca di cose oggetto di contrabbando e con l'espressa esclusione dell'ipotesi in cui il bene appartenga a persona estranea al reato (cfr. in argomento Sez. 3, n. 19692 del 21/03/2018, Gour, Rv. 272870, secondo la quale «quando è configurabile il reato di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall'art. 174 D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell'illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poichè trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale»).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento, in diversa persona fi