Ordinanza — n. 27658/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA Rilevato che con istanza depositata il 23/3/2021 l'Avv. Gianluigi Bezzi, difensore di Staltari Rosario, n. a Melito di Porto Salvo il 12/1/1947, ha chiesto la correzione ex art. 130 cod.proc.pen. della sentenza n.6179 resa da questa Corte il 15/1/2021, depositata il 17 febbraio seguente, disponendo in suo favore la liquidazione degli onorari per le prestazioni professionali effettuate nell'interesse del proprio assistito, ammesso al gratuito patrocinio, giusta decreto del Tribunale di Milano in data 20/1/2017; che con la cennata sentenza il ricorso interposto dall'Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 27658/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gianluigi Bezzi, difensore di Staltari Rosario, n. a Melito di Porto Salvo il 12/1/1947, ha chiesto la correzione ex art. 130 cod.proc.pen. della sentenza n.6179 resa da questa Corte il 15/1/2021, depositata il 17 febbraio seguente, disponendo in suo favore la liquidazione degli onorari per le prestazioni professionali effettuate nell'interesse del proprio assistito, ammesso al gratuito patrocinio, giusta decreto del Tribunale di Milano in data 20/1/2017; che con la cennata sentenza il ricorso interposto dall'Avv.
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seguente ORDINANZA Rilevato che con istanza depositata il 23/3/2021 l'Avv. Gianluigi Bezzi, difensore di Staltari Rosario, n. a Melito di Porto Salvo il 12/1/1947, ha chiesto la correzione ex art. 130 cod.proc.pen. della sentenza n.6179 resa da questa Corte il 15/1/2021, depositata il 17 febbraio seguente, disponendo in suo favore la liquidazione degli onorari per le prestazioni professionali effettuate nell'interesse del proprio assistito, ammesso al gratuito patrocinio, giusta decreto del Tribunale di Milano in data 20/1/2017; che con la cennata sentenza il ricorso interposto dall'Avv.
Bezzi veniva dichiarato inammissibile; considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di Cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 271339, cui adde Sez. 2, n. 23762 del 13/7/2020;
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020; Sez. 1, n. 8288 del 22/1/2021; Sez. 2, n. 9865 del 22/1/2021, non mass.); che, pertanto, competente a provvedere in merito alla richiesta di liquidazione è la Corte di Appello di Milano, cui gli atti sono stati trasmessi in esito alla definizione del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma il 15 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il si ente Anna Maria De Santis Gio io allevi logyik rrikta,4t -4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA I