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Sentenza — n. 27657/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27657/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27657/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 27.11-17.12.2020 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso per riesame che era stato presentato nell'interesse di Paola Cinzia Vodret, Stefano Maria Vodret e Alice Vodret contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma in data 25.9.2020 e con cui era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'immobile sito in Roma, via Civinini n. 111, int. 12/C e 12/D in quanto ritenuto provento del delitto di cui al capo 5 della incolpazione provvisoria; il ricorso, come specificato nell'atto di impugnazione, aveva peraltro riguardato la sola porzione immobiliare sub 12/D;

Regesto Legislator

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art. 1385 comma 2 cod. civ, art. 321 cod. proc. pen, art. 512bis cod. pen, art. 1382 comma 2 cod. civ; Sentenza — n. 27657/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, questa Corte ha più volte ribadito che integra il tentativo di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi 512bis cod., pen.) la stipula di un preliminare di compravendita di un immobile che, alla luce di univoci elementi di riscontro, risulti finalizzato alla fittizia intestazione del cespite, trattandosi di un atto idoneo allo scopo dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, a nulla rilevando la mancata trascrizione del preliminare (oggi consentita dalla legge 28 febbraio 1997, n.

Parole chiave

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diritto di riprendere il possesso della cosa rinuncia all'espropriazione diritto di ritenzione del locatore prelazione del conduttore restituzione di fondo contratto di possesso

Disposizioni normative citate

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art. 1385 comma 2 cod. civ
art. 321 cod. proc. pen
36.884, Vathaj, secondo cui la previsione di cui all'art. 321 cod. proc. pen.
art. 512bis cod. pen
Se non ché la confiscabilità del bene,nel caso di realizzazione di una condotta integrante i soli estremi del tentativo del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen.
art. 1382 comma 2 cod. civ
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Vodret Paola Cinzia, nata a Roma il 13.12.1950, Vodret Stefano Maria, nato a Vicenza 1'11.5.1960, Vodred Alice, nata a Milano il 18.11.1976, contro l'ordinanza del Tribunale di Roma del 27.11-17.12.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. Sinagra, nell'interesse dei ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 27.11-17.12.2020 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso per riesame che era stato presentato nell'interesse di Paola Cinzia Vodret, Stefano Maria Vodret e Alice Vodret contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma in data 25.9.2020 e con cui era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'immobile sito in Roma, via Civinini n. 111, int. 12/C e 12/D in quanto ritenuto provento del delitto di cui al capo 5 della incolpazione provvisoria; il ricorso, come specificato nell'atto di impugnazione, aveva peraltro riguardato la sola porzione immobiliare sub 12/D;

2. ricorre per cassazione il difensore di Paola Cinzia Vodret, Stefano Maria Vodret e Alice Vodret riportando, in primo luogo, il ricorso per riesame con la ricostruzione della vicenda culminata nel recesso dal contratto preliminare concluso con Gennaro Moccia e formalizzato nel luglio del 2020 a séguito dell'inadempimento del promissario acquirente di stipulare il definitivo entro il termine essenziale pattuito ed il conseguente trattenimento della caparra ai sensi dell'art. 1385 comma 2 cod. civ.; sottolinea che nelle pagine del provvedimento di riesame della misura personale adottata nei confronti di Gennaro Moccia non emergono profili di responsabilità e di coinvolgimento degli odierni ricorrenti negli interessi degli altri soggetti operanti nella vicenda; rileva che, diversamente da quanto opinato nel provvedimento in verifica, ove si assume inattendibile la tesi della cessione del preliminare dal Cappellaro al Moccia, tale operazione risulta palese e chiara in atti non risultando alcuna intenzione di interporre chicchessia nella fase del rogito; rileva che la cessione "parziale" (con riguardo al 12/D) a Gennaro Moccia era avvenuta senza alcuna autorizzazione dei Vodret ed anzi, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, Stefano Maria Vodret, nel giugno del 2019, aveva manifestato l'intenzione di non voler essere coinvolto in una trattativa con "il napoletano", espressione peraltro non attribuibile alla convivente del Cappellaro e da lui ripresa; ribadisce che il Vodret non aveva alcun motivo per sospettare che il Moccia intendesse intestare fittiziamente a terzi l'immobile per il quale aveva acquisito il preliminare; sottolinea come fosse invece rilevante la conclusione di un contratto preliminare direttamente con il Moccia regolarmente registrato nel dicembre del 2019 rispetto al quale, tuttavia, il promissario acquirente si rese inadempiente risultando invece del tutto incomprensibili le perplessità sollevate dal Tribunale anche con riguardo alla ritenuta "parziale leggibilità" del timbro di registrazione; osserva come nessuna attività delittuosa, men che meno attribuibile agli odierni ricorrenti, potesse avere ad oggetto l'appartamento oggetto del sequestro e, sotto altro profilo, che la manifestata esigenza preventiva finirebbe per impedire in ogni caso la vendita del cespite non potendo i ricorrenti provare che gli acquirenti non siano "vicini" ai Moccia con i quali, una volta venuto meno il Cappallaro, non vi fu alcuna remora o pregiudizio a trattare in maniera palese e manifesta; osserva che i ricorrenti sono totalmente estranei alle condotte di riciclaggio oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento ed a carico di altri soggetti tenuto conto che le somme furono bonificate tramite banca ovvero con modalità del tutto incompatibili con l'intenzione di occultare la loro provenienza; evidenzia, ancora, l'errore in cui era incorso il GIP nel ritenere che la porzione 12/D fosse stata oggetto di intestazione fiduciaria al Cappellaro laddove nessun passaggio di proprietà era mai intervenuto per effetto del già richiamato recesso dal preliminare perfezionato con il Moccia; richiamato il disposto di cui all'art. 321 cod. proc. pen., sottolinea che nessuno degli odierni ricorrenti è indagato o tantomeno imputato nel presente procedimento né, per altro verso, il bene attinto dalla misura reale può ritenersi "cosa pertinente al reato" ovvero agli illeciti penali contestati a coloro nei cui confronti è elevata la contestazione provvisoria; evidenzia come la situazione così rappresentata non consenta di ipotizzare alcun "pericolo" che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato atteso che gli illeciti sono ascritti a soggetti diversi dagli odierni ricorrenti; rileva come non possa adottarsi la misura reale in relazione a reati già perfezionati o di cui sia cessata la permanenza; sottolinea la radicale insussistenza del rischio paventato nel provvedimento in esame essendo peraltro ormai pendente il procedimento penale sicché la cessione dell'immobile ad un intestatario fittizio del Moccia sarebbe una operazione "suicida"; ribadisce come non sussista alcun vincolo di "pertinenzialità" tra il bene ed i reati per cui si procede.

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: richiama i limiti di ricorribilità in cassazione nei confronti dei provvedimenti cautelari di natura reale e sottolinea come nel caso di specie non ricorra alcuno dei vizi di legittimità che consentono la impugnazione in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso non essendo inutile precisare che il ricorso, come già il riesame, ha ad oggetto la porzione immobiliare corrispondente all'immobile sito in Roma, via Civinini n. 111, piano 6, interno 12/D in quanto, secondo la stessa prospettazione difensiva, tuttora nella piena proprietà dei fratelli Vodret mentre la porzione "12/C" risulterebbe quella ormai già alienata ad Eugenio Cappellaro. 1.1 Tanto premesso per meglio delineare i termini della questione, va rilevato, quanto al provvedimento impugnato, che il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso per riesame proposto nell'interesse degli odierni ricorrenti contro il decreto del GIP che aveva disposto il sequestro, tra gli altri beni, dell'immobile sito in Roma via Filippo Civinini n. 11, interni 12/c e 12/D, ritenuti di proprietà di Eugenio Cappellaro; il sequestro era stato adottato in relazione al capo 5 della incolpazione provvisoria in cui si ascrive ad Angelo Moccia, Gennaro Moccia, Eugenio Cappellaro, Giuseppe Balterna, Antonio Cosini e Mauro Esposito il delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. perché "... al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali allo stesso applicabili, attribuito fittiziamente a Cappellaro Eugenio, pienamente consapevole delle finalità dell'operazione, la proprietà ..." dell'immobile perfezionatasi "... con il concreto apporto degli agenti immobiliari Baltera Giulio e Cosmini Antonio, consapevoli della natura illecita dell'operazione immobiliare, nonché di Esposito Mauro, in veste di intermediario tra Moccia Angelo e i citati agenti immobiliari e di Moggia Gennaro '87, che pagava l'acconto sul prezzo tramite bonifico di Euro 70.000,00 effettuar in data 10.9.2018 dal c/c ... acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ... 'per conto di Capellaro Eugenio -.

Si era trattato di sequestro disposto "ai sensi dell'art. 321 co.o. e 240 c.p. ... a fini di confisca" (cfr., pag. 96 del decreto del GIP) adottato unitamente alla misura cautelare personale a carico di Gennaro Moccia nell'ambito di una vicenda kra relativa al reinvestimento di capitali illeciti da parte di Angelo Moccia (tramite il proprio referente di fiducia Esposito Mauro detto Maurizio) che, secondo l'accusa, aveva tentato di acquistare unità immobiliari prestigiose in Roma nel quartiere Parioli. Si era ritenuto, in quella sede, che le indagini avevano consentito di validare la ipotesi investigativa secondo cui Angelo Moccia intendeva acquistare una serie di immobili tramite i mediatori Cosmini e Baltera e con il coinvolgimento di tale Eugenio Cappellaro quale intestatario "fittizio"; era emerso che l'appartamento oggetto della misura cautelare (ed in origine unico) era stato promesso in vendita dai Vodret al Cappellaro per la somma di Euro 860.000 discutendosi delle modalità di pagamento, del termine per il rogito (fissato al 30.4.2018) e del pagamento del saldo pari ad Euro 590.000 risultando tuttavia assodato che l'acquisto era stato convenuto nell'interesse e per conto dei Moccia.

Dalla documentazione acquisita era risultato inoltre che: nel febbraio del 2018 l'immobile era stato frazionato nelle due unità 12/C e 12/D e che il 30.10.2018 il Cappellaro aveva stipulato altri due preliminari (in sostituzione del primo, ormai "scaduto") per le due frazioni immobiliari che si era impegnato ad acquistare entro il 22.11.2018. Confermato il ruolo di Cappellaro come soggetto "interposto", era emerso che tra i pagamenti ricevuti dai venditori - ovvero gli odierni ricorrenti - figurava un bonifico eseguito con provvista formalmente a nome di Moccia Gennaro ("per conto di Cappellaro") in data antecedente alla stessa stipulazione dei preliminari ed altre rimesse con provvista proveniente dall'estero.

Il Cappellaro aveva riferito, in sede di interrogatorio di garanzia, di avere acquistato per sé l'appartamento più piccolo (ovvero quello 12/C) in data 27.12.2019 mentre Angelo Moccia, nel suo interrogatorio, aveva mostrato di considerare l'altro appartamento (quello 12/D) come di sua proprietà asserendo che il figlio Angelo intendeva "venderlo" (ovvero intendeva cedere a terzi il preliminare). In definitiva, secondo i giudici della cautela personale, era certo che i Moccia avevano intrattenuto una trattativa per il tramite dell'Esposito senza comparire direttamente e preferendo far sottoscrivere al Cappellaro il preliminare e non spiegando perché, sin da quella fase, avevano avuto cura di versare a costui la somma di Euro 70.000, destinata ai Vodret, preferendo non figurare negli contratti. 1.2 Richiamata dunque la ordinanza custodiale a carico di Gennaro Moccia, il Tribunale, come già accennato, ha rilevato chepzoriae_acce-R-Rat-4, il reato è al momento da ritenere allo stato del tentativo "... non essendo ancora intervenuta la formale intestazione definitiva dell'interno 12/D (...) ed essendo, alla luce di quanto sin qui accertato - in difetto di ulteriori accertamenti circa la stipula del rogito (avvenuto dopo la conclusione delle indagini) e la provenienza della provvista utilizzata da Cappe//aro (peraltro non documentata neppure nell'odierna udienza di riesame) - da ritenersi sorretta da gravità indiziaria solo nella forma del tentativo la fittizia intestazione della porzione di cui all'interno 12/C, poi oggetto di contratto definitivo da parte del medesimo Cappe//aro" (cfr., pag. 6 della ordinanza che riproduce testualmente quella relativa alla misura personale).

In definitiva, secondo il Tribunale, "è ragionevole affermare che, in questo ambito, e segnatamente, in presenza del fumus_(..) l'immobile in esame (via Civinini, 111, int. 12d Roma) sia confiscabile, in quanto su di esso cade la condotta delittuosa che ci occupa anche se - allo stato - la violazione penale perpetrata è rimasta nella forma del tentativo di intestazione fittizia" (cfr., ivi, ancora, pag. 6).

2. Ebbene, questa Corte ha più volte ribadito che integra il tentativo di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi 512bis cod., pen.) la stipula di un preliminare di compravendita di un immobile che, alla luce di univoci elementi di riscontro, risulti finalizzato alla fittizia intestazione del cespite, trattandosi di un atto idoneo allo scopo dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, a nulla rilevando la mancata trascrizione del preliminare (oggi consentita dalla legge 28 febbraio 1997, n.

30) che costituisce un mero onere attinente alla pubblicità e quindi all'opponibilità dell'atto ai terzi (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 8.7.2005 n. 33.951, Garacci ed altri; conf., Cass. Pen., 5, 13.2.2001 n. 31.657, Avola C ed altri).

3. Se non ché la confiscabilità del bene,nel caso di realizzazione di una condotta integrante i soli estremi del tentativo del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. va verificata, ed è in realtà assolutamente discutibile, alla luce dell'arresto delle SS.UU. "Di Maro" del 18.4.2018 che, dopo una ampia ricostruzione sistematica, hanno potuto concludere nel senso che la possibilità di disporre la confisca nell'ipotesi di delitto (solo) tentato riguarda esclusivamente delitti indicati in maniera "generica" attraverso il riferimento (in precedenza) all'art. 7 del DL 152 del 1991 e (ora) all'art. 51 comma 3bis cod. proc. pen. non essendo invece praticabile nel caso di quelli indicati in maniera "nominativa" che, come quello di cui si tratta nel caso in esame, possono giustificare la confisca soltanto nella forma del delitto consumato e non tentato. 4.1 Per altro verso, è stato lo stesso Tribunale del Riesame che, pur a fronte della affermazione di principio sulla confiscabilità dell'unità immobiliare, ha spiegato che il sequestro era fondato piuttosto sul "rischio che - se dissequestrato - l'immobile possa pervenire di fatto nella disponibilità del Moccia Angelo, esponente apicale dell'omonimo clan, che fra l'altro ha già anticipato per tale immobile importanti somme di denaro" (cfr., pag. 7 del provvedimento in verifica).

In definitiva, secondo il Tribunale, si tratta di un sequestro impeditivo finalizzato, cioè, a scongiurare il rischio che il reato di intestazione fittizia (cui è collegabile la confisca) sia portato a compimento in quanto, pacificamente, e per quanto premesso in fatto, per l'appartamento 12/D non era intervenuto il rogito definitivo. 4.2 Ed allora, non è inutile ribadire quanto costantemente ed anche recentemente ribadito da questa Corte secondo cui il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (cfr., da ultimo, Cass.

Pen., 4, 14.10.2020 n. 29.956, Valentino; conf., quanto al necessario presupposto della "concretezza" del pericolo di realizzazione della fattispecie di reato o di aggravamento delle sue conseguenze, Cass. Pen., 4, 28.2.2018 n. 15.254, Romano; Cass. Pen., 5, 9.2.2010 n. 22,612, Trotta, in cui la Corte ha precisato che il sequestro preventivo non può essere disposto in base alla supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato; cfr., ancora, Cass. Pen., 4, 23.5.2007 n. 36.884, Vathaj, secondo cui la previsione di cui all'art. 321 cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati; ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per "cose pertinenti al reato" sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati). 4.3 Alla luce di questa premessa, si deve allora prendere atto della sostanziale assenza di motivazione sul punto della concretezza del "periculum" che il Tribunale ha individuato nel "rischio che - se dissequestrato - l'immobile possa pervenire di fatto nella disponibilità del Moccia Angelo, esponente apicale dell'omonimo clan, che fra l'altro ha già anticipato per tale immobile importanti somme di denaro" (cfr., pag. 7 del provvedimento in esame).

In realtà, il carattere più o meno concreto del "periculum" andava verificato alla luce degli elementi addotti dalla difesa con particolare riferimento al perfezionamento di un ulteriore e nuovo contratto preliminare tra i Vodret da un lato e Gennaro Moccia dall'altro che sarebbe rimasto inadempiuto dal pronnissario acquirente tanto che i promittenti venditori avrebbero esercitato il diritto di recesso (contrattualmente pattuito e comunque legalmente fondato sull'art. 1382 comma 2 cod. civ.) trattenendo le somme nel frattempo ricevute a titolo di caparra;

è appena il caso, a tal proposito, di segnalare che il recesso del promittente venditore non richiedeva alcuna azione giudiziaria che, semmai, è facoltà della controparte intraprendere per contestarne i presupposti e le conseguenze. Ed è anche alla luce di queste evenienze, che andava valutato il "periculum" anche sotto il profilo del coinvolgimento soggettivo dei proprietari dell'appartamento nella operazione di intestazione fittizia dell'immobile acquistato da Gennaro Moccia per "coprire" la effettiva titolarità del padre Angelo. Si impone, perciò, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere sul ricorso per riesame alla luce delle considerazioni svolte in questa sede.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunal