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Sentenza — n. 27656/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27656/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27656/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché proposti fuori dai casi previsti dalla legge processuale e comunque manifestamente infondati. 1.1. Il tribunale ha ravvisato chiara evidenza delle ipotesi contestate (così come qualificati anche i delitti di cui ai capi 2 e 5) sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sulla specificità degli atti da questi compiuti) del molteplice narrativo di persone soggette al giogo usurario, la cui affidabilità soggettiva ed attendibilità oggettiva è stata attentamente scrutinata, puntualmente riscontrato dalle conversazioni registrate dalle stesse vittime di usura e dal compendio di conversazioni intercettate tra gli indagati.

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27656/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro duemila a titolo sanzionatorio. 3.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi prove acquisite illegalmente traffico aggravato di stupefacenti atti istruttori penali arma personale comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
deducono la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Quintieri Pietro, nato a Castrovillari il 14/2/1969, avverso la ordinanza del 30/12/2020 (dep. 1'11 febbraio 2021) del Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale dott.ssa Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito in udienza il difensore, avv. Luca Donadio, presente anche in sostituzione dell'avv.

Bloise, che ha illustrato i propri motivi di ricorso e si è riportato a quelli del codifensore, insistendo per l'accoglimento di entrambi, con il conseguente annullamento della ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il tribunale per il riesame di Catanzaro confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Castrovillari, in data 11 dicembre 2020, in relazione ai delitti di usura aggravata in concorso (capo 1), esercizio abusivo del credito (capo 3), porto e detenzione in concorso di armi comuni da sparo (capi 8 e 9), furto pluriaggravato in concorso (capo 10); mentre annullava il titolo cautelare in riferimento ai reati di cui al capo 7 e qualificava come tentate le estorsioni contestate ai capi 2 e 5. 1.1.

In particolare, si contesta in cautela al Quintieri di aver svolto, in concorso con altri, attività assidua e professionalmente organizzata di usura nei confronti di imprenditori che versavano in condizioni di disagio finanziario, esercizio abusivo del credito in favore di una moltitudine di soggetti, di aver usato aperta e ripetuta minaccia al fine di costringere le vittime di usura a pagare le somme dovute a titolo di interessi sul capitale finanziato, di aver detenuto e portato in pubblico armi comuni da sparo, interessandosi dell'acquisto anche per conto di terzi, di aver consumato, ancora in concorso, il furto di apparecchi informatici presso gli uffici del giudice di pace di Spezzano Albanese.

I fatti contestati sarebbero dimostrati (nella misura e nella qualità segnate dalla regola di giudizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) dalle precise e puntuali dichiarazioni rese a suo carico dalle persone offese dei delitti di usura, dai dialoghi registrati dalle stesse persone offese in presenza degli indagati, dalle conversazioni intercettate tra presenti, a conferma delle accuse mosse dalle vittime ed a dimostrazione di altri fatti (capi 8, 9, 10), autonomamente emersi nel corso delle indagini.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo dei due difensori di fiducia, deducendo i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Avv. Bloise, violazione della legge processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen., giacché le dichiarazioni rese a carico del ricorrente dalle distinte persone offese dei fatti descritti ai capi 1, 2, 4 e 5 non sono riscontrate da altri elementi che possano confermare l'attendibilità dei dichiaranti; 2.2. né le persone offese sono state sottoposte ad alcuno scrutinio critico in ordine alla i loro affidabilità soggettiva ed obiettiva attendibilità;2.3. violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), non avendo il pubblico ministero provveduto alla ricerca di elementi di conforto all'ipotesi accusatoria delineata dai denuncianti, nessun elemento documentale rende contezza dell'attività di usura contestata; la misura è stata emessa dopo oltre due anni dalle prime perquisizioni effettuate, difettano dunque attualità e concretezza delle esigenze cautelari, né sussiste alcuna ipotesi di pericolo di inquinamento per la prova in formazione, di fuga, o di reiterazione delle condotte contestate; 2.4. quanto ai delitti contestati in materia di armi, nessun elemento concreto induce a ritenere che il ricorrente abbia mai materialmente detenuto un'arma, che neppure viene indicata o altrimenti descritta per marca o tipo; 2.5. difetta comunque ogni tipo di riscontro obiettivo o documentale al narrato degli offesi. 2.6.

Avv. Donadio, violazione della legge processuale in ordine alla sussistenza ed al grado delle ritenute esigenze cautelari ed alla possibilità di farvi fronte con misure meno afflittive: i fatti sono tutti datati al 2018, nessuna condotta successiva viene contestata al ricorrente, che non ha mai più contattato le persone offese che ebbero a denunciare gli episodi di usura, anche quanto oggetto di intercettazione e riferibile alla posizione del Valente non riguarda le contestazioni di usura, né lo stesso Valente fruiva di finanziamenti illeciti, la qualità di incensurato del ricorrente non è stata valorizzata né in punto di valutazione delle esigenze cautelari, né nella scelta della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché proposti fuori dai casi previsti dalla legge processuale e comunque manifestamente infondati. 1.1. Il tribunale ha ravvisato chiara evidenza delle ipotesi contestate (così come qualificati anche i delitti di cui ai capi 2 e 5) sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sulla specificità degli atti da questi compiuti) del molteplice narrativo di persone soggette al giogo usurario, la cui affidabilità soggettiva ed attendibilità oggettiva è stata attentamente scrutinata, puntualmente riscontrato dalle conversazioni registrate dalle stesse vittime di usura e dal compendio di conversazioni intercettate tra gli indagati.

Tali indizi di natura mista (dichiarativa e colloquiale) hanno consentito nel merito di delineare a carico del ricorrente un quadro di gravità indiziaria univoco e circostanziato, che non risulta affatto incrinato dalle generiche deduzioni proposte con i motivi di ricorso, che non trovano alcun conforto ed anzi trovano aperta smentita dalla lettura del contenuto motivazionale della ordinanza impugnata. 1.2. A fronte di tale convergente molteplice, inammissibili si rivelano quei motivi che: 1.2.1. denunciano la inattendibilità di quanto narrato dalle diverse persone offese, già scrupolosamente vagliato nella sede propria di merito e confortato da un profluvio di conversazioni intercettate che rende, da sé solo, univoca contezza delle ipotesi contestate; 1.2.2. propongono alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez.

U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715); del resto il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova, che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190); il tribunale ha sul punto anche valorizzato il contenuto di conversazioni registrate ed intercettate (tra il ricorrente ed altri indagati e tra il ricorrente e gli offesi) dalle quali univocamente si evince, a riscontro preciso di quanto rappresentato dall'indizio dichiarativo, il ruolo professionale svolto dal ricorrente nel settore della erogazione del credito a tasso usurario; a corredo di tale "qualità", precisamente rappresentata dalle denunce degli offesi il tribunale ha valorizzato il coincidente colloquiale evincibile dalla lettura delle conversazioni registrate ed intercettate; 1.2.3. deducono la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.3.

Il tribunale della cautela ha viceversa specificamente e diffusamente argomentato, oltre che sulla attendibilità del narrato, anche sulla univocità degli indizi di natura intercettiva che rendono epifania delle trattative finalizzate all'acquisto di armi da sparo ed al conseguimento finale delle stesse, indicate per calibro delle pistole acquisite. 1.4. Quanto ad attualità e concretezza delle ritenute esigenze di prevenzione speciale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'agente (Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177).

Correttamente il Tribunale della cautela, nel provvedimento impugnato, ha indicato, come significativi ai fini del decidere, alcuni elementi di fatto, quali la professionalità manifestata dal ricorrente nel settore di esercizio illecito del credito ad imprenditori versanti in stato di bisogno, la pervicacia dimostrata nel minacciare la vittima di usura affinché adempisse l'obbligazione illecita anche quando questa aveva già denunciato i fatti, addirittura il proposito di approvvigionarsi di esplosivo per compiere azioni eclatanti in danno della vittima di usura.

Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede. La medesima attenta argomentazione è stata offerta dal tribunale in punto di pericolo per l'inquinamento della prova in formazione, essendo emerso dalle conversazioni intercettate che l'indagato ha indotto una delle persone ascoltate nel corso delle indagini a fornire alla polizia giudiziaria una versione di comodo dei fatti, non corrispondente a quanto accaduto in materia di esercizio abusivo del credito. 1.5.

Inammissibile è pure il motivo che denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta valutazione di inadeguatezza della misura coercitiva, di natura detentiva, in corso di applicazione. Il ricorso non si confronta in profondità con i motivi spesi nella ordinanza impugnata, laddove il giudice della cautela ha spiegato, con motivazione logica e congrua, che anche una misura detentiva di natura domiciliare, quale quella richiesta in subordine dalla difesa, non avrebbe consentito di arginare i concreti pericoli di reiterazione e di inquinamento per la prova in formazione già riconosciuti.

2. Deve quindi conclusivamente ritenersi che l'ordinanza impugnata espone le ragioni giuridicamente significative che ne hanno determinato l'esito ed è congruente nell'argomentare rispetto alle censure prospettate nella sede di riesame.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro duemila a titolo sanzionatorio. 3.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di c