Sentenza — n. 27655/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame di misure cautelari personali, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 7.9.2020 con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Ardore, in relazione ai reati di furto aggravato di agrumi (capo 32) e ricettazione dì una motosega (capo 46). Il Tribunale annullava il provvedimento genetico in ordine al reato di associazione per delinquere di cui al capo 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per il che, sia il provvedimento genetico che l'ordinanza qui impugnata sono esenti da vizi, peraltro neanche indicati con precisione dal ricorrente nella loro tipologia. Deve, infatti, ricordarsi, il principio di diritto secondo cui, in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo dì trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., í supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzío, Rv. 276444.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bevilacqua Gianluca, nato ìn Romania il 10/04/1986, avverso l'ordinanza del 16/10/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame di misure cautelari personali, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 7.9.2020 con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Ardore, in relazione ai reati di furto aggravato di agrumi (capo 32) e ricettazione dì una motosega (capo 46). Il Tribunale annullava il provvedimento genetico in ordine al reato di associazione per delinquere di cui al capo 1.
2. Ricorre per cassazione Bevilacqua Gianluca deducendo:
1) vizio della motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari fondato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati richiamando il contenuto di filmati tratti dalle telecamere presenti nei luoghi dei fatti, nonostante tali filmati non fossero nella sua disponibilità non essendo stati trasmessi dal Pubblico ministero in uno alla richiesta di misura cautelare. Di tali elementi di prova anche il Tribunale ha fatto a meno. Tanto determinerebbe un vizio del provvedimento impugnato e dell'ordinanza del primo giudice, tenuto conto della inesistenza degli elementi indizianti sui quali è stato fondato il giudizio. Neanche i brogliacci di polizia giudiziaria sarebbero stati trasmessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, a fg. 4 del provvedimento impugnato, ha sottolineato che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati al ricorrente sulla scorta delle annotazioni di polizia giudiziaria che riproducevano il contenuto delle videoríprese corredati dai riconoscimenti effettuati dalla stessa polizia giudiziaria che ben conosceva di persona l'indagato e gli altri correi non impugnanti. Il ricorso sorvola su tale indicazione, non facendo alcuno specifico riferimento alla presenza delle annotazioni di polizia giudiziaria contenenti le estrapolazioni dei filmati cui hanno fatto riferimento il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale.
Per il che, sia il provvedimento genetico che l'ordinanza qui impugnata sono esenti da vizi, peraltro neanche indicati con precisione dal ricorrente nella loro tipologia. Deve, infatti, ricordarsi, il principio di diritto secondo cui, in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo dì trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., í supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzío, Rv. 276444.
Precedenti conformi N. 33819 del 2014 Rv. 261092, N. 34651 del 2013 Rv. 257440).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado dì colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio el 14.05.2021 Il Consigliere estensore Il idente Giuseppe S