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Ordinanza — n. 27654/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the GIP's refusal to archive is not an appealable judicial decision under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27654/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Public Prosecutor's request for non-prosecution was rejected by the Judge for Preliminary Investigations (GIP) without granting the requested archiving. The appellant argued the decision was timely, but the Court held that only final archiving orders are subject to cassation review. Consequently, the refusal to archive is a non-appealable procedural act, leaving the appellant with no further legal remedy.

Regesto Legislator

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Art. 409, comma 6 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 1 cod. proc. pen.: The refusal of the Judge for Preliminary Investigations to grant the Public Prosecutor's request for non-prosecution is not a judicial decision subject to cassation appeal, as only final archiving orders are appealable.

Parole chiave

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non-prosecution request Judge Preliminary Investigations cassation appeal inadmissibility criminal procedure law archiving order tardiness of complaint procedural act istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 409, comma 4 cod. proc. pen.
103 del 23 giugno 2017, l'art. 409, comma 6, cod.
Art. 409, comma 6 cod. proc. pen.
103 del 23 giugno 2017, l'art. 409, comma 6, cod.
L. n. 103 del 23 giugno 2017
Art. 410 bis cod. proc. pen.
103 del 2017, che, introducendo l'art. 410 bis cod. proc. pen., ha previsto che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
Art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5 cod.
Art. 568, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41612 del 29/5/2019
Il ricorso è inammissibile, come già affermato da questa Corte in analoghe vicende (cfr., Sez. 3, n. 41612 del 29/5/2019, Rv.
Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016
Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, Rv.
Sez. 3, n. 17196 del 25/03/2010
266838, Sez. 3, n. 17196 del 25/03/2010, Rv.
Sez. 5, n. 32427 dei 18/04/2018
246987 e Sez. 5, n. 32427 dei 18/04/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDIOLI GIOVANNI nato a ROMA il 23/03/1970 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO .

1. Con provvedimento del 20.11.2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di archiviazione (per tardività della querela) avanzata dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Roma nel proc. n. 4497\18 RGNR nei confronti di CANDIOLI Giovanni + altri, in relazione al reato di appropriazione indebita e altro. 1.1. Il G.I.P., in particolare, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità relativa all'individuazione del momento dal quale far decorrere il termine di proposizione della querela, affermava la tempestività della querela di specie e, ritenendo necessarie ulteriori indagini, disponeva, ai sensi dell'art. 409, comma 4 cod.proc.pen. , la restituzione degli atti al PM per lo svolgimento delle stesse.

2. Avverso la decisione del G.I.P. romano il Candioli, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui contesta la tempestività della querela e la decisione del GIP al riguardo.

3. Il ricorso è inammissibile, come già affermato da questa Corte in analoghe vicende (cfr., Sez. 3, n. 41612 del 29/5/2019, Rv. 277051 - 01). Occorre infatti evidenziare che non è suscettibile di impugnazione il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione, essendo impugnabili (e solo per particolari casi di nullità) unicamente le decisioni che dispongono l'archiviazione. 3.1. In particolare, prima della riforma operata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5 cod. proc. pen., ovvero per la violazione delle norme sulla partecipazione al relativo procedimento camerale.

L'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. è stato tuttavia abrogato dalla L. n. 103 del 2017, che, introducendo l'art. 410 bis cod. proc. pen., ha previsto che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. I provvedimenti impugnabili, quindi, sono l'ordinanza di archiviazione resa in violazione dell'art. 127 comma 5 cod. proc. pen.. (dunque nella stessa ipotesi in cui in precedenza era consentito proporre il ricorso per cassazione) e ora anche il decreto di archiviazione, anche in tal caso in limitate ipotesi, a iniziare da quella in cui sia mancato l'avviso della richiesta alla persona offesa che aveva chiesto di volerne essere informata, e, a prescindere da tale richiesta, nei casi di omesso avviso nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona o riguardanti il reato di furto in abitazione o furto con strappo.

Ulteriori casi in cui è ammesso il reclamo riguardano sempre il decreto di archiviazione, qualora lo stesso venga emesso prima della scadenza del termine di legge concesso alla persona offesa per prendere visione degli atti e per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero con istanza motivata di prosecuzione delle indagini e il decreto di archiviazione emesso senza che il giudice si sia pronunciato sull'opposizione della persona offesa (fatti salvi in casi di inammissibilità originaria dell'opposizione). Infine, altra ipotesi di nullità del decreto di archiviazione eventualmente da far valere con il reclamo è quella conseguente al mancato avviso all'indagato e alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 411 comma 1 bis cod. proc. pen., introdotto dal d.

Igs. n. 28 del 2015. 3.2. Dunque, la novella del 2017 ha modificato la forma dell'impugnazione (reclamo al tribunale monocratico e non più ricorso per cassazione) e ne ha in parte esteso i casi di proponibilità (essendo esperibile il rimedio in esame non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio della camera di consiglio, ma anche in alcune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, accomunate dalla violazione di talune prerogative processuali riconosciute alla persona offesa e, in un caso, anche all'indagato, ovvero nell'ipotesi in cui a quest'ultimo non sia stato dato avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto). 3.3.

La riforma, tuttavia, non ha mutato il regime precedente circa la mancata previsione di un rimedio impugnatorio avverso le ipotesi in cui la richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia stata disattesa dal giudice per le indagini preliminari, per cui deve ritenersi ancora valida l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, Rv. 266838, Sez. 3, n. 17196 del 25/03/2010, Rv. 246987 e Sez. 5, n. 32427 dei 18/04/2018, Rv. 273578), secondo cui non è impugnabile (all'epoca con il ricorso per cassazione, oggi con il reclamo al tribunale) il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di impugnare esclusivamente l'ordinanza di archiviazione e solo per vizi procedurali (e oggi anche il decreto di archiviazione, nei casi limitati prima indicati).

4. Da tali premesse consegue l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto non un provvedimento (ordinanza o decreto) di archiviazione, ma la decisione del giudice delle indagini preliminari di non accogliere la richiesta di archiviazione, atto questo non impugnabile, dovendosi, da un lato, richiamare l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., che sancisce il principio di tassatività delle impugnazioni e, dall'altro, ribadire che in senso contrario non può invocarsi la regola della generale ricorribilità ex art. 111, comma 7, Cost., posto che il provvedimento in esame non riguarda la libertà personale e non ha contenuto decisorio, in quanto ha natura meramente processuale che non investe, con possibilità di passaggio in giudicato, un diritto sostanziale dedotto in giudizio dell'interessato (così Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, Rv. 266838, cit.).

4. Ai sensi degli artt. 591, comma 1 , lett.

b) e 610, comma 5 bis cod.proc.pen., quando il provvedimento non e' impugnabile, la Corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. 4.1. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 5.5.