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Sentenza — n. 27653/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27653/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27653/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI MASSIMO nato a COSENZA il 12/10/1972 avverso l'ordinanza del 16/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dalla presidente Mirella Cervadoro; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art.23, co.8 d.l. n.137/2020 della PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con decreto del 12.10.2020 il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore disponeva il sequestro preventivo delle somme, provento del reato di truffa, versate sui conti correnti di Giordano Vincenzo e Prudente Luigi, correi di Antonucci Massimo, indagato per i reati di truffa, falso, riciclaggio, e sostituzione di persona.

Regesto Legislator

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art. 648 ter c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 27653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi di ricorso proposti formulano censure non consentite nel giudizio di legittimità in quanto afferenti al merito, e sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett.

Parole chiave

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falsificazione di valori di bollo ufficiali inchiesta per falsità atti prove fabbricate censura dell'apprezzamento delle prove assunzione di prove a titolo cautelare documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 648 ter c.p
art. 616 c.p
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186/2000
Corte Cost. sent. n. 186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI MASSIMO nato a COSENZA il 12/10/1972 avverso l'ordinanza del 16/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dalla presidente Mirella Cervadoro; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art.23, co.8 d.l. n.137/2020 della PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con decreto del 12.10.2020 il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore disponeva il sequestro preventivo delle somme, provento del reato di truffa, versate sui conti correnti di Giordano Vincenzo e Prudente Luigi, correi di Antonucci Massimo, indagato per i reati di truffa, falso, riciclaggio, e sostituzione di persona.

2. Avverso il decreto proponeva istanza di riesame il difensore di Antonucci Massimo, e il Tribunale di Salerno, Sezione Riesame, con ordinanza in data 16.11.2020 rigettava l'istanza.

3. Avverso la predetta ordinanza, ricorre per Cassazione il difensore di Antonucci Massimo, lamentando che gli elementi sulla scorta dei quali si era pervenuti all'identificazione dell'Antonucci quale artefice della truffa in danno della Sansivieri non avevano valenza probatoria, il riconoscimento era inattendibile, la firma apposta sul falso provvedimento del Giudice tutelare non era dell'Antonucci e la perizia grafologica era stata contestata, le dichiarazioni del Giordano erano inattendibili. Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

4. I motivi di ricorso proposti formulano censure non consentite nel giudizio di legittimità in quanto afferenti al merito, e sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett.

c) c.p.p. a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste e con le quali il ricorso non si confronta. Ed invero, le doglianze afferiscono alla gravità indiziaria, e denunciano il vizio di motivazione dell'ordinanza puntualmente indicata in epigrafe (ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno sezione del Riesame in data 16.11.2020, depositata il 19.11.2020, n.349/2020 R.T.L .R.), a fronte della necessità del mero fiunus a supporto del provvedimento cautelare reale in ordine al quale l'ordinanza impugnata sviluppa una corretta, ampia e puntualissima motivazione, rispondendo a ogni significativa censura di parte.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale del Riesame ha dato ampia ed esaustiva motivazione circa dfumuy in relazione a tutti i reati contestati, (riconoscimento, perizia grafologica espletata e dichiarazioni del correo) nonché alla ricorrenza, nella fattispecie in esame, anche del delitto di cui all'art. 648 ter c.p. in relazione al quale era stato disposto il sequestro preventiv finalizzato alla confisca della somma di euro 241.027,00, Quanto poi alle esigenze cautelari, a fronte di periculum correlato e argomentato dal Tribunale del riesame con riferimento alle somme quali profitto del reato di autoriciclaggio e in funzione della confisca diretta o per equivalente ex art.648 quater, il ricorrente, in modo del tutto scollegato dall'ordinanza impugnata, censura l'omessa motivazione con riferimento al pericolo di reiterazione criminosa.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato, il 21.4.2021 Presidente rvadoro DEPOSITATO I