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Sentenza — n. 27648/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27648/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27648/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FARANDA FRANCESCO ANTONIO nato a CATANIA il 13/06/1979 BLANCO EMANUELE SALVATORE nato a CATANIA il 24/07/1973 FERRIERO ENZO nato a PATERNO' il 09/08/1986 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Udito il difensore di FERRIERO,'Avv. LUIGI FRANCESCO CUSCUNA', che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Udito il difensore di BLANCO Avv.LUIGI FRANCESCO CUSCUNA', in sostituzione dell'Avv. TANCREDI TRACLO', il quale si è riportato ai motivi del ricorso; Lette le conclusioni del difensore della parte civile CATANZARO Giuseppe, Avv CARMELO MOBILIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la condanna dei ricorrenti FARANDA e BLANCO al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese;

Regesto Legislator

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art. 443 comma 3 cod.proc.pen, art. 56 comma 3 cod.pen, art. 443 cod.proc.pen, art. 580 cod.proc.pen, art. 416 bis cod. pen, art. 62 bis cod.pen; Sentenza — n. 27648/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Infondato è il motivo, comune a tutti i ricorsi presentati, di nullità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per violazione dell'art. 443 cod.proc.pen. Si deve infatti rilevare che, se anche l'appello del Pubblico Ministero non fosse stato ammissibile ai sensi dell'art. 443 comma 3 cod.proc.pen., lo sarebbe stato certamente il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, come poteva essere considerata l'impugnazione proposta, ma che a seguito dell'appello degli imputati, lo stesso avrebbe dovuto comunque essere convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod.proc.pen.

Parole chiave

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tentata estorsione coazione penale confisca dei proventi di reato corruzione nell'esecuzione forzata arresto in vista d'estradizione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 443 comma 3 cod.proc.pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Faranda Francesco Antonio, eccependo la violazione dell'art. 443 comma 3 cod.proc.pen.
art. 56 comma 3 cod.pen
1.2 II difensore eccepisce inoltre che già con l'atto di appello si era prospettato che si fosse in presenza del classico caso di desistenza volontaria: su tale questione la Corte di appello aveva richiamato quella giurisprudenza che escludeva l'applicabilità dell'ipotesi di cui al'art. 56 comma 3 cod.pen.
art. 443 cod.proc.pen
1.1 Infondato è il motivo, comune a tutti i ricorsi presentati, di nullità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per violazione dell'art. 443 cod.proc.pen.
art. 580 cod.proc.pen
art. 416 bis cod. pen
1.2 Neppure meritano accoglimento le eccezioni proposte relative alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FARANDA FRANCESCO ANTONIO nato a CATANIA il 13/06/1979 BLANCO EMANUELE SALVATORE nato a CATANIA il 24/07/1973 FERRIERO ENZO nato a PATERNO' il 09/08/1986 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Udito il difensore di FERRIERO,'Avv. LUIGI FRANCESCO CUSCUNA', che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Udito il difensore di BLANCO Avv.LUIGI FRANCESCO CUSCUNA', in sostituzione dell'Avv. TANCREDI TRACLO', il quale si è riportato ai motivi del ricorso; Lette le conclusioni del difensore della parte civile CATANZARO Giuseppe, Avv CARMELO MOBILIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la condanna dei ricorrenti FARANDA e BLANCO al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 18 dicembre 2019, confermava la pronuncia di condanna a carico di Faranda Francesco Antonio, Blanco Emanuele Salvatore e Ferriero Enzo per tentata estorsione ai danni di Crisafulli Angelo e dei primi due per tentata violenza privata ai danni di Catanzaro Giuseppe e, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, riteneva sussistente per il reato di tentata estorsione l'aggravante di cui all'art. 7 L.152/92, rideterminando la pena alla quale gli imputati erano stati condannati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Faranda Francesco Antonio, eccependo la violazione dell'art. 443 comma 3 cod.proc.pen. in quanto il codice non consente al Pubblico ministero di proporre appello, in caso di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, avverso una sentenza di condanna, a meno che quest'ultima non abbia modificato il titolo di reato: poiché la sentenza di condanna del giudice per l'udienza preliminare era stata di condanna senza modifica del titolo di reato -che era rimasto quello di tentata estorsione, ma con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 1.152/91- e il Pubblico Ministero aveva proposto appello chiedendo il riconoscimento dell'aggravante, l'appello non era consentito; né poteva ritenersi che l'impugnazione potesse intendersi quale ricorso per cassazione, non presentandone i requisiti minimi. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che già con l'atto di appello si era prospettato che si fosse in presenza del classico caso di desistenza volontaria: su tale questione la Corte di appello aveva richiamato quella giurisprudenza che escludeva l'applicabilità dell'ipotesi di cui al'art. 56 comma 3 cod.pen. in caso di tentativo compiuto, senza tenere conto della giurisprudenza contraria che aveva ritenuto tale ragionamento giuridicamente scorretto (veniva richiamata Cass. sez.

VI, n. 42688/2008);priva di pregio appariva l'affermazione secondo la quale Faranda si sarebbe accorto della presenza dei carabinieri presso l'officina di Crisafulli e ciò "può avergli fatto ritenere opportuno non insistere nelle pretese estorsive", posto che l'ultimo contatto tra i due sarebbe avvenuto in epoca successiva alla circostanza dedotta in sentenza. 1.3 II difensore rileva che con il secondo motivo di appello si era invocata la concessione dell'attenuante della provocazione in relazione al reato di cui al capo D), assumendosi che il rifiuto di assicurare la targa di prova opposto da Catanzaro -così come in contestazione- perché la targa non risultava registrata alla banca dati era destituito di fondamento; sul punto, la Corte si era espressa con riferimento non a quanto detto nel corso delle indagini preliminari da Catanzaro, utilizzato per contestare il reato di cui al capo D), ma a quanto risposto da quest'ultimo in sede di esame ed a fronte delle puntuali contestazioni della difesa, senza spiegare minimamente perché mai avesse ritenuto più attendibile quest'ultima versione e non quella originaria. 1.4 II difensore eccepisce l'apparenza della motivazione in relazione all'art. 12 sexies D.L. 306/92 in quanto in sentenza si era affermato che "nessuna giustificazione è stata offerta dal Faranda circa la lecita provenienza del denaro, sequestrato nella sua abitazione": ciò non corrispondeva al vero, visto che era agli atti una richiesta di dissequestro del denaro avanzata dai suoceri di Faranda, che affermavano di aver dato in custodia la somma in questione alla propria figlia, moglie di Faranda, perché avevano in precedenza subito un furto nella propria abitazione; sul punto, la Corte di appello avrebbe dovuto interloquire e motivare sulla congruità della dedotta giustificazione, vieppiù in considerazione del fatto che la somma di denaro era già stata dissequestrata dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 5 novembre 2018.

2. Propone ricorso il difensore di Blanco Emanuele Salvatore. 2.1 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 443 comma 3 cod.proc. pen., che vieta al Pubblico Ministero la possibilità di proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio di primo grado celebrato con le forme del rito abbreviato, salvo il caso in cui si tratti di sentenza che abbia modificato il titolo di reato; né la doglianza poteva ritenersi superata dal richiamo giurisprudenziale contenuto nella sentenza impugnata, trattandosi di un caso in cui era stato modificato il titolo del reato. 2.2 Il difensore rileva che la Corte di appello, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza di primo grado contraddistinto da assoluta completezza e congruità logica, aveva ritenuto sussistente l'aggravante ex art. 7 L.n. 203/91 con riferimento al reato contestato al capo A), offrendo una risposta motivazionale non appagante, laddove erano stati richiamati l'episodio dello schiaffo inferto da Ferriero e il carattere obiettivamente minaccioso delle espressioni profferite da Faranda, trattandosi di argomentazioni che potevano al massimo essere utilizzate per dimostrare la configurabilità del reato ipotizzato; anche il riferimento alla personalità negativa di Faranda non assumeva alcun rilievo ai fini dell'accertamento del cd. metodo mafioso, mancando nel caso di specie una peculiare caratura criminale degli agenti, non identificabili dalle persone offese come strutturalmente e notoriamente compartecipi di sodalizi criminosi, e una evocazione esplicita, da parte del ricorrente e degli altri correi, AN"- di far parte di una associazione o di agire per conto di questa; non erano poi state considerate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Porto Carmelo, che aveva affermato che Crisafulli, titolare di una rivendita di auto usate, si era rivolto a lui per togliersi di torno Faranda e i suoi accoliti, tacciandoli di essere dei truffatori, del tutto inaffidabili, ai quali non aveva alcuna intenzione di vendere i mezzi di sua proprietà, temendo da parte loro il mancato pagamento del prezzo pattuito. 2.3 II difensore eccepisce la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuati generiche e alla dosimetria della pena, non avendo la Corte considerato, malgrado lo specifico motivo di appello, il ruolo assai marginale e scarsamente definito dal punto di vista probatorio svolto da Blanco e la sua modestissima caratura delinquenziale, attestata dai precedenti penali assai datati nel tempo e di esigua gravità, e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Porto Carmelo.

3. Propone ricorso per cassazione nel'interesse di Ferriero Enzo l'Avv. Luigi Francesco Cuscunà. 3.1 Il difensore osserva che l'eccezione sulla errata applicazione dell'art. 443 comma 3 cod.proc.pen. era stata respinta dalla Corte di merito facendo proprio l'orientamento di cui alla sentenza della VI Sez. n.6274/2010, che non si attagliava al caso di specie, visto che affrontava il problema della conversione del gravame proposto dal Pubblico ministero, ribadendo l'inammissibilità dell'appello se non vi fosse stata riqualificazione giuridica. 3.2 II difensore rileva che anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L.152/91 la motivazione della Corte era erronea, visto che la partecipazione di Ferriero si era esaurita nella prima fase della trattativa tra Faranda e Crisafulli, e che Faranda si era poi recato da Crisafulli in compagnia di altre persone; altra notazione di rilievo andava fatta sulla figura della persona offesa, che sembrava essere soggetto aventi solidi rapporti in ambito mafioso, tanto che alla richiesta di Faranda non si era affatto intimorito, ma aveva provato a rispondere con la stessa moneta rivolgendosi a Porto Carmelo, personaggio di spicco della criminalità locale, e non alle forze dell'ordine; correttamente, pertanto, era stata esclusa l'aggravante dal giudice per l'udienza preliminare, e nella sentenza di appello non vi era stato nemmeno il tentativo di motivare l'applicazione dell'aggravante in capo al ricorrente, al quale era stata estesa de plano per avere assolto all'obbligo motivazionale sulla posizione processuale di Faranda; il difensore osserva, infine, che Ferriero, oltre ad essere incensurato, non aveva alcun legame con ambienti criminali o malavitosi, come risultava per espressa dichiarazione di Porto Carmelo.

4. Propone ricorso per cassazione nell'interesse di Ferriero Enzo l'Avv. Daniela Chillè. 4.1 II difensore lamenta il vizio di motivazione relativamente alla responsabilità di Ferriero per la tentata estorsione, avendo Ferriero assistito una sola volta a quella che appariva una normale trattativa per l'acquisto di una autovettura da parte di Faranda Francesco, trattativa che aveva avuto un seguito al quale Ferriero non aveva partecipato; per affermare che lo schiaffo di Ferriero fosse atto di sostegno illecito e non una reazione legittima ad un'offesa subita ingiustamente, la Corte di appello era incorsa in un vuoto motivazionale, non spiegando perché Ferriero, se cointeressato ad un profitto illecito, non fosse più comparso in alcuna delle circostanze successive denunziate: la sola presenza di Ferriero, in assenza di elementi identificativi di una condotta a sostegno del reato ipotizzato, non poteva essere segno di condivisione e di partecipazione.

Il difensore osserva inoltre che la Corte di appello non aveva vagliato a dovere l'attendibilità della persona offesa, nonostante fosse risultato dall'istruttoria che la stessa era contigua realtà malavitose vicine a Faranda, essendosi rivolto ad un personaggio di una certa caratura criminale,Porto Carmelo, il quale ha riferito addirittura che Crisafulli gli aveva rappresentato di essere indeciso e di non sapere come comportarsi, se andare dai Carabinieri o "sparare"; la Corte di appello non aveva valutato le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive, riscontrate da Porto, che configgevano con quelle di Crisafulli secondo cui Ferriero insieme ai due correi sarebbe passato tutti i giorni a controllare/ e che dimostravano la presenza occasionale di Ferriero il giorno della trattativa per l'acquisto dell'autovettura. 4.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art.443 comma 3 cod.proc.pen. 4.3 II difensore osserva che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso motivando sulle frasi di contenuto intimidatorio di Faranda e sulla condotta violenza di Ferriero, il quale non risultava conoscere la storia giudiziaria di nessuna delle persone coinvolte, da poco conosciute, senza spiegare perché il comportamento avrebbe esercitato sulla vittima quella particolare coartazione psicologica evocata dalla norma. 4.4 Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva concesso la attenuanti generiche per le modalità della condotta e per i precedenti penali dei tre correi, motivazione che non rispecchiava la posizione di Ferriero, soggetto incensurato e senza alcuna pendenza giudiziaria o di polizia. 4.5 In data 15 giugno 2021 l'Avv.

Daniela Chillè presentava motivi aggiunti, nei quali insisteva per l'accoglimento del ricorso.

5. Il difensore della parte civile Catanzaro Giuseppe, avv. Carmelo Mobilia, presentava conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, la condanna dei ricorrenti Faranda e Bianco al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Infondato è il motivo, comune a tutti i ricorsi presentati, di nullità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per violazione dell'art. 443 cod.proc.pen. Si deve infatti rilevare che, se anche l'appello del Pubblico Ministero non fosse stato ammissibile ai sensi dell'art. 443 comma 3 cod.proc.pen., lo sarebbe stato certamente il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, come poteva essere considerata l'impugnazione proposta, ma che a seguito dell'appello degli imputati, lo stesso avrebbe dovuto comunque essere convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod.proc.pen.

A prescindere dalla superiore considerazione, questa Corte ha precisato in più occasione che "in tema di giudizio abbreviato, l'appello proponibile dal P.M. avverso la sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non deve essere necessariamente limitato al ripristino dell'originaria, più grave, ipotesi contestata, ma può riguardare anche motivi diversi, quali, ad es., quelli relativi al ripristino di circostanze aggravanti e all'aumento della pena." (Sez. 6, Sentenza n. 6274 del 17/11/2010, Chiefari, Rv. 249462 - 01).

Infatti, l'art. 443 comma 3 cod.proc.pen., che limita l'ipotesi di appellabilità delle sentenze di condanna rese all'esito di giudizio abbreviato, "salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato", non significa che tale gravame sia ammissibile soltanto per ottenere il ripristino della originaria, più grave, ipotesi contestata., per cui il potere di impugnazione del P.M. può involgere qualsiasi statuizione adottata e non è limitato alla avvenuta modifica della qualificazione giuridica del reato, potendo avere ad oggetto anche motivi diversi, per esempio relativi al ripristino di circostanze aggravanti e all'aumento della pena (Cass. n. 5153/1992, Rodigari; n. 8767/1999, Cremona; n. 21176/2006, Sa ntonocito).Questa Sezione, con sentenza n.38973/18 del 14/06/2018, De Mari altri, non massimata, ha precisato che nella sentenza Chiefari citata, è stato implicitamente riconosciuto "che comporta mutamento del titolo del reato anche l'eliminazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 del D.L. 152/1991 poiché l'appello del Pubblico Ministero nel caso in questione riguardava - fra le altre cose - proprio la derubricazione dei reati di cui ai capi A, B, D, E, operata dal primo giudice, che aveva eliminato l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art.

7. Non può dubitarsi che l'applicazione o l'eliminazione di una aggravante ad effetto speciale determini una mutazione del titolo di reato in quanto incide sulla vita stessa del reato, modificandone la prescrizione...di conseguenza se l'applicazione o l'eliminazione di una circostanza ordinaria è ininfluente sul titolo del reato, viceversa l'eliminazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale comporta una derubricazione che incide sul titolo del reato, mutandone la natura." Deve essere respinta, pertanto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero. 1.2 Neppure meritano accoglimento le eccezioni proposte relative alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. (già art. 7 del D.I. n.152/01 convertito nella legge 203/91, punti 2.2 ricorso Blanco, 3.2 ricorso Ferriero Avv.

Cuscunà, 4.3 ricorso Ferriero Avv. Chillè): infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "L'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; (Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Ud. (dep. 11/12/2015 ) Rv. 265515); "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015 (dep. 17/04/2015 ) Rv. 263525.

La "ratio" sottostante al citato art. 7, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.

Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dai giudici di merito, portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante, posto che Faranda ha fatto espressamente riferimento alla sua caratura criminale richiamando il lungo periodo di detenzione sofferto, ingenerando nella persona offesa Crisafulli il timore di trovarsi di fronte ad esponenti della criminalità organizzata, tanto da chiedere l'intervento di un soggetto di elevato spessore criminale al fine di risolvere la vicenda. 1.3 Per quanto riguarda l'eccepita desistenza, si deve rilevare che l'orientamento di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di reati di danno a forma libera, come l'estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo.(vedi 2, Sentenza n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677-01; con riferimento proprio al reato di estorsione Sez. 2, Sentenza n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226 - 01); nel caso in esame, una volta pronunciata la frase minacciosa, non vi era quindi spazio per una desistenza, e non è mai stato eccepito un "recesso attivo" da parte del ricorrente, per cui il motivo è manifestamente infondato. 1.4 Analoga manifesta infondatezza deve essere affermata per la eccezione con la quale si lamenta la mancata concessione dell'attenuante della provocazione, non vedendosi come il rifiuto della stipula di un contratto di assicurazione possa concretizzare il "fatto ingiusto", che si configura solo in comportamenti che "ictu oculi" non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile; inoltre, l'attenuante in parola è concedibile sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra la condotta tenuta dalla persona offesa e quella del reo, e certamente non è tale il caso in esame in cui, al rifiuto alla stipulazione del contratto (indipendentemente dai motivi, se quelli enunciati in capo di imputazione o quelli espressi nella sentenza di appello) è seguita una reazione violenta e spropositata. 1.5 Quanto alla disposta confisca, la manifesta infondatezza del motivo è evidente per un duplice ordine di motivi: se davvero la somma è stata restituita, nessun interesse ha il ricorrente a dolersi della pronuncia, posto che la Corte di appello ha disposto "la confisca di quanto in sequestro"; se invece la restituzione ha ad oggetto altre somme, come parrebbe confrontando l'ordinanza di sequestro con la comunicazione del provvedimento di restituzione (la prima, datata 4 agosto 2017, parla di una somma di € 6.500,00, il secondo di una somma di € 7.950,00 sequestrata 1'11 aprile 2017), il motivo è generico in quanto, non essendo stato prodotto il provvedimento di restituzione, non permette a questa Corte di controllare se si tratti della stessa somma (ma da quanto sopra esposto, pare ci si riferisca a due provvedimenti di sequestro diversi), fermo restando che eventuali doglianze possono essere fatte valere davanti al giudice dell'esecuzione.

2. Anche il ricorso di Bianco è inammissibile. 2.1 Sui primi due motivi relativi alla inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 1 bis cod.pen. si richiama quanto esposto ai punti 1.1 e 1.2. della motivazione. 2.2 Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello è implicita, dal momento che ha valorizzato, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L.152/91 e, a proposito della ritenuta recidiva, i precedenti anche specifici del ricorrente, oltre alla ritenuta gravità del fatto per Faranda e Ferriero; a tale proposito, si deve rilevare che "in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa." (Sez. 6, Sentenza n. 14556 del 25/03/2011, Belluso e altri Rv. 249731 - 01) 3.

Il ricorso presentato dall'Avv. Cuscunà nell'interesse di Ferriero è inammissibile, alla luce delle considerazioni sopra riportate sulla ammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e della sussistenza dell'aggravante prevista dal'art. 416 bis 1 cod.pen.4. Inammissibile è anche il ricorso presentato dall'Avv. Chilllè nell'interesse di Ferriero. 4.1 II primo motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che la presenza di Ferriero e Blanco nell'autosalone di Crisafulli al momento delle richiesta estorsiva non poteva essere considerata casuale, "visto l'atteggiamento di essi chiaramente minatorio, seppur silente, descritto dal Crisafulli "(pag. 11 sentenza impugnata) e considerato anche che nell'occasione Ferriero colpiva Crisafulli con uno schiaffo, non giustificato da un urto di Ferriero con la porta dell'autosalone, segno evidente del clima di violenza ed aggressività che connotava la richiesta di Faranda.

Pertanto, richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato." (Sez. 2, Sentenza n. 47598 del 19/10/2016, Loielo Rv. 268284 - 01), si deve rilevare come il comportamento di Ferriero sia stato tutt'altro che silente, avendo concorso alla effettuazione della minaccia mediante lo schiaffo dato alla persona offesa.

L'eccezione di inattendibilità della persona offesa, oltre che generica, è inammissibile per non essere stata proposta in appello; è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 4.2 Infine, mentre per quanto riguarda il motivo sulla eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero si rimanda a quanto già esposto; per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, vi è congrua motivazione a pag.18 della sentenza impugnata, ove sono state evidenziate la gravità del fatto e la mancanza di elementi valutabili ai fini dell'applicabilità dell'art. 62 bis cod.pen.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti In virtù del principio della soccombenza, i ricorrenti Faranda e Blacno devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese in favore della parte civile Catanzaro Giuseppe, non sussistendo motivi per la compensazione; per quanto riguarda la richiesta di condanna dei suddetti ricorrenti al risarcimento del danno in favore di Catanzaro, sulla stessa si è già pronunciato il Tribunale, con pronuncia che non risulta essere stato oggetto di impugnazione, per cui le statuizioni civili non possono che essere confermate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre Faranda Francesco Ant