Sentenza — n. 27646/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano riformava limitatamente al riconoscimento del beneficio della non menzione la decisione del locale Tribunale che, in data 23/11/2017, aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs 231/07 per aver detenuto 20 travellers cheques contraffatti, apparentemente emessi dalla American Express, del valore di 500 dollari cadauno , condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.Francesco Palmeri, il quale ha dedotto: 2.1 la nullità del capo di imputazione, dell'udienza di convalida e degli atti conseguenti in quanto all'imputato risulta addebitata la violazione dell'art. 55, comma 9, D.Igs 231/2007 sebbene da epoca antecedente l'arresto, e precisamente dal giugno 2017, il decreto Igs n. 90 avesse abrogato detta disposizione incriminatrice e il successivo decreto Igs n. 21 del 1/3/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, abbia introdotto la nuova fattispecie di cui all'art. 493 ter cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493 ter cod.pen, art. 485 cod.pen, art. 491 cod. pen; Sentenza — n. 27646/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'eccezione di nullità dell'imputazione, dell'atto di esercizio dell'azione penale e di quelli conseguenti, ivi comprese le sentenze di merito, è manifestamente infondata. Invero, tra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs 231/2007 e quella di cui all'art. 493 ter cod.pen. sussiste piena continuità normativa in quanto alla formale abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 si è accompagnata la contestuale introduzione dell'art. 493ter cod. pen., in attuazione della c.d. riserva di codice, con la conseguenza che non è stata operata alcuna "abolitio criminis" (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Rv. 279002).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano riformava limitatamente al riconoscimento del beneficio della non menzione la decisione del locale Tribunale che, in data 23/11/2017, aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs 231/07 per aver detenuto 20 travellers cheques contraffatti, apparentemente emessi dalla American Express, del valore di 500 dollari cadauno , condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.Francesco Palmeri, il quale ha dedotto: 2.1 la nullità del capo di imputazione, dell'udienza di convalida e degli atti conseguenti in quanto all'imputato risulta addebitata la violazione dell'art. 55, comma 9, D.Igs 231/2007 sebbene da epoca antecedente l'arresto, e precisamente dal giugno 2017, il decreto Igs n. 90 avesse abrogato detta disposizione incriminatrice e il successivo decreto Igs n. 21 del 1/3/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, abbia introdotto la nuova fattispecie di cui all'art. 493 ter cod.pen.
Secondo la difesa, all'epoca del fatto non era più in vigore il comma 9 dell'art. 55 del decreto Igs 231/07 sicché deve ritenersi che il reato non sia stato correttamente contestato all'imputato e l'incertezza sul dato normativo che sostanzia l'illecito determina la violazione del diritto di difesa del ricorrente. Aggiunge, inoltre, che -ove si ritenga di essere in presenza di una successione di norme incriminatrici- quella più favorevole deve essere individuata nell'art. 493 ter cod.pen. che richiede quale elemento specializzante ulteriore rispetto alle condotte precedentemente sanzionate la consapevolezza dell'agente di recare danno ad altri, requisito non ravvisabile nella specie; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto contestato giacché l'imputazione, solo in virtù di una forzatura esegetica, equipara i travellers cheques internazionali alle carte di credito o a strumenti di credito che abilitano al prelievo di danaro.
Infatti, i travellers cheques costituiscono una variante internazionale degli assegni circolari e sono emessi solo se vi è la sottostante provvista. In quanto titoli al portatore senza girata essi non rientrano tra gli altri documenti, analoghi alle carte di credito o di pagamento, che abilitano al prelievo dei contanti o all'acquisto di beni o servizi, oggetto delle condotte sanzionate dall'art. 55 D.Igs 231/07. Secondo la difesa il fatto contestato andava ricondotto nell'alveo dell'art. 485 cod.pen. ovvero del falso in assegno circolare, condotta depenalizzata dal D.
Igs n. 7/2016 poiché i titoli di cui si controverte contengono la clausola di non trasferibilità prevista dall'art. 49, comma 7, D.Isg 231/07; 2.3 la violazione di legge e la mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, risultando soltanto ipotizzata la contraffazione dei titoli rinvenuti in possesso del ricorrente senza che risulti effettuato alcun accertamento tecnico sugli stessi e senza che sia stata descritta la natura della falsificazione; 2.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di sussistenza del reato, essendo stato l'arresto prima e il giudizio di responsabilità poi fondato su 09-, circostanze estrinseche, irrilevanti e non pertinenti, quali la condotta del presunto accompagnatore dell'imputato, i dati del telefono cellulare cancellati, il possesso di altri titoli nell'autovettura; 2.5 la contraddittorietà della motivazione circa il contratto di vendita del terreno in Egitto, avendo l'imputato spiegato da subito la ragione del possesso dei titoli caduti in sequestro; 2.6 la mancanza di motivazione circa gli elementi comprovanti il dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs 231/2007; 2.7 la violazione di legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'eccezione di nullità dell'imputazione, dell'atto di esercizio dell'azione penale e di quelli conseguenti, ivi comprese le sentenze di merito, è manifestamente infondata. Invero, tra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs 231/2007 e quella di cui all'art. 493 ter cod.pen. sussiste piena continuità normativa in quanto alla formale abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 si è accompagnata la contestuale introduzione dell'art. 493ter cod. pen., in attuazione della c.d. riserva di codice, con la conseguenza che non è stata operata alcuna "abolitio criminis" (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Rv. 279002).
La disposizione in esame, originariamente introdotta con il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e diretta a contrastare il fenomeno del riciclaggio attraverso il controllo dei movimenti di denaro e la limitazione dell'uso del contante anche mediante l'uso delle carte di credito e dei documenti equipollenti è stata poi riformulata dall'art. 55, comma 9, del d.lgs. n. 231 del 2007 in attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il decreto Igs n. 90 del 25/5/2017 in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, ne ha operato la pedissequa riscrittura nell'ambito della nuova modulazione del contesto normativo imposto dagli obblighi comunitari. Infine, il legislatore ha trasfuso la disposizione incriminatrice, senza incidere sui contenuti precettivi e sanzionatori, nell'art. 493 ter cod.pen. in ottemperanza al disegno teso a dare organicità sistematica in ambito codicistico a fattispecie incriminatrici di varia genesi e collocazione.In detto contesto la censura difensiva di una lesione dei diritti di difesa del prevenuto per effetto dell'inesatta indicazione della norma incriminatrice è destituita di pregio oltre che irrimediabilmente generica, non avendo il ricorrente chiarito quale pregiudizio ne sia scaturito ai suoi danni.
Invero, posto che l'imputato è stato tratto in arresto il 1 Settembre 2017, all'epoca dell'instaurazione del giudizio direttissimo a suo carico, per effetto del decreto Igs. n. 90/2017 in vigore dal 19 giugno 2017, la fattispecie incriminatrice aveva subito quale unica modifica quella di essere descritta al comma 5 dell'art. 55 D.Igs 231 come modificato, invece, che al comma 9 contestato, inesattezza che -a fronte della compiuta descrizione del fatto penalmente rilevante addebitato- risulta priva di qualsivoglia attitudine a pregiudicare l'esercizio dei diritti di difesa dell'imputato.
4. Fondata risulta la censura di cui al secondo motivo relativa all'avvenuta ricomprensione dei travellers cheques tra i documenti analoghi abilitanti al prelievo di danaro ovvero all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, oggetto di tutela penale da parte della disposizione incriminatrice ex art. 493ter cod.pen. I travellers cheque sono pacificamente assegni turistici internazionali, di taglio prefissato, emessi da un istituto di credito per un importo fisso in moneta estera, contro versamento del valore equivalente nella stessa valuta o in moneta nazionale in base al cambio convenuto, pagabile nella moneta in esso indicata presso una filiale o un corrispondente dell'istituto emittente; il pagamento è subordinato all'esistenza sul titolo, nel momento della presentazione, di una doppia firma conforme del prenditore.
Nel panorama giurisprudenziale recente, anche a causa della progressiva affermazione di più agili strumenti di provvista monetaria, non si rinvengono precedenti che autorizzino la sussunzione della categoria in esame nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 493ter cod.pen. seconda ipotesi ( Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi).
Questa Corte, nondimeno, ha escluso che i c.d. eurocheque, per molti versi assimilabili ai travellers cheque, proprio in ragione della natura di titolo di credito, possano essere assimilati agli "ordini di pagamento" prodotti unitamente ad un documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, chiarendo che la ricezione di "eurocheque" provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non l'ipotesi criminosa prevista dalla legge &) speciale (Sez. 2, n. 12750 del 19/03/2008, Rv. 239756; n. 8332 del 13/1/2009, Rv 243423; n. 2060 del 13/04/2000, Rv. 215912).
Inoltre, in epoca più risalente questa Corte ha affermato che la falsità in assegni turistici, con il nome del prenditore in bianco, non è punibile con le pene stabilite dall'art 485 cod pen., ma con quelle richiamate dall'ad 491 cod pen., poiché l'assegno turistico o travellers cheques appartiene alla categoria degli assegni bancari e, come questi, potendo essere anche al portatore, rappresenta un titolo fiduciario di esazione, lo strumento, cioè, necessario per riscuotere la somma indicata nel titolo stesso (Sez. 2, n. 1421 del 04/06/1969) e ha chiarito che ne è configurabile la ricettazione, in quanto il reato di falso presupposto si perfeziona con l'uso fatto dal falsificatore al momento della consegna dei titoli a colui che a sua volta dovrebbe renderli oggetto di scambio (Sez. 2, n. 525 del 15/06/1981, dep.1982, Rv. 151699;
Sez. 2, n. 525 del 15/06/1981,dep. 1982, Rv. 151700). Sebbene si tratti di principi sicuramente incisi dalle modifiche legislative intervenute nel corso degli anni, le cennate pronunzie mantengono valore ricognitivo nella misura in cui attestano la pacifica ricomprensione dei travellers cheque nella categoria degli assegni, con evidenti analogie con quelli circolari. 4.1 Sebbene rientri nelle specifiche attribuzioni del giudice di legittimità la verifica anche officiosa della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609, comma 2, codice di rito, la mancata devoluzione al giudice d'appello della questione non consente in questa sede la disponibilità dei necessari dati fattuali per procedervi, non emergendo dalle sentenze di merito esaustive informazioni sulle caratteristiche dei titoli e sui connotati della contraffazione degli assegni caduti in sequestro.
Il massimo consesso nomofilattico ha, infatti, evidenziato in tema di falso in scrittura privata che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936).
La operata riscrittura dell'art. 491 cod. pen. ("Falsità in testamento, olografo, cambiale o titolo di credito"), ha, dunque, lasciato inalterato il rilievo penale delle condotte di falsificazione che concernono il testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore ossia dei documenti già equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.Il primo comma della norma vigente punisce la sola falsificazione (nelle forme della alterazione o della contraffazione) a prescindere dall'uso del documento non genuino, che ormai rileva solo nel secondo comma, in riferimento alla diversa condotta di colui che non ha partecipato alla falsità.
La ratio della tutela dell'art.491 cod. pen., come rimarcato dalle Sezioni Unite, è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto, per le sue caratteristiche, a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l'affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo. La libera trasferibilità in proprietà del titolo mediante semplice trasmissione del possesso dello stesso o apposizione di girata sull'assegno si configura, pertanto, come elemento essenziale del reato ex art.491 cod. pen. e, per converso, la clausola che limiti la circolazione del titolo esclude la rilevanza penale del fatto.
5. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono e, assorbiti i residui motivi, in quanto connessi e dipendenti dal profilo di diritto controverso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica del fatto alla luce delle emergenze probatorie acquisite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano C